Guida UGL SICILIA alla gestione delle crisi occupazionali 2009/2011

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G uid a a l l a g e s t i o n e d e lle cr isi o ccu p a zio n a li

3. Per i lavoratoriin mobilità si osseNano,in materia di limitidi età,aì fini degliawiamentidi cui all'art.16, L. 28 febbraio 1987, n. 56 e successive modifìcazioni le disposizionidell'art. ed integrazioni, 2, L. 22 agosto 1985, n. 444. Ai fini dei predetti awiamenti le Commissioniregionaliper I'impiego stabiliscono, tenendoconto anchedel numerodegli iscritti nelle liste di collocamento,la Dercentuale degli awiamenti da riservareai lavoratoriiscritti nella listadi mobilità. 4. Al datore di lavoroche, senzaesservitenuto ai sensi del comma 1, assuma a tempo pieno e i lavoratoriiscrittinellalistadi mobilità indeterminato è concesso, per ogni mensilità di retribuzione corrispostaal lavoratore,un contributo mensile pari al cinouantaoer cento dellaindennitàdi mobilitàche sarebbe stata corrisposta al lavoratore.ll .predetto contributonon può essereerogatoper un numerodi mesi superìorea dodici e, per i lavoratoridi età superiorea cinquantaanni,per un numerosuperiore a ventiquattro mesi, owero a trentasei mesi per le aree di cui all'artìcolo7, comma 6. ll presente per i giornalìsti4. commanon trovaapplicazione 4-bis.ll dirittoai beneficieconomicidi cui ai commi precedenti è escluso con riferimento a quei lavoratoriche sianostati collocatiin mobilìtà.nei sei mesi precedenti.da partedi impresadello stessoo di diverso settore di attività che, al momento del proprietari licenziamento, presenta assetti sostanzialmente coincidenticon quelli dell'impresa che assume owero risulta con ouestultima in rapportodi collegamentoo controllo.L'impresache assume dichiara,sotto la propria responsabilità, all'atto della richiesta dì awiamento, che non ricorronole menzionatecondizioniostative6. 5. Nei confronti dei lavoratoriiscritti nella lista di quanto previstodall'art. mobilitàtrova applicazìone 27, L. 12 agosto 1917, n. 675 . 6. ll lavoratorein mobilità ha facoltà di svolgere attività di lavoro subordinato,a tempo paziale, owero a tempo determrnato, mantenendo l'iscrizione nellalista. 7. Perle giornatedi lavorosvolteai sensidel comma 6, nonché per quelle dei periodi di prova di cui all'articolo 9. comma 7. itrattamentie le indennitàdi c uì ag l ia r t i c o l7i , 1 1 , c o mm a2 , e 1 6 so n o so sp e si. Tali giornate non sono computate ai fini della

bis, D.L 5 ottobre 2004, n. 249, nel testo integmto dalla relativa legge di convesione, e il comma 2 delart. 13, D.L 14 maEo 2005. n. 35. s Vedi, anche, Ìaft. 1, D.L 14febbraio 2003, n.23, laft. I-bis, D.L 5 ottobre 2004, n. 249, nel testo integreto dalla relativa legge di convesione, e il comma 2 dellaft. 13, D.L 14 maEo 2005, n. 35. & Comma aggiunto danaft. 2, D.L I6 maggio 1994,n. 299. La Cofte costituzionale. con ordinana 1G19 dicembre 2003, n.367 (Gaz. Uff. 24 dicembre 2003, n. 51, la Seriespeciale), ha dichiamto la manif$tu inammissibilib delle questtoni di legittimià cBtituzionale degli arx 16, comma 1, e I, comma +bis, sollevate in riferimento agli aft. 2, 3, e 38 della Costituzione.

