Dossier 2009 sulle Leggi nel Settore Energetico

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Dott. Marco Grondacci ricercatore in diritto e processi decisionali a rilevanza ambientale FONDAZIONE TOSCANA SOSTENIBILE – ONLUS Via San Bartolomeo 17 San Miniato (PISA) http://www.ftsnet.it/ Telefono ufficio : 0187/871195 Cellulare: 347 0935524 e-mail : marco.grondacci@aliceposta.it - sito : http://www.amministrativo.it/Ambiente/

Dossier 2009 Leges in materia di energia Dott. Marco Grondacci

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Dossier 2009 Leges in materia di energia.........................................................................................1 Dott. Marco Grondacci......................................................................................................................1 PARTE I..............................................................................................................................................4 ULTIME NOVITA’ NORMATIVE IN MATERIA DI ENERGIA RINNOVABILE E RISPARMIO ENERGETICO...........................................................................................................4 SEZIONE 1 PARTE I : NORMATIVA UE ................................................................................4 Sintesi Normativa UE descritta nella sezione 1 della Parte I.......................................................4 Nuova strategia energetica della UE ...........................................................................................5 Criteri della UE sulla ammissibilità di finanziamento per risparmio e fonti rinnovabili nella edilizia abitativa ...........................................................................................................................6 Nuova Direttiva UE sulla promozione delle fonti rinnovabili.....................................................8 Modello UE per la redazione dei piani nazionali per le fonti rinnovabili..................................26 Nuova Direttiva UE sul mercato comune dell’energia ..............................................................29 SEZIONE 2 PARTE I : NORMATIVA NAZIONALE ...........................................................33 Sintesi Normativa Nazionale descritta nella Sezione 2 Parte I.................................................33 Criteri di incentivazione alla generazione elettrica da fonti rinnovabili....................................35 Criteri ripartizione regionale dell’incremento di energia da fonti rinnovabili...........................39 Regolamento sulle prestazione energetiche di edifici e impianti termici e di climatizzazione..40 Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici ..........................................49 Interventi vari in materia di risparmio energetico e promozione fonti rinnovabili....................54 Informazioni da parte di produttori/importatori sul mix di fonti per produrre energia elettrica e sull’impatto ambientale delle stesse...........................................................................................60 Piano nazionale edilizia abitativa e risparmio energetico nella edilizia ....................................65 PARTE II..........................................................................................................................................66 ULTIME NOVITA’ NORMATIVE IN MATERIA DI EFFETTO SERRA..............................66 SEZIONE 1 PARTE II : NORMATIVA EUROPEA ..............................................................66 Sintesi della Normativa UE descritta nella Sezione 1 Parte II ..................................................66 Documento della UE verso Copenaghen ...................................................................................68 Monitoraggio emissioni CO2 delle automobili nella UE...........................................................69 Il Comitato delle Regioni della UE sul contributo regionale nella lotta ai cambiamenti climatici ....................................................................................................................................................70 Libro Bianco UE sull’adattamento ai cambiamenti climatici dell’europa ................................72 Decisione UE sugli impegni degli stati membri a ridurre l’effetto serra ..................................76 Regolamento UE sui livelli di emissione di CO2 dei veicoli leggeri ........................................81 Nuova Direttiva UE sul sistema comunitario di scambio delle quote di emissioni di gas serra ....................................................................................................................................................86 Direttiva UE sulla qualità dei carburanti per ridurre emissioni di gas serra .............................94 Direttiva sullo stoccaggio geologico di CO2..............................................................................98 SEZIONE 2 PARTE II : NORMATIVA NAZIONALE .......................................................106 Sintesi della Normativa Nazionale descritta nella Sezione 2 Parte II .....................................106 Fondo finanziamento misure di attuazione del Protocollo di Kyoto .......................................107 Linee guida nazionali sul monitoraggio e comunicazione gas serra .......................................113 Promozione progetti cattura CO2.............................................................................................116 Finanziamento UE progetti stoccaggio CO2 italiani ...............................................................117 PARTE III.......................................................................................................................................118 ULTIME NOVITA’ NORMATIVA IN MATERIA DI ENERGIA NUCLEARE E FONTI FOSSILI – ......................................................................................................................................118 2 di 137


