Boom Economy: banche, armi e paesi in conflitto

Page 37

Applicazione del divieto di cui all’art. 1.6.a

Vediamo adesso come è stato applicato il divieto di cui all’art. 1.6.a secondo cui sono vietate le autorizzazioni alle esportazioni di armi verso paesi “in stato di conflitto armato, fatto salvo il rispetto degli obblighi internazionali dell’Italia o le diverse deliberazioni del consiglio dei Ministri.” Negli anni immediatamente successivi all’approvazione della legge n. 185/90 il CISD (l’allora organo interministeriale per gli scambi di materiale di armamento) ha emanato alcune delibere interpretative, che sono andate prima nella direzione di un allargamento del campo di applicazione del divieto anche ai casi di tensione o di latente conflittualità per tornare poi a restringerle, affidando la valutazione finale alla discrezionalità del Ministero degli Esteri. Dopo la prima direttiva dell’agosto 1990, (Nota 30) con cui il CISD precisava che il divieto di esportazione doveva applicarsi nei confronti degli stati coinvolti in situazioni di conflitto armato in atto, l’organo interministeriale, recependo le raccomandazioni particolarmente

36


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.