Guida UGL SICILIA alla gestione delle crisi occupazionali 2009/2011

Page 34

Cassa Integrazione Guadagni e Licenziamenti

Guidaallagestionedellecrisioccupazionali

L. 2() maggio 1975' n. 164. Prornredimenti p€r la garanzia del salario. Art. 1. Interventidi integrazionesalariale. Agli operai dipendentida imprese industrialiche siano sospesidal lavoroo effettuinoprestazionidi lavoro a orario rìdotto è dovuta I'integrazione salariale nei seguenticasi: 1) integrazione salarialeordinariaper contrazioneo produttiva: sospensione dell'attivìtà a) per situazioniaziendalidovutead eventitransitori e non imputabilìall'imprenditore o aglìoperai;, b) owero determinateda situazionìtemporaneedi mercalo; 2) integrazione salariale straordinarìa: a) 1. . . 1 b) per ristrutturazioni, riorganizzazioni o conversioni aziendali. Art. 2. Misure dell'integrazionesalariale. L'integrazione salarialeè dovutanellamisuradell'80 per cento della retribuzioneglobaleche agli operai sarebbe spettata per le ore di lavoro non prestate, comorese fra le ore 0 e il limite dell'orario contrattuale.ma comunque non oltre le 40 ore settimanalì. Art" 3. Trattamentoprevidenzialenei periodi dell'integrazionesalariale. I periodi di sospensioneper i quali è ammessa l'ìntegrazìone salarialesono riconosciutiutili d'ufficio per il conseguimentodel diritto alla pensioneper I'invalidità, vecchiaia e superstiti e per la determinazionedella misura di ouesta fino ad un massimo comolessivodi trentaseimesi nell'intero raDoortoassicuratìvo del lavoratore. Perdetti perìodiiì contributofigurativosaràcalcolato sulla base della retribuzione cui è riferita l'integrazione salariale. Le somme occorrenti alla copertura della contribuzionefigurativasaranno versate,a carico della Cassa integrazione guadagni, al Fondo oensionilavoratori dioendenti. Art" 4. Assistenzasanitarianei periodid'integrazione salariale. Ai fini del diritto all'assistenza sanitaria.i periodidi integrazionesalarialesono equiparatia quelli di effettìvaprestazionelavorativa. L'assistenzasanitaria spetta anche nel corso dell'istruttoria deìledomanded'integrazìone salariale straordinaria e di disoccupazione speciale,ai sensi degliarticoli3 e 4 dellalegge8 agosto1972,n.464. ll trattamento speciale di disoccupazionedi cui all' art i c o l8o d e l l al e g g e5 no ve m b r e1 9 6 8 ,n . 1 1 1 5 , ed all'artìcolo 4 della legge 8 agosto 1972, n. 464, BB

sostituisce,in caso di malattia,l'indennitàa carico degli Enti gestori dell'assicurazionecontro le malattie. Art. 5. Proceduredi consultazionesindacale. Neì casi di eventi oggettivamentenon evitabiìiche rendano non differibile la contrazione o la sospensionedell'attivitàproduttiva,l'imprenditore è tenuto a comunicarealle raooresentanze sindacali aziendali o, in mancanza di queste. alle organizzazioni sindacalidi categoriadei lavoratoripiù rappresentative operanti nella provincia,la durata prevedibiledella contrazioneo sospensìonee il numerodeì lavoratorì ìnteressat. Ouandovi sia sospensioneo riduzionedell'orariodi lavoro, superiore a sedici ore settimanali, si procederà, a richiesta dell'imprenditoreo degli organismì rappresentatividei lavoratoridi cui al comma precedente,ad un esame congiunto in ordinealla ripresadella normaleattivitàproduttivae ai criteridi distribuzione deglioraridi lavoro. La richiesta di esame congiunto dovrà essere presentataentro tre giorni dalla comunicazionedi cui al primo comma e la reiatìvaproceduradovrà esaurirsientro i cinquegiorni successivia quello in cui è stataavanzatala richiestamedesima. Negli altri casi di contrazione o sospensione dell'attività produttiva di cui all'articolo 1, l' im o r e n d itoreètenutoacomuni care preventivamente alle rappresentanze sindacali aziendali,ove esistenti, nonché per il tramite dell'associazioneterritoriale degli industriali, in quanto vi aderiscao le conferiscamandato, alle organizzazioni sindacalidi categoriadei lavoratoripiù rappresentative operantinellaprovincia.le cause di sospensioneo di riduzìonedell'orariodi lavoro, l'entità e la durata prevedibile,il numero dei lavoratoriinteressati. A tale comunicazioneseguirà.su richiestadi una delle parti, un esame congiunto della sìtuazione aventead oggettoì problemirelativiallatuteladegli interessi dei lavoratori in relazione alla crìsi dell'imoresa. fintera proceduradi consultazione. ove attivatadalla richiestadell'esamecongiuntodi cui al precedente comma. dovrà esaurirsientro 25 giorni dalla data della richiestamedesima,ridottia 10 per le aziende fino a 50 dipendenti. All'atto della presentazione delle richieste di integrazione salarialeordinariao straordinaria dovrà darsi comunicazione dell'esecuzione degli adempimentidi cui al presentearticolo

