Scheda tecnica pdl Aprea

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SCHEDA TECNICA SULLA LEGGE 953 (APREA) - ovvero come vogliono distruggere la scuola pubblica e cancellare i diritti degli studenti

Consiglio dell’autonomia ( art. 2 - 3- 4 ) Negli articoli 2, 3 e 4 della proposta di legge 953 si introducono i Consigli dell’Autonomia, che sostituiscono i Consigli di Istituto, in un senso repressivo, con meno diritti e democrazia. Il Consiglio dell’Autonomia andrà a sostituire l’attuale Consiglio di Istituto entro 180 giorni dall’approvazione della legge. Quali sono le differenze tra il C.d.I e il C.d.A? Le funzioni del Consiglio di Istituto sono: 1. scrivere il programma annuale e il conto consuntivo; 2. adottare il P.O.F. (Piano dell'offerta formativa), quindi la programmazione delle attività e della vita della scuola, fatte salve le competenze del collegio docenti. 3. acquistare e rinnovare le attrezzature scolastiche; 4. adottare il calendario e l'orario scolastico; 5. programmare le attività di recupero, le attività extrascolastiche e i viaggi d'istruzione; 6. individuare i criteri generali relativi alla formazione delle classi Composizione e durata del mandato: Il consiglio di istituto è composto dal dirigente scolastico, 2 rappresentanti del personale ATA, 4 rappresentanti dei genitori, 4 rappresentanti degli studenti e 8 del corpo docente se la scuola conta più di 500 studenti, in caso contrario oltre al preside vi sono 6 docenti, 3 genitori, tre studenti ed un ATA. Il C.d.I. ha mandato triennale e coloro che nel triennio perdono requisiti per essere eletti in consiglio vengono sostituiti dai primi dei non eletti nelle rispettive liste, mentre gli studenti hanno mandato annuale. Le modalità elettive delle componenti del Consiglio sonoregolamentate dal capo VI - Norme comuni - del Testo Unico. Gli studenti minorenni non hanno diritto di voto per quanto riguarda il programma annuale e conto consuntivo, il loro voto è tuttavia considerato consultivo per quanto riguarda deliberazioni di rilevanza contabile. Giunta Il bilancio preventivo, il conto consuntivo e la preparazione dei lavori per il consiglio di istituto sono elaborati dalla giunta, organo con mandato triennale composto dal Dirigente scolastico e da un membro delle altre componenti. Il C.d.I. può essere convocato dal presidente o su richiesta di almeno i 2/3 dei componenti. A sostituire questo ci sarà il Consiglio dell’Autonomia, ma come funzionerebbe il C.d.A.?:


