Guida UGL SICILIA alla gestione delle crisi occupazionali 2009/2011

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C as s a Integraz i oneGuadagnie Lìc enz i amenti

G uida a l l a g e s t i o n e d e l l e cr isi o ccu p a zio n a li

7. Oualora non sia stato raggiunto l'accordo,il direttore dell'Ufficioorovincialedel lavoro e della massimaoccupazioneconvocaIe parti al fine di un ulterioreesame delle materie dì cui al comma 5, ancheformulandoproposteper la realizzazione di un accordo.Taleesamedevecomunqueesaurirsientro trenta giorni 'z1dal ricevimentoda parte dell'Ufficio provìncialedel lavoroe della massimaoccupazione previstaal comma dellacomunicazione dell'impresa 6. 8. Oualorail numero dei lavoratoriinteressatidalla proceduradi mobilitàsia inferiorea dieci,itermini di cui ai commi 6 e 7 sono ridottiallametà. 9. RaggiuntoI'accordosindacaleowero esauritala proceduradi cui ai commì 6. 7 e 8, l'impresaha facoltà di collocare in mobilità gli impiegati, gli operaie i quadrieccedenti,comunicandoper iscritto a ciascunodi essi il recesso.nel rispettodei termini di preawiso. Contestualmente,I'elencodei lavoratori collocatiin mobìlità,con l'indicazioneper ciascun soggetto del nominativo,del luogo di residenza, della qualifica,del livellodi inquadramento. dell'età. del carico di famiglia. nonché con puntuale indicazionedelle modalità con le quali sono stati applicatii criteridi sceltadi cui all'articolo 5, comma 1, deve essere comunicato per iscritto all'Ufficio regionaledel lavoro e della massima occupazione competente, alla Commissione regionale per l'impiegoe alle associazionidi categoriadì cui al comma2 22. 10. Nel caso in cui I'imoresarinuncia collocarein mobilitài lavoratorio ne collochiun numeroinferiore a ouello risultantedalla comunìcazìonedi cui al comma 2, la stessa procede al recupero delle somme pagate ìn eccedenza rispetto a quella dovuta ai sensi dell'articolo5, comma 4, mediante conguaglio con i contributi dovuti all'lNPS,da effettuarsicon il primo versamentoutile successivo alladatadi determinazione del numerodei lavoratori postiin mobilità. 11. Gli accordi sindacalistioulati nel corso delle proceduredi cui al presentearticolo,che prevedano il riassorbimentototale o oarziale dei lavoratori ritenuti eccedenti, possono stabilire. anche in deroga al secondo comma dell'articolo2103 del codice civile, la loro assegnazionea mansionì diverseda ouellesvolte. 12. Le comunicazioni di cui al comma 9 sono prive di effìcacia ove siano state effettuate senza I'osservanza della forma scritta e delle procedure previstedal presentearticolo. 13. I lavoratoriammessi al trattamentodi cassa integrazione,al termine del periodo di godimento rientranoìn del trattamentodi integrazione salarìale, aztenda. 21Per la riduzione del temine vedi il comma 2-ter dellart. 5, D.L 23 dicembre 2003, n. 347, aggiunto dal comma 13 deilart. l, D.L 28 agosto 2008, n. 134. '2 Vedi, anche, per i lavoratori occupati obbligatoriamente, laft. 10,L. 12mazo 1999,n.68.