Art. 6. Duratadelf'integnzionesalarialeordinaria. L'integrazione salarialeprevistaper i casi di cui al precedentearticolo1, n. 1) è corrispostafino ad un oeriodo massimo di 3 mesi continuativì;in casi eccezionali detto periodo puÒ essere prorogato fino ad un massimocomplessivodi trimestralmente l 2 mesi . dal Comitatospecìale Le proroghesono autorizzate di cui all'artìcolo 7 del decreto legislativo luogotenenziale9 novembre 1945, numero 788. Oualoral'impresaabbiafruito di 12 mesi consecutivi di integrazìonesalariale,una nuova domanda puÒ essere propostaper Ia medesimaunità produttiva per la qualel'integrazione è stataconcessa,quando sia trascorsoun periododl almeno52 settimanedl normaleattivitàlavorativa. L'integrazione salarialerelativaa più periodì non la consecutivinon può superarecomplessivamente duratadì 12 mesiin un bìennìo. Le disposizionì di cui al terzoe quartocomma non si determìnatoda eventi applicanonei casid'intervento non evitabili. oggettivamente

dei datori di lavoro dell'industriadesignati dalle sindacalidi categoria più rispettiveorganizzazioni operantinellaprovìncia. rappresentative ParteciDacon voto consultivo alle sedute della Commissioneun funzionariodella sede provinciale sociale. dell'lstitutonazionaledellaprevidenza Art. 9. Ricorso contro il prowedimento della Commissione provineiale. Awerso il orowedimento della Commissione provincialeè ammesso ricorso,entro trenta giorni dalla notifica.al comitato di cui alì'articolo7 del decreto legislativo luogotenenziale9 novembre 1945,n. 788. ll ricorso può essere proposto entro il termine di trentagiornidalladata delladeliberaancheda parte di ciascuno dei Dartecioantialle sedute della commìssioneche, nel corso della votazione,abbia motìvato il proprio dissenso chiedendone a verbale. I'inserìmento Sui ricorsi di cui al presentearticolo il Comitato specialedecìdein via defìnitiva.

Art- 10. Procedirnenti d'integrazione salariale Art. 7. Procedimentodintegrazionesalariale straordinaria. ordinaria. presente legge. Per I'ammissione al trattamento d'integrazione Per quanto non disposto dalla è regolatadalla salarìalestraordinaria presentaallasede provinciale l'integrazìone salarialel'imprenditore dell'lstituto nazìonale della previdenza sociale legge 5 novembre 1968. n. 1115, modificatadalla apposita domanda nella quale dovranno essere legge8 agosto1912,n.464. ìndicati la causa della sospensioneo riduzìone Art. 11- Durata dell'integ.azione salatiale dell'orariodi lavoroe ìa loro presumibiledurata,il straordinaria. numero dei lavoratoriinteressatìe delle ore di effettivo lavoro.La domandadeve essere presentata Nei casi di crisi economichesettorialio locali la prorogatrimestrale,di cui all'articolo1 dellaleggeI entro il terminedì 25 giornidallafine del periododi paga in corso al termine della settimanain cui ha agosto1972,n. 464, è ammessanel limìtemassimo avuto inìziola sosoensioneo la riduzìonedell'orario di s ei mes i . salarialenei casi di La proroga dell'integrazione di lavoro. rìstrutturazione,riorganizzazionee conversione Oualora la domanda venga presentata dopo il aziendale,dopo il primo anno, è disposta, per termine indicato nel comma orecedente, lo eventualetrattamentod'integrazionesalarialenon periodinon superìoria sei mesi, mediantedecreto da adottarsinelleforme e nei modi potrà aver luogo per periodi anteriorì di una interministeriale previstidall'articolo 3 della legge 5 novembre1968, settimanarisoettoalladatadì presentazione. n. 1115. La concessione di tale proroga è Oualoradall'omessao tardiva presentazionedella subordinata all'accertamentodell'attuazionedei domandaderivia dannodei lavoratorìdipendentila programmi di ristrutturazione,riorganizzazione e perdita totale o parzialedel diritto all'integrazione conversione aziendale. è tenuto a conispondereai salariale,l'imprendìtore lavoratoristessì una somma d'importoequlvalente ArL 12. Finanziamentodella Cassaintegrazione non percepÌta. salariale all'ìntegrazione guadagni. Art. 8. Commissioneprovincialedella Cassa integrazioneguadagni. L'integrazionesalariale è disposta dalla sede provincialedell'lstitutonazionaledella previdenza sociale,competenteper territorio,previaconforme deliberazìonedi una Commissione provinciale, nominata con decreto del direttore dell'Uffìcio regionale del lavoro e composta dal direttore deìl'Ufficioprovincialedel lavoro e della massÌma occupazione,che la presiede,da un funzionario dell'lspettorato provinciale del lavoro, da tre rappresentanti dei lavoratorie da tre rappresentanîi

La Cassa integrazìoneguadagniè alimentatadai seguentiproventi: 1) conlributoa caricodelle impreseindustrialinella misura dell'1 per cento della retribuzione. determinataa norma dell'articolo'12della legge 30 aprile 1969, n. 153; per le imprese fino a 50 dipendentìll contributoè determinatonella misura dello 0,75 per cento.Al fine di assicurarel'equilibrio della gestione,al terminedi ciascunesercizio,sulla stesso. basedelle risultanzedi bÌlanciodell'esercizìo le aliquote contributivepredette possono essere modificate, mantenendo lo stesso rapporto


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.