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VERSO UN MODELLO ENERGETICO CENTRALISTA E NUCLEARISTA ...................118 Sintesi dei provvedimenti descritti nella Parte III ...................................................................118 Rigassificatori : nuova procedura di autorizzazione semplificata............................................120 Nucleare : legge delega di riordino del settore .......................................................................122 Nuova direttiva sulla sicurezza degli impianti nucleari...........................................................129 Interventi urgenti per le reti e la produzione di energia ..........................................................131 Elettrodotti : nuova procedura autorizzatoria semplificata......................................................132 Giurisdizione esclusiva per gli impianti energetici .................................................................136

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PARTE I

ULTIME NOVITA’ NORMATIVE IN MATERIA DI ENERGIA RINNOVABILE E RISPARMIO ENERGETICO

SEZIONE 1 PARTE I : NORMATIVA UE Sintesi Normativa UE descritta nella sezione 1 della Parte I I documenti e la normativa comunitaria descritta in questa sezione del dossier hanno la finalità di: 1. ribadire le strategie della UE in materia di lotta all’effetto serra , promozione dello sviluppo delle fonti rinnovabili e del risparmio energetico , stabilendo obiettivi molto precisi : per il 2020 di ridurre del 20% - e del 30% in caso di accordo internazionale - le emissioni di gas ad effetto serra, di ridurre il consumo energetico di almeno il 20% e di portare quanto meno al 20% la quota delle energie rinnovabili rispetto al consumo finale di energia. Mentre per il 2050 un miglioramento dell'efficienza energetica dell'ordine del 35% e il raggiungimento di una quota di energia da fonti rinnovabili pari al 60% 2. rivedere i criteri per l’ammissibilità degli investimenti a favore dell’efficienza energetica e delle energie rinnovabili nell’edilizia abitativa nell’ambito del Fondo europeo di sviluppo regionale 3. approvare una nuova direttiva quadro sulla promozione delle fonti rinnovabili nei paesi membri che : • Fissa obiettivi nazionali obbligatori per la quota complessiva di Energia da fonti rinnovabili sul consumo finale lordo di Energia e per la quota di Energia da fonti rinnovabili nei trasporti. • Detta norme relative ai trasferimenti statistici tra gli Stati membri, ai progetti comuni tra gli Stati membri e con i paesi terzi, alle garanzie di origine, alle procedure amministrative, all’informazione e alla formazione nonché all’accesso alla rete elettrica per l’Energia da fonti rinnovabili. • Fissa criteri di sostenibilità per i biocarburanti e i bioliquidi. 4. la definizione di un modello tipo per la redazione, da parte dei paesi membri, dei piani di azione nazionali per le energie rinnovabili previsti dalla nuova direttiva quadro sulla promozione delle fonti rinnovabili 5. Nuova direttiva quadro sul mercato comune dell’energia che prevede tra l’altro: • l’obbligo di inserire ( a carico dei fornitori di energia) nelle fatture le informazioni ai clienti finali • nuovi criteri di sostenibilità per l’autorizzazione di impianti di generazione di energia elettrica • la previsione che gli stati membri possano imporre al gestore della rete che effettua il dispacciamento degli impianti di generazione l’obbligo di dare la 4 di 137


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precedenza agli impianti che assicurano la produzione mista di calore e di energia elettrica O che impiegano fonti energetiche o rifiuti rinnovabili

Nuova strategia energetica della UE Relazione del Parlamento Europeo del 26/1/2009 sul secondo riesame strategico della politica energetica (2008/2239(INI)) TESTO DELLA RELAZIONE: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do? pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A6-2009-0013+0+DOC+XML+V0//IT

