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Etilometro: taratura o "calibratura" - di Veronica Scotti

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METROLOGIA

LEGALE E FORENSE

Rubrica a cura dell’Avv. Veronica Scotti (www.avvocatoscotti.com)

Etilometro: taratura o “calibratura”

Tra ambiguità terminologiche e tecnologiche...

LEGAL AND FORENSIC METROLOGY This section intends to discuss the great changes on Legal Metrology after the application of the Dlgs 22/2007, the socalled MID directive. In particular, it provides information, tips and warnings to all "metric users" in need of organizations that can certify their metric instruments according to the Directive. This section is also devoted to enlighting aspects of ethical codes during forensic activities where measurements are involved. Please send all your inquiries to Ms. Scotti or to the Director!

RIASSUNTO Questa rubrica intende discutere i significativi cambiamenti in tema di Metrologia Legale a seguito dell'entrata in vigore del Dlgs 22/2007, altrimenti detto Direttiva MID. In particolare, vuole fornire utili informazioni, consigli e ammonimenti a tutti gli "utenti Metrici" che si rivolgono per reperire informazioni su Enti e organizzazioni notificate per la certificazione del loro prodotto/strumento secondo la Direttiva. La rubrica tratta anche di aspetti etici correlati allo svolgimento di misurazioni legate ad attività in ambito forense (CTU, CTP). Scrivete all'Avv. Scotti o al Direttore, e verrete accontentati!

La questione annosa dei controlli (metrologici?) effettuati sugli etilometri è stata nuovamente posta all’attenzione della Corte di Cassazione che, con un’ordinanza fondata (tra le altre motivazioni) anche sulle medesime considerazioni contenute nella precedente pronuncia della Corte Costituzionale in materia di autovelox (sentenza n. 113/2015), ha mostrato un’a pertura alla tematica in precedenza del tutto trascurata. In particolare, la pronuncia in oggetto (Cass. Civ. ord. Sez. 6 n. 1921/2019 del 24/01/2019) ha accolto il ricorso di un automobilista il quale, vista la contestazione della violazione amministrativa di cui all’art 186 II comma lett. a) Codice della Strada (guida in stato di ebbrezza), ha eccepito l’irregolarità dell’accertamento poiché effettuato con etilometro non sottoposto a regolari controlli annuali, non rinvenibili nel libretto metrologico. Alla luce delle argomentazioni addotte dal ricorrente, la Corte di Cassazione ha chiarito quale debba essere il corretto comportamento della Pubblica

Amministrazione nella ipotesi di contestazione di violazioni amministrative che concernano la materia in esame. In specie, “il verbale di accertamento deve contenere anche per garantire l’effettività della trasparenza dell’attività compiuta dai pubblici ufficiali – l’attestazione dei dati relativi allo svolgimento dei suddetti adempimenti in modo tale da garantire la controllabilità della legittimità della complessiva operazione di accertamento”. Gli adempimenti identificati dalla Cor te e riguardanti l’etilometro (e la conseguente legittimità di un accertamento fondato sulle rilevazioni di tale strumento) riguardano principalmente le verifiche periodiche cui annualmente lo strumento di misura dev’essere sottoposto che integrano, ad avviso della Corte, “la taratura obbligatoria annuale il cui esito positivo dev’essere annotato sul libretto dell’etilometro con la precisazione che, in caso di esito negativo delle verifiche e prove, l’etilometro è ritirato dall’uso”. A ben vedere, il DM 196/90, che disciplina le verifiche da condursi sull’etilometro,

non fa mai alcun riferimento alla taratura (fatta eccezione per la disposizione riguardante la protezione dello strumento da manipolazioni - Art 5: I dispositivi di regolazione degli etilometri, particolarmente quelli di taratura dello zero e di calibrazione, non devono essere accessibili agli utilizzatori e devono essere protetti mediante sigilli o sistemi e - quivalenti) che viene, invece, invocata nel caso di specie dal ricorrente e indi richiamata dalla Corte di Cassazione ritenendo (erroneamente) di effettuare un’attività interpretativa del decreto. Purtroppo, il linguaggio utilizzato nel - le disposizioni del decreto, che do - vrebbe essere uno specifico provvedimento attuativo del codice della strada, non solo è scarsamente tecnico, ma addirittura utilizza concetti del tutto errati sotto il profilo metrologico. Sebbene le suddette considerazioni potrebbero apparire speciose ed ec - cessivamente formaliste, non si può trascurare che, in ambito tecnico, la terminologia da utilizzarsi per ogni specifico caso o settore è funzionale agli scopi stessi delle attività da svolgersi che, diversamente, potrebbero risultare compromesse per mancato puntuale uso dell’idoneo linguaggio ri chiesto. Come già indicato, il decreto non menziona la taratura prevedendo, in vece, attività di calibratura, calibraggio e calibrazione, nozioni utilizzate nel DM a fini metrologici in modo (quasi) equivalente e di cui non vi è alcuna traccia né definizione positiva all’interno del VIM che, anzi, richiamandosi a un uso corretto del termine ta ratura rimarca che “«calibrazione» non dovrebbe essere usato per designare la taratura”

Avvocato – Foro di Milano Professore a contratto al Politecnico di Milano veronica.scotti@gmail.com