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14. ll presentearticolo non trova applicazionenel caso di eccedenzedeterminateda fine lavoronelle imprese edili e nelle attivìtàstagionalio saltuarie, nonché oer i lavoratoriassunti con contratto di lavoroa tempo determinato. 15. Nei casi in cui I'eccedenzariguardi unità oroduttiveubicate in diverse orovincedella stessa regione owero ìn pìù regioni, la competenzaa promuoverel'accordodi cui al comma 7 spetta rispettivamente al direttoredell'Ufficioregionaledel lavoro e della massìma occupazioneowero al Minìstrodel lavoroe della previdenzasocìale.Agli stessi vanno inviate le comunicazioniDrevistedal comma4. 1S-bis.Gli obblighidi informazione, consultazìone e comunicazione devono essere ademoiuti indioendentemente dal fatto che le decisionirelative all'apertura delleproceduredi cui al presentearticolo siano assuntedal datore di lavoroo da un'imoresa che lo controlli.ll datore di lavoro che viola tali obblighi non può eccepire a propria difesa la mancatatrasmissione,da parte dell'impresache lo controlla,delle informazionirelatìvealla decisione che ha determinato I'apertura delle predette procedure23. 16. Sono abrogatìgli arricoli24 e 25 dellalegge 12 agosto 1977, n. 675 , le disposizionidel decretole g g e 3 0 m arzo 1978, n.80. converti to,con modificazioni, dalla legge 26 maggio 1978, n. 215, ad eccezionedell'articolo4bis, nonché il decretolegge 13 dicembre 1978, n. 795 , convertito,con modificazioni, dallalegge9 febbraio1979,n. 36 '?4. 5. Criteridi sceltadei lavoratoried oneri a carico delleimprese. 1. L'individuazione dei lavoratorida collocare in mobilità deve awenire, in relazionealle esigenze tecnico-produttive ed organizzative del complesso aziendale,nel rispettodei criteriprevistida contratti 4, collettivistipulaticon i sindacatidi cui all'artìcolo comma 2, owero, in mancanzadi questi contratti, nel rispettodei seguenticriteri,in concorsotra loro: a) carichidi famiglia; b) anzianità: c) esìgenzetecnico-produttìve ed organizzative. 2. Nell'operare la sceltadei lavoratorida collocarein mobilità,l'ìmpresaè tenutaal rispettodell'articolo 9, ultimo comma, del decretolegge29 gennaioi983. n. 17 . convertito,con modificazioni. dallalegge 25 m a zo 1 9 8 3, n.79. L'i mpresanon può al tresì collocarein mobilitàuna percentualedi manodopera femminilesuperiorealla percentualedi manodopera femminile occupata con riguardo alle mansioni 28. presein considerazionez' 23Comma aggiunto dallaft. l, D.Lgs. 26 maggio 1997, n. 151 (Gazz.Uff. 12giugno 1997.n. 135I 24 Vedi, anche, laft. 1, D.L. 26 novembre 1993, n. 478, il comma 4 dellaft. 22, D.Lgs. l0 settembre 2003, n. 276 e il comma 18 dellaft l, L 23 agosto 2004, n. 243. 25Periodo aggiunto dailaft. 6, D.L 20 maggio 1993, n. I 48.

3. ll recessodi cui all'art.4, comma 9, è inefficace qualorasia intimatosenza I'osservanza della forma scritta o in violazionedelle procedurerichiamate all'art.4. comma 12. ed è annullabìlein caso di violazionedei criteridi scelta orevistidal comma 1 del presente articolo. Saivo il caso di mancata comunicazioneper iscritto,il recesso può essere impugnato entro sessanta giorni dal ricevimento con qualsiasiatto scrìtto,anche dellacomunicazione idoneoa renderenota la volontàdel extragiudiziale, lavoratore anche attraverso l'intervento delle sindacali.Al recessodi cuì all'art.4, organizzazioni o comma 9, del qualesia statadichiarataI'inefficacìa I'invalidità, si applicaI'art.18, L. 20 maggio 1970.n. 300, e successivemoditicazioni. 4. Per ciascunlavoratoreposto in mobilitàI'impresa è tenuta a versare alla gestione degli interventi e di sostegnoalle gestionìprevidenziali, assistenziali di cui all'art.37, L. 9 marzo1989,n. 88, in trentarate mensili,una somma pari a sei volte il trattamento mensìleinizialedi mobilitàspettanteal lavoratore. Tale somma è ridotta alla metà quando la dichiarazionedi eccedenzadel personaledi cui all'art. 4, comma 9, abbia formato oggetto di accordosindacale27. 5. L'impresache, secondole proceduredeterminaîe dalla Commissioneregìonaleper I'impìego.procuri offerte di lavoro a temoo indeterminato aventi le caratteristiche di cui all'art.9, comma 1, letterab), non è tenuta al pagamento delle rimanenti rate relativamenteai lavoratoriche perdano il diritto al del rifiutodi trattamentodi mobilitàin conseguenza talì offerte owero per tutto il periodo ìn cui essi. accettando le offerte procurate dalla impresa, abbiano prestato lavoro. ll predetto beneficio è esclusoper le ìmpreseche si trovano,nei confronti dispostaad assumerenei rapportidi cui dell'impresa all'art.L comma4-bisa. 6. Oualora il lavoratorevenga messo in mobilità dopo la fine del dodicesimo mese successivoa quellodi emanazionedel decretodi cui all'articolo 2, comma 1, e la fine del dodìcesimomese successivo programma dl cui a quello del completamentodel all'articolo1, comma 2, nell'unitàproduttivain cui il lavoratoreera occupato,la somma che l'impresaè tenuta a versareai sensi del comma 4 del presente articoloè aumentatadi cinquepunti percentualiper tra l'ìnizio ognì periododi trenta giorni intercorrente del tredicesimomese e la data di completamento del programma. Nel medesimo caso non trova