Si tratta della Relazione che interviene sulle questioni della: 1. Politica energetica europea 2. Sicurezza dell'approvvigionamento 3. Mercato interno dell'energia 4. Relazioni esterne in materia di energia 5. Meccanismi di risposta alle crisi attraverso la gestione delle scorte di petrolio e di gas, 6. Efficienza energetica 7. Migliore utilizzo delle risorse autoctone dell'UE e delle tecnologie di eccellenza 8. Indirizzi per il 2050 per una massiccia conversione verso tecnologie energetiche efficienti e a basse emissioni di carbonio Con la presente Relazione ( per la versione completa vedi: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A6-20090013+0+DOC+XML+V0//IT) il Parlamento UE: 1. invita gli Stati membri a considerare il riesame strategico della politica energetica quale base per l'attuazione di una politica energetica per l'Europa e la definizione di un piano d'azione ambizioso per il periodo 2010 – 2012; 2. conferma il triplice obiettivo fissato per il 2020 di ridurre del 20% - e del 30% in caso di accordo internazionale - le emissioni di gas ad effetto serra, di ridurre il consumo energetico di almeno il 20% e di portare quanto meno al 20% la quota delle energie rinnovabili rispetto al consumo finale di energia; invita l'Unione europea e gli Stati membri a divenire l'economia più efficiente sul piano energetico al fine di contribuire attivamente al raggiungimento dell'obiettivo climatico di 2°C; invita l'Unione europea e gli Stati membri a ridurre le emissioni di gas ad effetto serra di una percentuale compresa fra il 60% e l'80% entro il 2050; invita la Commissione a elaborare possibili scenari energetici, in consultazione con tutte le parti interessate, che illustrino i mezzi per raggiungere questi obiettivi e che descrivano le ipotesi tecniche ed economiche su cui si fondano; 3. invita l'Unione europea e gli Stati membri ad adottare, come obiettivi, un miglioramento dell'efficienza energetica dell'ordine del 35% e il raggiungimento di una quota di energia da fonti rinnovabili pari al 60%; 4. esorta la Commissione a sostenere tutti gli investimenti previsti in nuove infrastrutture per l'importazione di energia e in tecnologie connesse alle energie rinnovabili, onde far fronte alla diminuzione del livello dei prezzi di petrolio e gas, la quale ha effetti negativi sugli investimenti programmati;

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Parere del Comitato delle regioni energia: riesame strategico e rendimento energetico nell’edilizia (2009/C 200/09)