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CassaIntegrazione Guadagni e Licenziamentí determinazionedel periodo di durata dei predetti trattamentifino al raggiungimento di un numero di giornate pari a quello dei giorni complessividi spettanzadel trattamento. 8. I trattamenti e i benefici di cui al presentearticolo dell'art.37, L. 9 ríentranonellasfera di applicazione m a zo 1 9 8 9,n.88s. L Cancellazíonedel lavoratore dalla tista di mobilità. 1. ll lavoratoreè cancellatodalla lista di mobilitàe decade dai trattamentie dalle indennitàdi cui agli articoli7. 11, comma 2, e 16,quando: a) rifiutidì essereawiato ad un corso di formazione professionaleautorizzatodalla Regione o non lo frequentiregolarmente; b) non accetti l'offerta di un lavoro che sia professionalmente equivalenteowero, in mancanza di questo, che presenti omogeneità anche intercategorialee che, avendo riguardo al contratti collettivinazionalidi lavoro. sia inquadratoin un livello retrìbutivonon inferioredel diecì oer cento rìspettoa quellodellemansionidi provenienza; c) non accetti,in mancanzadi un lavoroavente le caratteristichedi cui alla lettera b). di essere impiegato in opere o servizidi pubblica utilità ai sensidell'articolo 6. comma4: d) non abbiaprowedutoa darecomunicazione entro cinque giorni dall'assunzione alla competentesede dell'INPSdel lavoroprestatoai sensi dell'articolo 8, comma6 a7; d-bis) non risponda,senza motivo giustificato,alla o convocazioneda parte degli uffici circoscrizìonali dellaagenziaper l'impiegoai fini degli adempimenti di cui alle lettere che precedonononché di quellì previsti dal comma s-ter dell'art.6 del D.L. 20 maggio 1993,n. 148, convertito,con modificazioni, d a llaL . 1 9 lugl i o1993,n.2364 2. Le disposizionidi cui al comma 1 si applicano quando le attività lavorativeo di formazione offerte iscrittonellalistadi mobilitàsi svolgono al lavoratore in un luogodistantenon più di cinquantachilometri, o comunque raggíungibilein sessantaminuti con mezzipubblici.dallaresidenzadel lavoratore. 3. La cancellazione dallalìstadi mobilitàai sensidel comma 1 è dichiarata,entro quìndicìgìorni, dal direttore delì'ufficioprovincialedel lavoro e della massimaoccupazione.Awerso il prowedìmentoè ammesso ricorso, entro trenta giorni, all'uffìcio regionaledel lavoroe della massimaoccupazione, che decidecon prowedimentodefinitivoentroventi g io r n i€ .

e Vedi, anche, laft. 1, comma 4, D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 61. come sostituito dallaft. 46, D.Lgs. l0 settembre 2003, n. 276. o Lettera cosi modificata dallaft. 4, D.L 1" ottobre 1996, n. 510. 8 Lettem aggiunta dallaft. 2, D.L 16 magglo 1994,n. 299. Vedi, anche, lart. 1, D.L. 5 oxobre 2004, n. 249. e Comma così sostituito dallaft. 2, D.L 16 maggio 1994, n. 299_

4. La Commissioneregionaleper l'impiego,tenuto conto delle caratteristichedel territorio e dei servizi pubblici esistenti in esso, può modificare con delibera motivaîa i limiti previsti al comma 2 relativi alla dislocazionegeograficadel posto di lavoro offerto. 5. Oualorail lavoro offerto aì sensi del comma 1, lettera b), sia inquadrato in un livello retributivo inferíorea quello corrispondentealle mansionidi provenienza.il lavoratoreche accetti tale offerta ha diritto, per un periodo massimo complessivodi dodici mesi, alla corresponsionedi un assegno integrativomensile di importo pari alla differenzatra i corrispondentilivelli retributiviprevisti dai contratti collettivinazionali di lavoro. 6. ll lavoratoreè cancellatodalla lista di mobilità. oltreche nei casidi cui al comma 1, quando: a) sia stato assunto con contratto a tempo pieno ed indeterminato; b) si sia awalso dellafacoliàdi percepirein un'unica soluzìonel'ìndennità di mobilità; c) sia scaduto il periodo di godimento dei trattamentie delle indennitàdi cui agli aftieoli7,11, comma2. e 16. 7. ll lavoratore assunto a tempo oieno e indeterminato, che non abbiasuperatoil periododi prova,vienereiscrittoal massimoper due volte nella lista di mobìlità. La Commissioneregionale per I'impiego,con il voto favorevoledei tre quarti dei suoi componenti,può disponein casi eccezionalila reiscrizionedel lavoratorenella lista di mobilitàoer una terzavolta. 8. ll lavoratoreawiato e giudicatonon idoneo alla specifica attività cui l'awiamento si riferisce, a seguito di eventualevisita medica effettuata presso strutture sanitarie pubbliche, viene reiscritto nella listadi mobilità. 9. I lavoratoridi cui all'articolo 7, comma 6, nel caso in cui svolgano attività di lavoro subordinato od autonomo hanno facoltà di cumulareI'indennitàdi mobilità nei limiti in cui sia utile a garantire la percezione di un reddito pari alla retribuzione spettante al momento della messa in mobilità. rivalutatoin misura corrispondentealla variazione dell'indicedel costo della vita calcolatodall'lstituto nazionaledi statistica (ISTAT)ai fini della scala mobile delle retribuzionidei lavoratoridell'industria. Ai fini della determinazionedella retribuzione pensionabile,a tali lavoratori è data facoltà di far valere,in luogodellacontribuzione relativaa periodi, anche paziali, di lavoro prestatosuccessivamente alla data della messa in mobilità.la contribuzione figurativa che per gli stessi periodi sarebbe stata accreditata. 10. ll trattamento previsto dal presente articolo rientranellasferadi applicazione dell'articolo 37 della legge9 marzo1989,n. 88 . Capo lll