26La Cofte costituzionale, con sentena &77 mazo 1995, n. 86 (Gaz. UÍf. 22 mazo 1995, n. 12, serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale del coordinato disposto dellart. 9. ultimo comma, del D.L. 29 gennaio 1983, n. 17, conveftito con modificazioni nella L 25 mazo 1983,n.79, e degli atx.5, secondo comma, e 24, primo comma, della l=.23 luglio 1991, n.223, sollevatain riferimento agli aft. 3, 4 e 38 della Costituzione. 27Per Ìinterpretazione autentica del presente comma 4 vedi \aft.8, D.L 20 maggìo 1993,n. 148. 28Periodo aggiunto danaft. 2, D.L 16 maggio 1994,n. 299.

applicazionequanto previsto dal secondo comma del l ' art.2del l aL.8 agos to1972,n.464. 6. Lista di mobilitae compiti della Commissione regional€per I'impi€goP. 1. L'Ufficio regionaledel lavoro e della massima sulla base delle direttiveimpartitedal occupazione, Ministero del lavoro e della previdenzasocìale, sentitala Commissionecentraleper I'impiego,dopo un'analisi tecnicada partedellAgenziaper I'impiego compilauna listadeì lavoratoriin mobilità,sullabase di schedeche contenganotutte le informazioniutili per individuarela professionalità. la preferenzaper una mansione diversa da quella originaria, la disponibilitàal trasferimentosul territorio;in quesla lista vengono iscrittìanche i lavoratoridi cui agli articoii11, comma 2, e 16, e vengonoesclusiquelli di cui che abbianofatto richiestadell'anticipazione 7, comma5 e. all'articolo 2. La Commissìone regionale per l'ìmpiego 31 approvale listedi cui al comma 1 ed ìnoltre: utile a favorireil reimpiego a) assumeogni ìnizìativa dei lavoratori iscritti neìla lista dì mobilità, in per l'impiego; con I'Agenzia collaborazione da parte delle Regioni, b) propone I'organizzazione, di corsi di qualificazionee di riqualificazione professionaleche, tenuto conto del livello di orofessionalitàdei lavoratori in mobilìtà, siano finalizzatiad agevolarneìl reimpiego; i lavoratori interessatisono tenuti a parteciparviquando le Commissioniregionaline disponganol'awiamento; di cui al comma4; c) promuovele iniziative d) determina glì ambiti circoscrizionaliai fini dell'awiamento dei lavoratoriin mobilìtà; d-bis)realizza, d'intesacon la regione,a favoredelle lavoratriciiscritte nelle liste di mobilità. le azioni positivedì cui allalegge10 aprile1991, n. 12532. i progettiper I'accesso 3. Le Regioni,nell'autorizzare al Fondosocialeeuropeoe al Fondodi rotazione,ai sensi del secondo comma dell'art. 24, L. 21 dicembre 1978, n. 845 devono dare priorità ai progetti formativi che prevedono I'assunzionedì lavoratoriìscrìttinellalistadi mobìlità. 4. Su richiestadelle amministrazionìpubblichela Commìssioneregionaleper l'ìmpiegoe può dìsporre l'utilizzo temDoraneodei lavoratoriiscrittinellalistadi mobìlìtàin ooereo servìzidì pubblicautilìtà,aì sensi dell'art.'1-bisdel D.L. 28 maggio 1981, n. 244 dallaL.24 luglio'198'1, convertito,con modìficazioni, n. 390. modifìcatodall'art.8, L. 28 febbraio1986,n.

b Per la soppresione della Commisione regionale per limpiego vedi laft. 5 D.Lgs.23 dicembre 1997,n.469. @ Per il differimento della posibilita di iscrizione previsto dal presente comma 7, vedi \aft.4, comma 17, D.L 1'ottobre 1996,n. 510. ar Per la soppresione della Commisione regionale per Ìimpiego vedi laft. 5. D.Lgs.23 dicembre 1997,n. 469. e Lettera aggiunta dallaft. 4 D.L 20 maggio 1993,n. 148. @ Per la soppresione della Commisione regionale per limpiego vedi laft. 5, D.Lgs.23 dicembre 1997,n.469.

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