Criteri della UE sulla ammissibilità di finanziamento per risparmio e fonti rinnovabili nella edilizia abitativa Regolamento (CE) n. 397/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 6 maggio 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1080/2006 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale per quanto riguarda l’ammissibilità degli investimenti a favore dell’efficienza energetica e delle energie rinnovabili nell’edilizia abitativa (GUE n. 126/L del 21/5/2009) TESTO DEL NUOVO REGOLAMENTO 397/2009 : http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do? uri=OJ:L:2009:126:SOM:IT:HTML TESTO DEL REGOLAMENTO QUADRO 1080/2006: http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do? uri=OJ:L:2006:210:SOM:IT:HTM LE RAGIONI DELLE MODIFICHE AL REGOLAMENTO QUADRO DEL 2006 Il nuovo Regolamento modifica il Regolamento quadro del 2006 . Per un commento a questo ultimo Regolamento : http://www.amministrativo.it/ambiente/osservatorio.php?num=470&categoria=Incentivi%20e%20politiche%20sostenibili Le ragioni delle modifiche sono nella necessità di superare il limite del Regolamento quadro del 2006 che appoggia gli interventi nel settore dell’edilizia abitativa, compreso l’aspetto dell’efficienza energetica, soltanto a favore degli Stati membri che hanno aderito all’Unione europea il 1/5/ 2004 o successivamente a tale data, qualora siano rispettate le condizioni seguenti : a) le spese sono programmate nell'ambito di un'operazione di sviluppo urbano integrato o di un asse prioritario per zone colpite o minacciate dal deterioramento fisico e dall'esclusione sociale; b) l'allocazione per l'edilizia abitativa ammonta a un massimo del 3 % della dotazione del FESR destinata ai programmi operativi interessati ovvero al 2 % della dotazione totale del FESR; c) le spese sono limitate a: l'edilizia plurifamiliare, o gli edifici di proprietà di autorità pubbliche o di operatori senza scopo di lucro da destinare a famiglie a basso reddito o a persone con esigenze particolari. LE MODIFICHE INTRODOTTE DAL NUOVO REGOLAMENTO 397/2009 Secondo il nuovo Regolamento in ogni Stato membro, le spese per i miglioramenti dell’efficienza energetica e per l’utilizzo di energie rinnovabili negli alloggi esistenti sono ammissibili, ad un contributo del FESR , fino ad un importo pari al 4 % dello stanziamento FESR totale. Gli Stati membri definiscono le categorie di alloggi ammissibili nelle norme nazionali, in conformità dell’articolo 56, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1083/2006 (disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione), al fine di sostenere la coesione sociale. In particolare secondo detto paragrafo 4 del regolamento 1083/2006 : le norme in materia di ammissibilità delle spese sono stabilite a livello nazionale, fatte salve le eccezioni previste dai regolamenti specifici per ciascun Fondo. Esse riguardano la totalità delle spese dichiarate nell'ambito del programma operativo . 6 di 137


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In secondo luogo si stabilisce esplicitamente che la limitazione prevista per i soli stati aderenti dopo l’1/5/2004 relativamente al sostegno per gli interventi nel settore della edilizia abitativa, non vale per gli interventi volti a promuovere la efficienza energetica e l’utilizzo delle energie rinnovabili . Restano, come riferimento invece per ottenere le suddette agevolazioni , le condizioni previste dal Regolamento quadro del 2006 elencate nel primo paragrafo del presente commento.

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Nuova Direttiva UE sulla promozione delle fonti rinnovabili Direttiva 2009/28/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE (GUE n. 140L del 5/6/2009) TESTO DELLA DIRETTIVA http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:L:2009:140:SOM:IT:HTML DOCUMENTI UE DI RIFERIMENTO DELLA PRESENTE DIRETTIVA - Direttiva 2001/77/CE sulla promozione dell’Energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità; (ABROGATA A PARTIRE 1/1/2012) : http://www.amministrativo.it/ambiente/osservatorio.php?num=1178 - Direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico nell’edilizia; - Direttiva 2003/30/CE sulla promozione dell’uso dei biocarburanti o di altri carburanti rinnovabili nei trasporti; (ABROGATA A PARTIRE 1/1/2012- MA I PRINCIPALI ARTICOLI SARANNO ABROGATI DAL 1/4/2010 - Direttiva 2003/54/CE relativa a norme comuni per il mercato interno dell’Energia elettrica; - Direttiva 2005/32/CE relativa all’istituzione di un quadro per l’elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti che consumano Energia; http://www.amministrativo.it/ambiente/osservatorio.php?num=757&categoria=Energia - Direttiva 2006/32/CE concernente l’efficienza degli usi finali dell’Energia e i servizi energetici; (http://www.amministrativo.it/ambiente/osservatorio.php?num=780&categoria=Energia)

