Guida UGL SICILIA alla gestione delle crisi occupazionali 2009/2011

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Guadagni e Licenziamenti CassaIntegrazione

Guidaallagestionedellecrisioccupazionali ar.rr.rr.rrr

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opposta,è, invece,il lavoratoreche deve i Srtla base di una interpretazione i elencaregli elementifattualia lui inerenti,precisandoi nominatividei ! lavoratoria lui illegittimamentepreferiti(Cass.6 luglio 2000, n. 9045 che ha i rigettato il ricorso per genericità, in una fattispecie in cui il lavoratore : ricorrente aveva solo sostenuto che, per anzianità e carico di famiglia, i avrebbe dovuto essere uno degli ultimi ad essere licenziato, senza, però, i indicare i colleghi illegittimamente preferiti; sulla stessalinea interpretativa l7 dicembreî997, n.72774). ! Cass l9luglioiSSZ, i.6652 e Cass'. pone (Cass.del 29 maggio 1998,n.5358), posizione Si in una intermedia i : secondocui spetta al datoredi lavoroallegarei criteridi sceltautilizzatie i dimostrarela concretaapplicazionenei confrontidei lavoratorilicenziati; I grava,invece,sul lavoratoreI'oneredi dimostrarel'illegittimità della scelta, in relazione ai qualitale applicazione risultiillegittima ! indicandoi lavoratori = (sullasfessaposizione Cass.15 febbraio 200'1,n. 2î 88; Cass.26 settembre = 2000,n.12711). dei criteridi scelta,influiscono alcunenormedi legge,che i Sullappticazione I tutelanospecifichecategoriedi lavoratori.Devonoessere,infatti,presi in . constoeraztone: lart. 15 delloStatutodei lavoratori. che vietail licenziamento dovutoalle ragioniideologiche elencatedallanorma; rl l'art.10,comma4, dellaleggen.68/1999,secondocui il licenziamento per riduzionedel personaleesercitatonei confronti del lavoratore qualora,cessatoil rapportodi occupatoobbligatoriamente è annullabile lavoro.il numero dei lavoratorioccuoatiobbliqatoriamente rimasti in serviziosia inferioreallaquotadi riserva; . I'art. 54 del D.Lgs. n. 151/2000,che vieta nel periodo protetto il gestantie puerperee licenziamentodelle lavoratrici,rispettivamente, nubentee neoconiugate; . l'art.6, comma 5 bis, dellaleggen. 23611993, in baseal qualel'impresa non può licenziare una percentuale di manodopera femminilesuperiore alla percentualedella stessa manodoperaoccupatain riferimentoalle mansioniprese in considerazione. In ogni caso comunque,ai sensi dell'art.B, comma 2, della legge n. 23611993,nell'attuazionedei I licenziamenticollettivi devono essere garantiti i principi di non I discriminazione direttaed indiretta,di cui al-laleggen. 1'2511991 ! : a r r . . ..r..r| ......,t !t

I criteri convenzionali La legge accorda una preferenzaai criteri convenzionali,cioè i "criteri previstidai contratticollettivi",rispettoai criterilegali.

GÍurÍsprudenza

I l'G';'';;l,i,'dtità'ó;é;àià.niè'iiii'#à ;#;il;ó'iliiàì;il[?;lt"tb'i contenuti congiunto(Cass.10 i stipulàtoal terminedellafase dell'esame i nelÍaccoi'do marz,o1998, i n.4097; Cass.24 giugno 1999, n.57î8; Cass.24aprile 1999, i :h. 3133; Appello Firenze lî gennaio 2002; in senso contrario Cass.23 i i marzo 1998, n.3057, secondo cui occorre un contratto collettivo, anche i normativo che fissi i criteri Ai s.celQ i aziendale,cioè un negozio dr^cara.tyerg i in via generaleed aslratta).Con riferimentoa tali criteri,in taluni casi si è : di un criteriolegittimoin Idellutilizzo : postoìl problemadelleconseguenze dei lavoratorida i ! àstratto ma non idoneo a permettere I'individuazione Taleproblematica si è presentatafrequentementenelleipotesiin i I licenziare. operatacon tali criteri,portinoad individuare dellaselezione : i cui i destinatari rispettoa quelliprevistiin esubero.In tali I : un numeromaggioredi lavoratori I casiil licenziamento se il datoredi lavoronon è in grado risultaillegittimo, con un criteriodi i di dimostraredi aver combinaloil criterioconvenzionale in via i scelta previstodalla legge. È ammessa,pertanto,l'applicazione I suppletiva,e non soltanto alternativa,dei criteri legali quando i criteri ! convenzionali siano in qualchemisura carenti(Cass.2 marzo î993, n. i tZZet; Cass.7 dicembre 1999, 13691,'Cass.2luglio 2000, n.9956; Pret. i tWilano37 maggro 1996]t.ln dottrina,I'orientamentoprevalentesostiene degli accordidi cui trattasi,sottolineandocome sia I l'efficaciagenelàlizzata I la legge stessa a prevederne la stipula con soggetti sindacali ben degliiscritti,ma in forza i qualinorìagisconoin rappèsentanza i iOentiÍóati, questoultimopunto, indivisibile. Su ed interesse collettivo autonomo di un ! : assume particolare importanza un pronunciamento della Corte I del 30 giugno 1994,n,268, che ha giudicatoinfondatala i ! Costituzionale (in i Oettart. 5, comma 1, dellàlegge n. 22311991 i questionedi costituzioiatiià parte in cui nella 41 della Costituzione) 3, 39 e riferimento agli articoli : i : che un accordosindacalepossaderogareallalegge. ! prevedrebbe : ha affermatoiseguentiprincipi: ! La medesimapronuncia . prevede quanto in norma suppletiva, 1, una i I'art. comma contiene 5, : I che i criteridi legge sianodestinatiad operarein mancanzadi quelliI convenzionali; ! ! . i critericonvenzionali, pertanto,precedonoed escludonoi criterilegali agliaccordima di singoli,che non preesistono di diritti non disponendo i derivanoda essi; I : . gli accordinon hannocaratterenormativoe non hannovaliditàerga omnes; hanno, invece,natura gestionalee delimitanoil potere di I I del datoredi lavoro,nei cui che è. e resta,unilaterale licenziamento confrontiI'accordoesplicaefficaciadiretta; i I . l'accordocollettivoincide sul singolo lavoratoresolo indirettamente,

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