Norrnein materiadi cassaintegrazione e

peri layoralori trattamentidí disoccupazione del settoredell'edilizía peri 10.Normo inmatoria di integrazione salariale lavoratorí d€lsettorsdoll'edilízia. 1. Le disposizioni di cui all'art.1, L. 3 febbraio1963, n. 77 , si applicanoanche nel caso di eventi, non imputabili al datore di lavoro o al lavoratore, connessi al mancato rispetto dei termini previsti nei contratti di appalto per la realizzazionedi opere pubbliche di grandi dimensioni, alle varianti di carattere necessario apportate ai progetti originari delle predette opere, nonché ai prowedimenti dell'autoritàgiudiziariaemanatiai sensi della L. 31 maggio1965,n. 575, , e successivemodificazioni ed 50. integrazioni 2. Nei casi di sospensionedal lavoroderivantedagli eventidi cui al comma 1, il trattamentoordinariodi integrazionesalarialeè concesso, per ciascuna opera, per un periodo complessivamentenon superiorea tre mesi a favoredei lavoratoriper i quali siano stati versati o siano dovuti per il lavoro prestato nel settore dell'edilizia, almeno sei contributimensilio ventiseicontributisettimanalinel biennioprecedentealla decorrenzadel trattamento medesimo. Tale trattamento è prorogabile per periodi trimestrali, per un periodo massimo complessivamente non superioread un quartodella durata dei lavori necessari per il completamento qualerisultadalleclausolecontrattuali. dell'opera, La concessionedelle prorogheè dispostadal Ministro del lavoroe della previdenzasociale,su propostadel Ministro dei lavori pubblici, sentite le organizzazioni sindacalidei lavoratorie dei datori di lavoro, previo accertamentoda parte del ClPl della naturae della durata delle cause di interruzione,dell'eventuale esistenzadi responsabilitàin ordine agli eventi produttivi delle sospensioni intervenute,nonché dell'esistenzadi concrete prospettive di ripresa. ll relativo trattamento è erogato dalla gestione di cui all'articolo 24 dellaleggeI mazo 1989,n. 88 . 2-bis. Con il prowedimentodi cui al comma 2, il Ministro del lavoro e della previdenzasociale su istanzadell'azienda, da forrhularsicontestualmente alle richieste di proroga, dispone, ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 2, comma 6, il pagamento diretto da parte dell'lstituto nazionale della previdenza sociale (INPS) delle relative prestazioni,con i connessi assegni per il nucleo familiareove spettanti51. 3. ll periodonel quale è concessoil trattamentodi cui al comma2 non concorreallaconfigurazione del limite massimo di cui all'articolo1 della legge 6 agosto1975,n.427 . 4. fente appaltanteo I'aziendache avrebbe potuto prevederel'eventodi cui al comma 1 con la diligenza

@.Vedi, anche,laft 6. D.L.20 maggio lgg3. n. t48. " Comma aggiunto dallart. 7, D.L. 20 maggio 1993, n. 148, nel testo introdotto dalla relativa legge di conversione.


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