- Comunicazione della Commissione del 10 gennaio 2007 intitolata «Tabella di marcia per le energie rinnovabili : che ha fissato un obiettivo del 20 % per la quota complessiva di Energia da fonti rinnovabili ed un obiettivo del 10 % per le energie da fonti rinnovabili nei trasporti; - Comunicazione della Commissione del 19 ottobre 2006 dal titolo «Piano d’azione per l’efficienza energetica: concretizzare le potenzialità» : miglioramento del 20 % dell’efficienza energetica entro il 2020; - Consiglio europeo del marzo 2007 : ha approvato un obiettivo obbligatorio del 20 % di Energia da fonti rinnovabili sul consumo di Energia complessivo della Comunità entro il 2020 e un obiettivo minimo obbligatorio del 10 % che tutti gli Stati membri dovranno raggiungere per quanto riguarda la quota di biocarburanti sul consumo di benzine e diesel per autotrazione entro il 2020, da introdurre in maniera efficiente sotto il profilo dei costi; - Il Consiglio europeo del giugno 2008: ha nuovamente fatto riferimento ai criteri di sostenibilità e allo sviluppo di biocarburanti di seconda generazione, sottolineando la necessità di valutare 8 di 137


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l’eventuale impatto ambientale nonché della produzione di biocarburanti sui prodotti agricoli destinati alla produzione alimentare e intervenire, se necessario, per ovviare alle carenze; - Risoluzione del 25 settembre 2007 sulla tabella di marcia per le energie rinnovabili in Europa con la quale il Parlamento europeo ha invitato la Commissione a presentare entro la fine del 2007 una proposta per un quadro legislativo in materia di energie rinnovabili, facendo riferimento all’importanza di fissare obiettivi per le quote di Energia da fonti rinnovabili a livello della Comunità e degli Stati membri. PRINCIPI E OBIETTIVI DELLA DIRETTIVA 1. adottare piani e strategie nazionali per garantire l’effettivo raggiungimento degli obiettivi obbligatori in materia di fonti rinnovabili ; 2.sostenere le azioni di sviluppo nazionali e regionali per la produzione di Energia da fonti rinnovabili dipende spesso dalle piccole e medie imprese (PMI) locali o regionali e più in generale gli investimenti nella produzione di Energia da fonti rinnovabili a livello regionale e locale. Quindi promuovere modelli energetici diffusi su scala locale . Infatti il sesto considerando afferma che il passaggio a una produzione energetica decentrata presenta molti vantaggi, compreso l’utilizzo delle fonti di Energia locali, maggiore sicurezza locale degli approvvigionamenti energetici, minori distanze di trasporto e ridotta dispersione energetica. Tale passaggio favorisce, inoltre, lo sviluppo e la coesione delle comunità grazie alla disponibilità di fonti di reddito e alla creazione di posti di lavoro a livello locale; 3. Nel senso suddetto gli Stati membri potranno e dovranno incoraggiare le autorità locali e regionali a fissare obiettivi superiori a quelli nazionali e coinvolgerle nell’elaborazione di piani d’azione nazionali per le energie rinnovabili e nel varo di iniziative di sensibilizzazione del pubblico sui vantaggi dell’Energia da fonti rinnovabili; 4. stabilire uno stretto collegamento tra lo sviluppo dell’Energia da fonti rinnovabili e l’aumento dell’efficienza energetica . In tal senso può essere opportuno che gli Stati membri, al fine di facilitare e di accelerare la fissazione di livelli minimi per l’uso di Energia da fonti rinnovabili negli edifici, prevedano che tali livelli siano conseguiti con l’inserimento di un fattore di Energia da fonti rinnovabili per il rispetto delle prescrizioni minime di rendimento energetico previste dalla direttiva 2002/91/CE, correlato a una riduzione ottimale in termini di costi delle emissioni di carbonio per edificio; 5. definire norme trasparenti e chiare per il calcolo della quota di Energia da fonti rinnovabili e per definire le fonti stesse; 6. Promuovere l’utilizzo di materiale agricolo come concimi, deiezioni liquide nonché altri rifiuti animali e organici per la produzione di biogas per contribuire allo sviluppo sostenibile delle zone rurali ; 7. stabilire obiettivi nazionali obbligatori al fine di creare certezza per gli investitori nonché stimolare lo sviluppo costante di tecnologie capaci di generare Energia a partire da ogni tipo di fonte rinnovabile;

