Boom Economy: banche, armi e paesi in conflitto

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La legge n. 185/90 in sintesi

La legge è un sistema organico di norme che pone l’Italia in una delle posizioni più avanzate nel contesto europeo e internazionale ed innova profondamente la regolamentazione del commercio di armi italiane, per tre motivi principali: Innanzitutto subordina le scelte sui trasferimenti di armi alla politica estera e di sicurezza dello stato italiano, alla Costituzione Italiana e ad alcuni principi del diritto internazionale, chiudendo così l’epoca del commercio di armi a basso grado di responsabilità che aveva permesso al nostro paese di vendere armi a stati belligeranti o a governi responsabili di gravi violazioni dei diritti umani. Secondariamente introduce un sistema di controllo da parte del governo, prevedendo chiare procedure di rilascio di autorizzazioni prima alla trattativa e poi alla vendita di armi italiane, e meccanismi di controllo successivi, segnando così la fine della segretezza in materia di armamenti e tracciando una chiara distinzione tra mercato lecito e illecito. Infine recepisce le istanze di trasparenza interna ed esterna emerse in sede ONU prevedendo un’ampia e significativa informazione al Parlamento, e quindi all’opinione pubblica, sulle esportazioni e importazioni di armi italiane, tramite la presentazione di una relazione annuale al Parlamento del Presidente del Consiglio dei Ministri, che comprende gli specifici rapporti dei singoli ministeri interessati e che riporta singole autorizzazioni all’esportazione, all’importazione o al transito, relativi all’azienda fornitrice, ai materiali esportati, al loro valore e al paese destinatario. Grazie a questi tre aspetti cardine e alle loro articolazioni, l’Italia si è collocata, soprattutto in passato, in una delle posizioni più avanzate nel contesto europeo ed internazionale. Rimandando a precedenti pubblicazioni una trattazione più ampia della legge n. 185/90 e successive modifiche, ci concentriamo qui di seguito su tre articoli fondamentali per la trattazione che segue: l’articolo 1.6.a relativo al divieto di esportazione a paesi in stato di conflitto armato, l’articolo 27, relativo all’obbligo di richiesta di autorizzazione alle transazioni bancarie e l’articolo 5 relativo alla trasparenza e ai dati contenuti nella relazione al Parlamento.

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