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così come specifica in nota che calibratore (o calibrante con riguardo ai materiali in ambito chimico) è impiegato solamente in alcuni settori applicativi. Inoltre, il provvedimento normativo, sebbene rinvii espressamente alle previsioni contenute nelle istruzioni del fabbricante e nonostante nei manuali d’uso per gli etilometri sia spesso (a conoscenza di chi scrive) raccomandata la taratura ogni 6 o 12 mesi, disattende integralmente tale aspetto preoccupandosi esclusivamente di verifiche periodiche e controlli annuali, in conformità a quanto stabilito dal Codice della strada e dal suo regolamento attuativo che nulla prevedono al riguardo (come peraltro è corretto che sia dato che i dettagli tecnici sono solitamente demandati a decreti ministeriali che dovrebbero essere più com - petenti al riguardo). Alla luce di quanto sopra indicato, risulta evidente che la terminologia utilizzata nel provvedimento normativo in esame appare del tutto erronea e fuorviante, senza alcuna possibilità di attribuirvi un significato utile sul piano metrologico, con la conseguenza che qualsiasi interpretazione, lettura od applicazione, soprattutto di ca - r attere legale, assume toni quasi comici data l’impossibilità (tecnica) di comprendere l’esatta qualificazione e na - tura da attribuire alle operazioni da condurre sull’etilometro ai fini della sua corretta gestione. Infatti, considerato che il provvedimento normativo fa esclusivo riferimento a concetti di calibrazione (cattiva traduzione del termine inglese calibration da definirsi più esattamente come taratura), come è possibile identificare, sul piano strettamente giuridico, tale attività con quella di taratura? Sul punto è opportuno precisare che il DM 196 non si limita a imporre lo svolgimento di una calibrazione in senso generico ma ne prevede nel dettaglio le relative operazioni che, nella fattispecie, sono qualificabili come attività di verifica di funzionamento e del rispetto degli errori massimi tollerati da parte dello strumento verificato: si tratta, quindi, di attività differenti dalla taratura in senso proprio. A dimostrazione dell’ambiguità terminologica del provvedimento, si ritiene

opportuno precisare che la Corte, tratta in inganno dal linguaggio impropriamente utilizzato nel decreto, afferma che gli organi accertatori “sono tenuti all’assolvimento dei predetti obblighi di preventiva verifica della regolare sottoposizione dell’apparecchio da adoperare per l’esecuzione dell’alcooltest ai prescritti adempimenti della regolare omologazione e calibratura (ovvero taratura) cui si correla l’obbligo della necessaria attestazione della loro verifica nel verbale di contestazione”. Appare quindi evidente la dicotomia da affrontare nel caso di specie, ove le indicazioni fornite dal decreto sono, quanto a terminologia, prive o carenti di riferimenti tecnici (come detto il termine calibratura, calibrazione ha un significato diverso rispetto a taratura e in alcuni casi non assume neppure un senso in ambito tecnico) e in ogni caso non contemplano le attività di taratura strictu sensu (ma anche latu sensu) intesa mentre, d’altra parte, la giurisprudenza, che per ora appare come un obiter dictum (NdR: In giurisprudenza questo termine indica una pronuncia isolata che si è occupata della questione e occorrerà vedere se in futuro porterà l’orientamento a consolidarsi in tal senso), impone l’esecuzione della taratura confondendola e assimilandola alle attività di calibratura (da considerarsi, in realtà, come verifiche di funzionamento). La situazione derivante dalla pronuncia suddetta, anziché fare chiarezza in materia, rischia di generare interpretazioni difficilmente superabili senza un intervento ermeneutico del decreto ministeriale o una sua modifica che consenta di definire esattamente e in conformità alle definizioni metrologiche del VIM le operazioni di controllo e verifica cui assoggettare gli etilometri. Infatti, la pronuncia in esame dimostra in maniera inequivocabile non tanto l’incapacità del giudicante di assorbire i concetti tecnici nei procedimenti giudiziari, quanto la trascuratezza e superficialità che caratterizza la stesura di disposizioni di contenuto tecnico. La stesura di tali disposizioni richiede la partecipazione e il supporto di conoscenze specifiche della materia oggetto di disciplina,

allo scopo proprio di scongiurare applicazioni non conformi di conoscenze scientifiche e tecniche riconosciute valide a livello universale. Certamente, quanto al merito e all’aspetto sostanziale, sarebbe quanto mai opportuno prevedere la taratura dell’etilometro, che è innegabilmente uno strumento di misura, analogamente a quanto avviene in altri Paesi membri UE (a.e. Francia) ma, allo stato, risulterebbe comunque sufficiente fornire una chiara e dettagliata spiegazione, anche a livello terminologico, dei controlli specifici condotti su tali apparecchi. Il linguaggio costituisce un elemento imprescindibile poiché il progresso tecnico, in mancanza di comprensione da parte di tutti i soggetti coinvolti (inclusi coloro i quali devono applicare normative che implicano uso delle scienze e della tecnica), rischia di essere sacrificato o malamente utilizzato così co - me, parallelamente, possono risultare ridotte o compresse le garanzie a tutela degli individui: nel caso in esame, ad esempio, come possiamo imporre l’esecuzione di una taratura sulla base di una disposizione che in realtà prevede i controlli periodici? Sarebbe ragionevole prevedere allora la taratura come obbligo (secondo l’interpretazione fornita dalla Corte di Cassazione) escludendo invece i controlli periodici o meglio limitarsi ad eseguire la sola taratura? La risposta a tali quesiti è sicuramente ardua ma, in ogni caso, occorre ricordare l’insegnamento di Aristotele circa la funzione delle parole alle quali è necessario attribuire il loro significato poiché, in definitiva, un nome significa una cosa determinata. Il corretto uso dei termini tecnici (metrologici) specifici diventa in questo ambito più che mai determinante, in specie nella redazione dei provvedimenti normativi che, se correttamente formulati, non consentono interpretazioni “creative” da parte della giurisprudenza la quale, posta all’oscuro della “verità” (da intendersi in senso socratico), ricorre a termini apparentemente sinonimi ma del tutto inconferenti rispetto alla materia oggetto di pronuncia.

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