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8. tradurre l’obiettivo complessivo comunitario del 20 % in obiettivi individuali per ogni Stato membro , adeguandoli alle diverse realtà . Ciò attraverso la ripartizione dell’aumento totale richiesto dell’uso dell’Energia da fonti rinnovabili tra gli Stati membri sulla base di un aumento uguale della quota di ogni Stato membro ponderato in funzione del rispettivo PIL, modulato in modo da tenere conto della loro situazione di partenza, ed effettuando i calcoli in termini di consumo finale lordo di Energia; 9. L’obiettivo obbligatorio del 10 % per i trasporti che tutti gli Stati membri dovranno raggiungere dovrebbe pertanto essere definito come quota di Energia finale consumata nei trasporti da ottenere a partire da fonti rinnovabili in generale e non soltanto da biocarburanti. In tal senso decisivi saranno la promozione della pianificazione del settore, il sostegno ai trasporti pubblici, l’aumento della quota delle autovetture elettriche attualmente prodotte e la fabbricazione di autovetture più efficienti sotto il profilo energetico, di dimensioni minori e di minore potenza; 10. rivolgere una attenzione particolare ai settori che risentono in misura sproporzionata della mancanza di progressi tecnologici e di economie di scala e restano pertanto al di sotto delle loro possibilità di sviluppo, ma in futuro potrebbero contribuire in misura significativa al raggiungimento degli obiettivi fissati per il 2020; 11. Destinare, da parte della Comunità e degli stati membri, consistenti risorse finanziarie alla ricerca e allo sviluppo in relazione alle tecnologie nel settore delle energie rinnovabili; 12. Agevolare il sostegno transfrontaliero all’Energia da fonti rinnovabili senza compromettere i regimi di sostegno nazionali . Ciò agendo in modo che gli Stati membri siano in grado di determinare se e in quale misura i loro regimi nazionali di sostegno si applicano all’Energia da fonti rinnovabili prodotta in altri Stati membri e di concordare tale sostegno applicando i meccanismi di cooperazione previsti dalla presente direttiva; 13. promuovere le condizioni nazionali affinchè i prezzi dell’Energia riflettano i costi esterni della produzione e del consumo di Energia, compresi, se del caso, i costi ambientali, sociali e sanitari; 14. favorire il consumo negli Stati membri di Energia prodotta da fonti rinnovabili in altri Stati membri e permettere agli Stati membri di computare l’Energia da fonti rinnovabili consumata in altri Stati membri ai fini del conseguimento dei propri obiettivi nazionali. A tal fine però i progetti comuni con uno o più paesi terzi per la produzione di elettricità da fonti energetiche rinnovabili, è opportuno che riguardino unicamente impianti di nuova costruzione o impianti che sono stati oggetto recentemente di un aumento di capacità. Ciò contribuirà a garantire che la quota di Energia da fonti rinnovabili nel consumo totale di Energia del paese terzo non sia ridotta a causa dell’importazione di Energia da fonti rinnovabili nella Comunità; 15. Le procedure amministrative di approvazione degli impianti che utilizzano Energia da fonti rinnovabili dovrebbero essere semplificate con calendari trasparenti. Le autorità competenti nazionali dovrebbero valutare la possibilità di sostituire le autorizzazioni con una semplice notifica all’organismo competente in caso d’installazione di piccoli dispositivi decentrati per produrre Energia da fonti rinnovabili; 16. Inoltre i piani di risanamento ambientale degli stati membri (es. qualità dell’aria, riduzione sostanze pericolose) dovrebbero tenere conto del contributo delle fonti energetiche rinnovabili al 10 di 137


