Guida UGL SICILIA alla gestione delle crisi occupazionali 2009/2011

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G uida a l l a g e s t i o n e d e l l e cr isi o ccu p a zio n a li

22. Disciplllnafanshoria. 1. I prowedimenti di prima concessìone del trattamento straordinariodì integrazionesalariale richiesticon domandepresentateanteriormente alla data di pubblicazìonedella presente legge, sono assunti secondo la previgente normativa ed il trattamentopuò essereconcessoper un periodola cui scadenzanon superì il centottantesimogiorno dalladatadi entrataìn vìgoredellapresentelegge. 2. I prowedimentirelativialledomandedi prorogadi trattamento.che scadaprimadelladatadì entratain vigore della presentelegge o che sia in corso alla data medesima,sono assuntisecondola previgente normativaneì limititemporalideterminatidal CIPIin sede di accertamentodelle cause di intervento,o per un periodola cui scadenzanon superii sei mesi dalladatadel decretodi concessionedei trattamenti concessi ai sensi dell'art.2 del D.L. 21 febbraio 1985. n. 23 , convertito,con modificazioni, dalla L. 22 aprile1985.n. 143,e successivemodificazioni, e dell'art.2 della L. 27 luglio 1979. n. 301 6, e s. successivemodificazioni 3. L'articolo1, comma 1, e l'articolo2, comma6, non si applicanoai trattamentidi integrazionesalariale concessi orecedentementealla data di entrata in vigore della presente legge nonché per quellì concessiai sensi dei commi I e 2 del presente artÌcolo. 4. L'articolo'1,commi 4 e 5, si applicaai trattamenti di integrazionesalarialeconcessidopo I'entratain vigore della presente legge, fatta eccezioneper quelliconcessiai sensidei commi 1 e 2 del presente articolo,e con rìferimentoai periodidi inîegrazione salarialesuccessivialla data stessa.L'articolo14 si applica ai trattamenti di integrazione salariale ordinariaconcessi in base a domanda presentata dopo la data di entrata in vigore della presente legge. 5. Ai fini dell'applicazione dell'articolo1, comma 9, devonoesserecomputatii periodidi trattamentodì integrazlone salarialeanteriorialla data di entratain vigore della presente legge limìtatamentea quelli giornianteriori compresineìtrecentosessantacinque alladatastessa. 6. Continuanoa beneficiaredel trattamento di integrazionesaiariale,fino a centottanta giorni successivi alla data dì entrata ìn vigore della presentelegge,i lavoratoriche risultinobeneficiarne alla data di entratain vigoredella presentelegge ìn quanto dipendenti dalle società non operative costituìte dalla GEPI sulla base della normativa vigente, ed aventi ad oggetto la promozionedi inizìativeidonee a consentirneil reimpiego,owero che risultrnobenefìcìareai sensi delle seguenti leggì: art. 1 del D.L. 10 giugno 1977, n. 291 dallaL. 8 agosto1977, convertito,con modificazioni, n. 501, e successivemodificazioni; art. 5 del D.L. 9

6 Ha convertito in legge il D.L 26 maggio 1979,n. 159. * Vedi, anche, lart. 6, D.L. 20 maggio î993, n. 148.

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C as s a Integraz i oneGuadagni e Li c enz i amenti

dicembre 1981, n. 721 . convertito, con modificazioni, dallaL. 5 febbraio1982,n. 25; art. 6, comma 6, del D.L. 30 dìcembre 1987, n. 536 , convertito.con modificazioni.dalla L. 29 febbraio 1988,n. 48. Taleperiodoè elevatoad un anno per le imprese ubicate nei territori di cui al testo unico a p p r o va to con D .P .R .6marzo1978,n.218. D urante questo periodole imprese,previoesamecongiunto con le organizzazionì sindacali dei lavoratori,da esaurirenon prima di trenta giorni, collocano in mobilitài predettilavoratoridando le comunicazioni previste dall'art.4, comma 9; in questo caso le imprese non sono tenute al pagamento della somma previstadaìl'art.5, comma 4. I lavoratori collocatiin mobilitàai sensi del presentecomma sono iscritti nella lista di mobilitàed hanno diritto all'indennità di mobilitàdi cui all'art.7. Ad essi non si applica quanto previsto dall'art.7, comma 4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presenteleggei lavoratoridi cui al presentecomma hanno facoltà di richiedere la corresponsione previstadall'art.7, comma anticipatadell'indennità, 5. In questo caso la somma è aumentatain misura pari al trattamento dì integrazionesalarialenon annnrr

