Boom Economy: banche, armi e paesi in conflitto

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Art 27: le autorizzazioni per le transazioni bancarie

La legge n. 185/90, come noto, riguarda gli armamenti convenzionali, in particolare i grandi sistemi d’arma convenzionali, le armi piccole e leggere se appositamente costruite per uso militare. Sono invece escluse dalla disciplina della legge le armi comuni da sparo, sportive o da caccia, poiché si presuppone che non abbiano fini militari ma fini civili. Secondo la legge è invece vietata la fabbricazione, commercio e uso di armi nucleari, chimiche e batteriologiche. Tutte le armi contemplate dalla legge erano disciplinate da una rigorosa procedura autorizzatoria e di controlli successivi, che iniziava con la richiesta di autorizzazione alle trattative, seguita da un’autorizzazione all’esportazione cui era obbligatorio accludere un certificato di uso finale, i controlli a dogana, fino al certificato di arrivo a destino. Tale procedura era finalizzata a limitare illeciti, deviazione o casi di corruzione. All’interno di tale catena di controlli troviamo appunto l’articolo 27 relativo al momento del pagamento del materiale di armamento. L’obiettivo di tali controlli è quello di limitare casi di deviazione, triangolazione e corruzione, molto diffusi nel mercato degli armamenti. Secondo l’art. 27 della legge n. 185/90, tutte le transazioni bancarie inerenti esportazioni, importazione o transito di materiale di armamento sono controllate e necessitano di autorizzazione da parte del Ministero del Tesoro. Le relative operazioni devono essere comunicate dalle banche italiane al Ministero del Tesoro. Il Ministero verifica che, a fronte di una notifica da parte di un istituto bancario, la transazione esaminata corrisponda ad un trasferimento autorizzato di armamenti dal Ministero degli Esteri e, sulla base di tale riscontro, concede l'autorizzazione allo svolgimento della relativa operazione bancaria. La norma rappresenta una importante innovazione nel panorama legislativo internazionale e ne va compresa l’origine. Essa fu introdotta, infatti, su pressante richiesta della società civile (Nota 33) a seguito anche delle indagini iniziate nel 1989 nei confronti della Banca Nazionale del Lavoro (BNL) (Nota 34) che era diventata lo snodo principale delle esportazioni di armamenti verso l’Iraq di Saddam Hussein. Il 4 agosto 1989, infatti, la Federal Bureau of Investigation (FBI) e l’ufficio investigativo della Federal Riserve degli Stati Uniti d’America individuarono nella filiale di Atlanta della BNL un’eccessiva esposizione crediti39


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