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conseguimento degli obiettivi in materia di ambiente e di cambiamenti climatici, in particolare rispetto agli impianti di Energia non rinnovabile; 17. i regimi di sostegno per le energie da fonti rinnovabili non dovrebbero prevedere specifiche tecniche nazionali che differiscano dalle norme comunitarie esistenti, né esigere che le apparecchiature o i sistemi che beneficiano del sostegno siano certificati o testati in una determinata località o da un soggetto specifico; 18. promozione, da parte degli Stati membri , di sistemi di teleriscaldamento e teleraffrescamento alimentati con Energia da fonti rinnovabili; 19. Le garanzie di origine, rilasciate ai fini della presente direttiva, hanno unicamente la funzione di provare al cliente finale che una determinata quota o quantità di Energia è stata prodotta da fonti energetiche rinnovabili. Una garanzia d’origine può essere trasferita, a prescindere dall’Energia cui si riferisce, da un titolare all’altro. Tuttavia, al fine di assicurare che un’unità di elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili sia indicata a un cliente una volta sola, è opportuno evitare doppi conteggi e doppie indicazioni delle garanzie di origine. L’Energia da fonti rinnovabili la cui garanzia di origine che l’accompagna sia stata venduta separatamente dal produttore non dovrebbe essere indicata o venduta al cliente finale come Energia prodotta da fonti rinnovabili. È importante operare una distinzione tra i certificati verdi utilizzati per i regimi di sostegno e le garanzie di origine. 20. imporre , da parte degli stati membri, ai fornitori di elettricità che informano i clienti finali circa il loro mix energetico (ex articolo 3, paragrafo 6, della direttiva 2003/54/CE mercato comune dell’Energia ) oltre le informazioni su impatto ambientale e CO , anche di prevedere una percentuale minima di garanzie d’origine di impianti di recente costruzione che producono energie da fonti rinnovabili, a condizione che tale prescrizione rispetti il diritto comunitario; 21. dare sostegno all’integrazione dell’Energia da fonti rinnovabili nella rete di distribuzione e trasmissione e all’impiego di sistemi di immagazzinamento dell’Energia per la produzione intermittente integrata di Energia da fonti rinnovabili. In tal senso gli Stati membri dovrebbero adottare misure appropriate tese a permettere una maggiore penetrazione di Energia da fonti rinnovabili, anche tenendo conto delle specificità delle risorse variabili e di quelle che non sono ancora immagazzinabili; 22. prevedere l’uso di un modello armonizzato per i piani di azione nazionali in materia di energie da fonti rinnovabili che dovrebbero essere presentati dagli Stati membri. Tali piani potrebbero comprendere una stima dei costi e dei benefici delle misure previste, misure connesse al necessario ampliamento e/o rafforzamento dell’infrastruttura di rete esistente, una stima dei costi e benefici per sviluppare l’Energia da fonti rinnovabili oltre il livello richiesto dalla traiettoria indicativa, nonché informazioni sui regimi nazionali di sostegno e sull’uso delle energie da fonti rinnovabili negli edifici nuovi o ristrutturati; 23. Poiché gli obiettivi generali della presente direttiva, ciò è a dire il raggiungimento del 20 % della quota di Energia da fonti rinnovabili sul consumo finale lordo di Energia della Comunità e del 10 % della quota di Energia da fonti rinnovabili sul consumo di Energia per autotrazione in ogni Stato membro entro il 2020, non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque, a causa delle dimensioni dell’intervento, essere realizzati meglio a 11 di 137