1. redigere, adottare e modificare lo statuto con la maggioranza dei 2/3 dei suoi componenti; Lo statuto deliberato dal Consiglio dell'Autonomia sarà soggetto al controllo di un’autorità esterna, salvo il controllo formale da parte dell'organismo istituzionalmente competente. 2. deliberare il regolamento relativo al proprio funzionamento; 3. adottare il POF elaborato dal consiglio dei docenti su proposta del dirigente sccolastico 4. approvare il programma annuale e,il bilancio pluriennale di previsione; 5. approvare il conto consuntivo; 6. promuovere annualmente una conferenza di rendicontazione 7. deliberare il regolamento di istituto; 8. designare i componenti del nucleo di autovalutazione; 9. approvare accordi e convenzioni con soggetti esterni e definire la partecipazione dei soggetti esterni (soggetti pubblici e privati, fondazioni, associazioni di genitori o di cittadini, organizzazioni non profit. ) 10.modificare, con la maggioranza di 2/3 dei suoi componenti, lo statuto dell’istituzione scolastica, comprese le modalità di elezione, sostituzione e designazione dei propri membri. 11.promuove la conferenza di rendicontazione Composizione e durata del mandato: Il numero dei membri del C.d.A può variare da 9 a 13 membri. E’ membro di diritto il dirigente scolastico, la componente docenti e genitori è rappresentata pariteticamente, in seguito è stata stabilita la pariteticità anche della componente studentesca. Del consiglio fa parte un rappresentante eletto del personale amministrativo, tecnico e ausiliare. Coloro che nel triennio perdono requisiti per essere eletti in consiglio vengono sostituiti dai primi dei non eletti nelle rispettive liste. Il direttore dei servizi generali e amministrativi fa parte del Consiglio dell'autonomia senza diritto di voto e svolge le funzioni di segretario del consiglio. Gli studenti minorenni non hanno diritto di voto per quanto riguarda il programma annuale e conto consuntivo, Il loro voto è tuttavia considerato consultivo per quanto riguarda deliberazioni di rilevanza contabile. Gli ultimi emendamenti alla legge 953 hanno stabilito che le rappresentanze studentesche sono garantite nelle scuole superiori e vengono rinnovate annualmente. Questo è però un provvedimento truffa! L’autonomia statutaria, ovvero la possibilità per le scuole di modificare i propri statuti senza dar di conto a nessuno, ad esculsione di istituzioni non specificate. Continuano inoltre ad essere abrogati gli articoli del Testo Unico sulla Scuola (d.p.r. 297 del ‘94) che garantiscono e regolamentano i rappresentanti di classe e istituto. Senza questi articoli l’esistenza dei rappresentanti degli studenti può essere costantemente minacciata se non addirittura cancellata dalle scuole. Il dirigente scuolastico può proporre un massimo di due membri esterni, nella precedente versione della legge erano individuati come esterni privati, fondazioni, enti pubblici, associazioni. Anche su questo punto durante l’estate è stato messo in campo un emendamento truffa. Si cancellano infatti le tipologie di esterni, che comunque continuano ad essere richiamati in altri articoli, per non palesare di che tipo di esterni di tratterà. La sostanza però resta invariata. Il consiglio potrà essere integrato, con il voto favorevole di almeno i 2/3 dei componenti, da ulteriori membri esterni, i quali non hanno diritto di voto. Se il limite massimo di componenti


del C.d.A. è 13 persone i nuovi membri entreranno presumibilmente a scapito delle rappresentanze di studenti, genitori e lavoratori. Il C.d.A. come il C.d.I. ha mandato triennale e viene rinnovato entro il 30 novembre dell’anno di scadenza di mandato. Il Consiglio è presieduto da un genitore, il presidente del consiglio lo potrà convocare fissandone l’Odg. Il consiglio potrà essere convocato anche su richiesta del Dirigente scolastico e di almeno ⅔ dei suoi componenti. NOTE: Le differenze tra i due organi sono palesi. L’operazione di modifica del nome da Consiglio di Istituto a Consiglio dell’Autonomia altro non è che un’operazione di facciata attraverso la quale potranno venir introdotti dei membri esterni, per meglio dire privati, nella gestione delle scuole. Questi membri esterni, presumibilmente rappresentanti delle aziende o della fondazione con cui la scuola ha stipulato accordi, viene scelto dal Dirigente Scolastico, la cui figura assume sempre più dei tratti manageriali e il cui scopo altro non è che il fare profitto. Situazione già vista con la Riforma dell’Università, dove il rettore propone o nomina direttamente i privati nel Consiglio di Amministrazione. Gli aspetti inquietanti sono molteplici, il fatto che tale Consiglio possa fare accordi e far si che partecipino attivamente allo stesso membri di aziende o fondazioni trasforma la scuola in una vera e propria azienda, infatti sarebbe sicuramente più corretto parlare anche qui di consiglio di amministrazione. Gli accordi coi privati potranno influire sul Piano di Offerta Formativa della scuola, quindi sulla vita di studenti e insegnanti. Le capacità manageriali del preside influenzeranno in maniera molto pesante la stesura P.O.F. della scuola, il dirigente scolastico, ormai il Dirigente d’azienda, non avrà altro obiettivo che il profitto e si troverà ad avere nelle mani molto più potere di prima. Gli ultmi dati hanno rilevato che l’Italia è uno dei paesi più in basso nel finanziamento della scuola statale, infatti i problemi che da anni vengono denunciati da studenti e insegnanti continuano a riproporsi costantemente: edilizia scadente, mancanza di servizi, corsi di recupero inesistenti, disomogeneità del percorso formativo di ogni studente e un diritto allo studio che a livello nazionale come regionale viene costantemente dilaniato e ormai è qua si inesistente. Il rapporto tra privato e scuola pubblica non è mai unilaterale, anzi ripone le proprie basi su un rapporto di “do ut des”, cioè «io do affinché tu dia», infatti sono preoccupanti i vincoli decisionali che vengono dati a questi stessi privati nelle scelte didattiche e formative. L’entrata dei soggetti esterni portatori di capitali, in questo periodo produce conflitti di interesse pericolosi per la gestione e la programmazione formativa della scuola. Questa situazione è tragica, e i privati non troveranno ostacoli nell’entrare nelle scuole, in quanto saranno gli unici a poterle finanziare e le scuole, in situazioni disastrose, si troveranno costrette ad accettare questo accordo. Proprio perché il rapporto con le aziende e in generale con i privati si basa su un rapporto di reciproco interesse, l’entrata di questi all’interno delle scuole porterà con se problemi più grandi di quelli che ci possiamo immaginare.


