RIVISTA MILITARE 2005 N.5

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mativi in materia. Dopo la Seconda guerra mondiale ci furono notevoli progressi. Il Decreto del Presidente della Repubblica 303 del 1956 stabilì che determinate lavorazioni «tabellate» necessitavano dell’intervento di un medico competente per effettuare periodici accertamenti sanitari sui lavoratori, constatarne lo stato di salute e, quindi, diagnosticare precocemente. Sino al 1991 anche la figura del medico, che si occupava di prevenzione nei luoghi di lavoro non era ben delineata. Si parlava di medico di fabbrica, o di generica «competenza», mai delineando un’accertata conoscenza della materia. Con il D. Lgs. 277/91, e in modo più definito con il D. Lgs. 626/94, vengono indicati i titoli professionali indispensabili per poter svolgere le funzioni di medico competente e, con il succes-

sivo D. M. (Decreto Ministeriale) 284/2000, viene precisato che per esercitare le stesse in determinati ambiti lavorativi dell’Amministrazione Difesa è richiesto un ulteriore ed indispensabile requisito: la qualifica professionale di Ufficiale medico. L’attività del medico competente si colloca a servizio sia del datore di lavoro sia del lavoratore, nella osservanza di norme etiche (deontologia medica), norme giuridiche generali (diritto sanitario) e norme giuridiche specifiche (diritto attinente la salute, l’igiene e la sicurezza negli ambienti di lavoro). Il «datore di lavoro» ha così un «competente interlocutore» a cui assegnare l’onere di analizzare e studiare problematiche del settore della prevenzione nella specifica e particolare realtà lavorativa (caserma). Il militare, assimilato per tale problematica al lavoratore, trova

nel medico un professionista qualificato a cui potersi affidare per la tutela della propria salute, in ogni momento della sua vita professionale, sin dal «reclutamento», attraverso controlli sanitari periodici, nonché, in caso di infermità, per il suo reinserimento nell’attività operativa, talora con indicazione di limitazioni d’impiego per determinate mansioni o per essere sottoposto a visita dietro sua esplicita richiesta motivata. Al medico la normativa richiede interventi che non si limitano alla mera sorveglianza sanitaria, ma constano di una serie di adempimenti (sopralluoghi, studio e aggiornamento sui rischi specifici presenti in una determinata attività produttiva, contributo nella valutazione dei rischi, partecipazione alle riunioni periodiche del servizio di prevenzione e protezione, definizione del protocollo di sorveglianza 69


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