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7. I lavoratoriche, alla data di entratain vigoredelìa presentelegge,hannotitolo al trattamentospeciale di cui alla L. 5 novembre1968,n. di disoccupazione 1 ' l1 5 , e ch e si trovanoi n aree di crìsieconomi ca settorialeo locale, ai sensi dell'art.4 della L. 8 agosto 1972,n.464, o che sono stati licenziatida impreseper le qualiè già intervenutoI'accertamento da parte del ClPl della situazionedi crisì aziendale owero che sono stati licenziati nelle aree del Mezzogiornodi cui al testo unico approvatocon D.P.R.6 mazo 1978.n.218. cessanodi beneficiare di tale trattamento e sono iscritti nelle liste di mobilità,con il dirittoalla indennitàdi mobilitànella misura iniziale pari al trattamento speciale di percepito, disoccupazione da essi precedentemente per un periodo parì a quello prevìsto nell'art.7, ridotto del numero dei giorni, comunque non superiorea centottanta,per i qualiè stato percepito 68. il trattamentospecialedi disoccupazione 8. I lavoratoriche, alla data di enîratain vigoredella presentelegge,hannodirittoal trattamentospeciale di disoccupazione di cui all'articolo12 della legge 6 per agosto1975,n. 427 , continuanoa beneficiarne, un perìodo pari a quello previsto dall'articolo11, comma 2, ridotto del numero di giorni,comunque non superiorea centottanta,per i qualiil trattamento specialedi disoccupazione è stato percepito.Essi sono iscritti nelle lìste di mobilità e possono

6'Comma cosìmodificato dalÌaft.3, L 20 gennaio 1992,n. 22. 4 b Corte cosùfuzionale,con ordinanza lù18 mazo 2004, n. 100 (Gazz.Uff.24 marzo 2004, n. 12, 1a Serie speciale), ha dichiamto la manifesta inammisibilità dele questioni di legiftimib costituzionaledegli artt. 16, comma 4, e 22, comma 7, sollevate in rifeimento agli aftt. 3 e 38 della Costituzione.