Il privato sceglierà accuratamente la scuola dove andare ad investire e sceglierà quella che maggiormente si adatta ai propri interessi. In questo modo non solo i privati entreranno nelle scuole, ma sceglieranno loro in quali entrare e quali finanziare per il bene del loro profitto. Vista la disomogeneità a livello nazionale tra le diverse scuole, tra i diversi territori, tra Nord e Sud, si può facilmente prevedere che tali differenze non faranno che aumentare, innanzitutto per la maggiore concentrazione di capitale in mano ad aziende e privati nel nord italia, i quali andranno ad investire in scuole che in potenza potranno rendere di più, essere più produttive. Alla luce di questo il lato “umano” dei privati che investono nella scuola per farla funzionare meglio viene totalmente smontato. Se una scuola non risulta adatta agli interessi del privato questo non avrà alcun interesse ad investirci e la situazione non cambierà. Altro che scuole di serie A e di serie B, lo scarto che i finanziamenti dei privati porteranno nel mondo dell’istruzione italiano sarà molto maggiore. Altro aspetto ambiguo è l’introduzione tra le funzioni del Consiglio dell’Autonomia l’adozione dello Statuto, di cui però non sono specificate le finalità se non in ulteriori passaggi estemporanei. Nell’articolo 12 di questa legge vengono abrogati tutti gli articoli che regolamentano le modalità di elezione e partecipazione delle diverse componenti della scuola. Questo cosa vuol dire? Significa che tutte le disposizioni che garantiscono la rappresentanza e la partecipazione vengono abolite. Il consiglio dell’autonomia stenderà il proprio statuto modificandone qualsivoglia parte. Secondo la legge Aprea sarà lo Statuto autonomo della singola scuola ad indicare come studenti e genitori avranno il diritto di partecipare ai momenti di confronto all’interno delle scuole, nonostante solo la rappresentanza nei C.d.A. a parole viene mantenuta, nei fatti è seriamente minacciata.

Per quanto riguarda la composizione del C.d.A. si assiste ad una drastica diminuzione delle componenti li rappresentate. La componente docenti sarà completamente dimezzata, e la componente genitori, studenti, insegnanti e ATA perderanno unità. IL DIRIGENTE SCOLASTICO (art. 5) Il dirigente scolastico, nell’ambito delle proprie funzioni ( art.25 bis decreto legislativo n.165) ha la legale rappresentanza dell'istituzione e, sotto la propria responsabilità, gestisce le risorse umane, finanziarie e strumentali e risponde dei risultati del servizio agli organismi istituzionalmente e statutariamente competenti. In seguito a questo articolo e ai suoi successivi emendamenti è stato modificato anche il comma 2 dell’articolo 25 che sancisce le funzioni del dirigente scolastico. L’azione del dirigente non sarà più in funzione e nel rispetto del collegio docenti ma in funzione del consiglio dell’autonomia, quindi anche in funzione dello statuto redatto dal consiglio su cui lo stesso preside potrà mettere mano e influezarne fortemente la stesura. Inoltre verrà minato il ruolo dei docenti, in quanto non sarà più necessario il voto di quello che in precedenza era il collegio docenti e questa non è altro ch un’ulteriore mortificazione del ruolo didattio d educativo dei docenti.


