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Il PPP del nuovo codice dei contratti pubblici [parte

2: il project financing]

Le novità per la finanza di progetto meritano attenzione: per il promotore ora

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Proseguiamo con la seconda parte di questo approfondimento sulla normativa del partenariato pubblico privato (PPP) – ndr: la prima parte è stata pubblicata nel numero 3 di HA Wellbeing - come aggiornata dal nuovo Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 31 marzo 2023, n.36) in vigore dal 1° luglio 2023, analizzando più specificamente le disposizioni riguardanti la finanza di progetto (c.d. project financing)

Il project financing, insieme con le concessioni, rappresenta la procedura di affidamento per la gestione di impianti sportivi più ampiamente utilizzata dalla pubblica amministrazione specie per quanto attiene agli impianti con rilevanza economica.

Il nuovo Codice tratta la procedura della finanza di progetto in modo più organico rispetto alla precedente versione codicistica, evidenziando che non si tratta di un contratto ma, appunto, di una procedura di affidamento nell’ambito della disciplina delle concessioni.

Queste sono le fasi secondo cui si esplica la procedura di affidamento della finanza di progetto:

1) fase della presentazione: gli operatori economici possono presentare alle pubbliche amministrazioni (PA) proposte relative alla realizzazione in concessione di lavori o servizi (nel caso di impianti sportivi, si tratta di concessione di affidamento del servizio di gestione dell’impianto previo intervento di costruzione, riqualificazione, ammodernamento dell’impianto esistente).

La fase della presentazione impone all’operatore economico che avanza la proposta di consegnare all’ente concedente: i. un progetto di fattibilità (parte tecnico-architettonica) ii. una bozza di convenzione (parte legale) iii. il piano economico-finanziario asseverato (parte finanziaria) iv. la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione (parte gestionale)