applicanoalle impreseche occupinopiù di quindici di una riduzioneo dipendentie che, in conseguenza trasformazionedi attività o di lavoro, intendano nell'arcodi effettuarealmeno cinque licenzìamenti. centoventigiorni,in ciascunaunità produttiva,o in oiù unità Droduttivenell'ambitodel territoriodi una stessa provincia.Tali disposizionisi applicanoper che, nellostessoarcodi tempo e tutti i licenziamenti nello stesso ambito, siano comunque riconducìbili 70. allamedesimariduzioneo trasformazione 4, commì 2, 3, 1-bis.Le dìsposizioni di cui all'articolo con esclusionedell'ultìmoperiodo.4, 5, 6, 7, 8, 9, o c ommi 1, 2 e 11. 12. 14, 15 e 15-bi se, al l ' arti c ol5, 3, si applicano ai privati datori di lavoro non imorenditorialle medesime condizionidi cui al 23. ReimpiegopressoGEPISpA e INSARSpA. comma 1. I lavoratorilicenziativengonoiscrittinella 1. Restanofermi, nei confrontidei lavoratoridi cui lista di cui all'articolo6, comma 1, senza diritto 7. Ai lavoratoriIicenzìati di cui all'articolo all'articolo 22, comma6, i compitidi reimpiegosvolti all'indennità SpA in baseallevigenti ai sensi del presentecomma non si applicanole dallaGEPISpA e dall'INSAR di s pos i z i onì di c ui agl iarti c ol8, i c ommi 2 e 4, e25, l eggr. 2. Per ciascun lavoratoredì cui all'articolo22, c omma9 ' ' . 1-ter.La disposizionedi cui allarticolo5, comma 3, comma 6, assuntocon conîrattodi lavoroa tempo nell'ambitodi inizìativeproduttiveche ultimo periodo,non si applìcaal recessointimatoda indetermìnato datori di lavoro non imprenditoriche svolgono, o concorranoa la GEPISoA e I'INSARSpA realizzino senza fini di lucro, attività dì natura politica, realizzare,owero sviluppino o concorrano a sindacale,culturale,di istruzìoneowero di religione alla data dì entrata in sviluooaresuccessivamente 72. vìgore della presente legge, le predette società o dì culto 5, comma 3, al subentranonel diritto del lavoratoreal trattamento 1-quater.Nei casìprevistidall'articolo nellamìsurapari al cinquantaper cento del residuo recessointimatoda datoridi lavoronon imprenditori trattamentoche sarebbe spettato, ai sensi delia che svolgono,senzafini di lucro, attìvitàdi natura presentelegge,al lavoratoreassunto.Tale importo oolitica,sindacale,culturale,di istruzioneowero di di cui viene corrispostoalle predetÌe socìetà quando il religioneo di culto,sì applìcanole disposizìonì lavoratore stessoabbiasuperatoil periododi prova. alla legge 15 luglio 1966, n. 604, e successive 73. 3. Oualora I'occupazionedei lavoratori di cui modificazioni all'articolo22, comma 6, venga promossa presso 2. Le disposizionirichiamatenei commi 1 e 1-bissi datori di lavoro non soggetti alla discìplinasuì applicanoanchequandole impreseo i privatidatori licenzìamenti individuali, l'importo previsto dal di lavoro non imprenditori,di cui aì medesimi 74. comma 2 del presentearticoloviene corrìspostoaì commi,intendanocessarel'attìvità termìnedel periodoper il qualeil lavoratoreassunto 3. Ouanto previsto all'art. 4, commì 3, ultimo di avrebbepotuto continuarea goderedell'indennità periodo.e 10, e all'art.5, commi 4 e 5. si applica mobilità e sempre che nello stesso perìodo ìl s ol o al ìe i mpres edi c ui al l ' art.16. c omma 1. l l lìsta di lavoratorenon sia stato re iscritto nella contrìbutoprevistodall'art.5, comma 4, è dovuto dell'articolo 9, comma7. mobìlitàìn applicazione 4. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenzasociale,di concertocon il Ministro del 20Comma così modificato dallaft. 1, D.Lgs.26 maggio 1997, tesoro,sono determinatele modalitàe le condizioni n. 151 (Gazz.Uff. l2 giugno 1997,n. 135).Per linterprebzione autentica dellultimo periodo del comma 1 dellaft. 24, vedi per la corresponsione degliimportidi cui aì commi 2 e 3. Tali importisono utilizzatidallaGEPISpA e dalla laft.8, D.L 20 maggio 1993,n. 148. " Comma aggiunto daîaft. l, D.Lgs. I aprile 2004, n. 110 INSARSoA oer il finanziamentodelle iniziativedi (Gazz.U{f.3 maggio 2004, n. 102). reimpiego dì cui al comma 1, ivi comprese le 72 Comma aggiunto dallaÌ't. l, D.Lgs. I aprile 2004, n. I l0 convenzionicon soggettipubblicio privatidirettea (Gazz.Uff. 3 maggio 2004, n. 102)nonchéil '" Comma aggiunto dallaft. 1, D.Lgs. I aprile 2004, n. 170 favorirelo sviluppodi nuovaoccupazione, reimpiego o la mobìlità dei lavoratoridi imprese (Gaz. Uff. 3 maggio 20u, n. 102). 7aComma creì sostituitodallaft. l, D.Lgs. 8 aprile 2004, n. 110 a processidi crìsiindustriale. interessate

ricorrendone i presupposti,dellemisure beneficiare, previstedall'artìcolo 7, commi 5 e 6 6s. 9, Sono abrogati: il tezo comma dell'articolo12 del l a L. 6 agosto 1975,n.42-7 ; i l pri mo c omma del l 'art.4del l a1. 8 agos to1972.n.464; l ' aft.4-l er del D.L. 30 mazo 19-78,n. 80 . convertito,con modi fi cazi oni dall , aL. 26 maggi o1978.n. 215. '10.Peri lavoratorisospesidal lavoroche, alladatadi entrata ìn vigore della presente legge, abbiano nellalista esercitatola facoltàdi chiedereI'iscrizione di collocamento,ai sensi dell'articolo4, comma 5, del D,L. 21 marzo 1988. n. 86 , convertito,con modificazioni. dallaL. 20 maggio 1988,n. 160,resta fermatale iscrizione.

24. Norme in materiadi riduzionedel personale. di c uì al l ' arti c ol4, o c ommi da 2 a 1, Le di sposìzi oni 12 e l l bi s. e a l l ' arti c ol5. o c ommi da 1 a 5, s i a Per linterpretazione autentin del pr$ente comma, vedi lart.6, D.L 20 maggio 1993,n. 148.

(Gaz. Uff. 3 maggio 2004, n. 102I La Cofte costituzionale,con sentenza8-17 mazo 1995,n.86 (Gazz.Uff.22 mazo 1995,n. 12, serie speciale), ha dichiarato non fondatu la questione di legittimiè cosltuzionale del coordinato disposto dellaft.9, ultimo comma, del D.L 29 gennaio 1983, n. 17, conveftito con modificazioni nella L 25 mazo 1983, n. 79, e degli ant 5. secondo comm4 e 24 primo comma, dela L 23 luglio 1991, n. 223, sollevata Ìn riferimento agli artt. 3, 4 e 38 della Cosltuzione.

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