NUCLEI DI AUTOVALUTAZIONE (art. 8) Ciascuna scuola in accordo con l’Invalsi costituisce il “Nucleo di Autovalutazione del Funzionamento dell’Istituto dell’efficienza, dell’efficacia e della qualità complessive del servizio scolastico”, che andrà a stendere un Rapportodi valutazione. Il Nucleo di Autovalutazione è composta da un minimo di 5 membri di cui almeno uno dovrà essere esterno e un rappresentante delle famiglie, un rappresentante dei docenti e un rappresentante degli studenti. Il regolamento interno dell’istituto disciplina il funzionamento del nucleo di autovalutazione. Tale Rapporto è assunto come parametro di riferimento per l’elaborazione del piano dell’offerta formativa (P.O.F.) e del programma annuale delle attività, nonché della valutazione esterna della scuola realizzata secondo le modalità che saranno previste dallo sviluppo del sistema nazionale di valutazione. Il rapporto viene reso pubblico secondo modalità definite dal regolamento della scuola. Il rapporto viene reso pubblico secondo modalità definite dal regolamento della scuola. COSA SUCCEDE NEL CONCRETO Con l’istituzione di questi Nuclei di Valutazione ci chiediamo come si possa parlare di Autonomia se nel processo di auto-valutazione occupa un ruolo così preponderante, sia nei criteri di analisi che nel coordinamento del lavoro, un’istituto nazionale e centralizzato come l’INVALSI? Questo processo di auto-valutazione, nonostante potranno parteciparvi un rappresentante dei docenti, dei genitori degli studenti continuerà a non tener conto delle differenze e delle particolarità di ogni scuola, se resta schiacciato sui criteri INVALSI. La scuola è un organismo vitale e in continuo mutamento, ha quindi una propria soggettività che con questa legge viene totalmente annullata. In questo senso la presenza di esterni, a cui non viene posto alcun limite numerico, è assolutamente sbagliata e dannosa in quanto questi soggetti non vivono ogni giorno la scuola, inoltre la loro presenza non è assolutamente connessa ad alcun legame di competenza da spendere all’interno dei Nuclei di Autovalutazione. Con che criterio vengono scelti? Quali titoli devono avere? Anche in questo caso non vi è alcuna definizione sulle condizioni e sulle modalità di scelte di questi membri. A completare il quadro vi è il fatto che su questi principi si debba vincolare la stesura del POF e del programma annuale delle attività, così non si realizza alcuna autonomia e viene totalmente mortificato il ruolo didattico ed educativo degli insegnanti, in quanto conterà di più una valutazione non reale al lavoro che loro svolgono ogni giorno nelle classi ,avviene un processo di normalizzazione e inquadramento dei programmi e della didattica tutta, la quale verrà asservita ai progetti dei privati e non svolgerà più la sua funzione educativa.

RETI E CONSORIZI A SOSTEGNO DELL’AUTONOMIA (art. 10)


Le istituzioni scolastiche autonome possono promuovere o partecipare alla costituzione di reti, consorzi e associazioni di scuole autonome, nonchè ai poli tecnico porfessionali e agli istituti tecnici superiori, che si costituiscono per esercitare un migliore coordinamento delle stesse. Le Autonomie scolastiche possono altresì ricevere contributi da fondazioni finalizzati al sostegno economico della loro attività, per il raggiungimento degli obiettivi strategici indicati nel piano dell'offerta formativa e per l'innalzamento degli standard di competenza dei singoli studenti e della qualità complessiva dell'istituzione scolastica, ferme restando le competenze degli organi di cui all'articolo 11 della presente legge. Per garantire la trasparenza le scuole devono definire annualmente gli obiettivi di intervento e capitoli di spesa relativi ad azioni educative coofinanziate dai soggetti di cui prima. I finanziamenti superiori a 5000 euro potranno pervenire solamente da soggetti obbligati a rendere pubblico il loro bilancio. NOTE: L’eliminazione del comma 2 dell’art. 10, comma in cui venivano elencati i diversi partner esterni con cui poteva relazionarsi ogni scuola, ha il solo scopo di disorientare, infatti per tutto il testo di legge l’entrata dei privati rimane invariata così come la sua completa regolarizzazione. Per le scuole è gia presente la possibilità di mettersi in rete o organizzarsi in associazioni e lavorare in maniera coordinata per raggiungere obiettivi formativi e garantire qualità migliore, ma questo sistema viene completamente stravolto aprendone le porte ai capitali privati. L’apertura delle scuole ai finanziamenti privati risulta estremamente pericoloso. Ormai da anni le scuole vengono martoriate dai tagli all’istruzione pubblica e questo rende il lavoro dei privati molto più semplice, in quanto riusciranno ad insidiarsi con più facilità sfruttando i problemi e le carenze dell’istruzione pubblica. Il rapporto tra privato e scuola pubblica non è mai unilaterale, anzi ripone le proprie basi su un rapporto di “do ut des”, cioè «io do affinché tu dia», infatti sono preoccupanti i vincoli decisionali che vengono dati a questi stessi privati nelle scelte didattiche e formative. L’entrata dei soggetti esterni portatori di capitali in questo periodo produce conflitti di interesse pericolosi per la gestione e la programmazione formativa della scuola. Partecipazione e diritti degli studenti e delle famiglie (art.7)   1. Le istituzioni scolastiche, nell'ambito dell'autonomia organizzativa e didattica riconosciuta dalla legge, valorizzano la partecipazione alle attività della scuola degli studenti e delle famiglie, di cui garantiscono l'esercizio dei diritti di riunione, di associazione e di rappresentanza. NOTE Per quanto vengano assicurate assemblee e rappresentanza sono stati abrogati gli articoli del Testo unico che andavano ad assicurarne la presenza e il funzionamento. Adesso questi saranno affidati allo statuto adottato dal consiglio dell’Autonomia e, anche se non potranno venir direttamente eliminati, potranno venir fortemente compromessi. Anche qui si denota


come tra gli obiettivi primari di tale legge vi sia la mortificazione della partecipazione, del confronto e della democrazia scolastica. ABROGAZIONI (art 12) Abrogazioni al testo unico: 1. Cessano di avere efficacia in ogni istituzione scolastica a decorrere dalla data di costituzione degli organi di cui all'articolo 2 della presente legge gli articoli 5 (Consiglio di intersezione, di interclasse e di classe), da 7 a 10 (Collegio dei docenti, consiglio di istituto e giunta esecutiva) 44, 46 e 47 . 2. Le disposizioni di cui agli articoli da 16 a 22 cessano di avere efficacia in ogni regione a decorrere dalla data di costituzione degli organi di cui all'articolo 11, commi da 3 a 6 della presente legge. 3. Le disposizioni di cui agli articoli da 12 a 15 e da 30 a 43 e successive modificazioni, cessano di avere efficacia in ogni istituzione scolastica a decorrere dalla data di entrata in vigore dello statuto di cui all'articolo 1, comma 4, della presente legge. 4. Gli articoli da 23 a 25 e successive modificazioni, sono abrogati a decorrere dalla data di insediamento del Consiglio nazionale delle autonomie scolastiche, di cui all'articolo 11 della presente legge. NOTE Tra le tante abrogazioni previste da questa proposta di legge vi sono numerosi articoli del Testo Unico sulla scuola, all’interno del quale sono regolamentate grandissima parte dei diritti degli studenti, tra cui le norme sulla rappresentanza studentesca negli organi collegiali di istituto, il diritto di assemblea su ogni livello di ogni istituto, i criteri di eleggibilità. Nonostante la proposta di legge dia un vago rimando a garanzie di diritti d’assemblea e rappresentanza per gli studenti, è esplicito l ‘intento di demandarne il funzionamento e la discrezionalità alle autonomie scolastiche attraverso i propri statuti e/o regolamenti. Ma all’interno del testo della legge non vi è assolutamente nulla di sicuro e definito riguardo la stesura di questi fantomatici statuti e regolamenti, perciò gran parte dei diritti degli studenti rischiano di non venire più ne regolamentati ne tutelati poichè dipenderanno da ciò che verrò deliberato e scritto dai vari consigli dell’autonomia di ogni scuola. Pertanto ne risulterebbe un contesto frammentato impoverito per quanto riguarda gli spazi di democrazia all’interno delle comunità scolastiche. Viene aggiunta infine una commissione di monitoraggio per seguire il processo attuativo delle disposizioni di questa legge.


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