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livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato. OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE La presente direttiva stabilisce un quadro comune per la promozione dell’Energia da fonti rinnovabili. In particolare : 1. Fissa obiettivi nazionali obbligatori per la quota complessiva di Energia da fonti rinnovabili sul consumo finale lordo di Energia e per la quota di Energia da fonti rinnovabili nei trasporti. 2. Detta norme relative ai trasferimenti statistici tra gli Stati membri, ai progetti comuni tra gli Stati membri e con i paesi terzi, alle garanzie di origine, alle procedure amministrative, all’informazione e alla formazione nonché all’accesso alla rete elettrica per l’Energia da fonti rinnovabili. 3. Fissa criteri di sostenibilità per i biocarburanti e i bioliquidi. OBIETTIVI E MISURE NAZIONALI GENERALI OBBLIGATORI PER L’USO DELL’Energia DA FONTI RINNOVABILI Ogni Stato membro assicura che la propria quota di Energia da fonti rinnovabili sul consumo finale lordo di Energia nel 2020, calcolata conformemente agli articoli da 5 a 11, sia almeno pari al proprio obiettivo nazionale generale per la quota di Energia da fonti rinnovabili per quell’anno, stabilito nell’allegato I alla presente Direttiva. In particolare per l’Italia : 5,2 % come quota di Energia da fonti rinnovabili sul consumo finale di Energia al 2005 , 17 % come obiettivo per la quota di Energia da fonti rinnovabili sul consumo finale di Energia al 2020. Gli Stati membri adottano misure efficacemente predisposte per assicurare che la propria quota di Energia da fonti rinnovabili sia uguale o superiore alla quota indicata nella traiettoria indicativa di cui all’allegato I, parte B. La traiettoria riguarda varie fasi temporali (4 bienni a partire dal 2011 fino ad arrivare al 2018 . In ognuna di queste fasi la quota di Energia da fonti rinnovabili è calcolata secondo una formula attraverso la quale viene calcolata la quota media per il biennio di riferimento . MISURE E METODI PER RAGGIUNGERE GLI OBIETTIVI PER L’USO DI Energia DA FONTI RINNOVABILI Per il conseguimento degli obiettivi gli Stati membri possono, tra l’altro, applicare le seguenti misure: a) regimi di sostegno; b) misure di cooperazione tra vari Stati membri e con paesi terzi per il raggiungimento dei rispettivi obiettivi nazionali generali Gli Stati membri hanno il diritto di decidere in che misura sostenere l’Energia da fonti rinnovabili prodotta in un altro Stato membro. Il tutto nel rispetto degli articoli del Trattato UE sugli aiuti di stato ( articoli 87 e 88). 12 di 137


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OBIETTIVI PER L’USO DI FONTI RINNOVABILI NEI TRASPORTI Ogni Stato membro assicura che la propria quota di Energia da fonti rinnovabili in tutte le forme di trasporto nel 2020 sia almeno pari al 10 % del consumo finale di Energia nel settore dei trasporti nello Stato membro. COME CALCOLARE IL RAGGIUGIMENTO DELL’OBIETTIVO PER L’USO DELLE FONTI RINNOVABILI NEI TRASPORTI 1. Per calcolare la quantità totale di Energia consumata nel trasporto (denominatore) sono presi in considerazione solo la benzina, il diesel, i biocarburanti consumati nel trasporto su strada e su rotaia e l’elettricità. 2. Per calcolare la quantità di Energia da fonti rinnovabili consumata nel trasporto (numeratore) sono presi in considerazione tutti i tipi di Energia da fonti rinnovabili consumati in tutte le forme di trasporto. 3. Per calcolare il contributo di Energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili e consumata in tutti i tipi di veicoli elettrici ai fini della determinazione di denominatore e numeratore, gli Stati membri possono scegliere di utilizzare la quota media di elettricità da fonti rinnovabili per la Comunità o la quota di elettricità da fonti rinnovabili per il proprio paese, misurata due anni prima dell’anno in questione. per il calcolo dell’Energia elettrica da fonti rinnovabili consumata dai veicoli stradali elettrici, questo consumo è considerato pari a 2,5 volte il contenuto energetico dell’apporto di elettricità da fonti energetiche rinnovabili. FUTURO METODO DI CALCOLO PER L’IDROGENO NEI TRASPORTI Entro il 31 dicembre 2011 la Commissione presenta , se del caso, una proposta relativa ad un metodo di calcolo del contributo dell’idrogeno proveniente da fonti rinnovabili nel mix complessivo di combustibili. PIANI DI AZIONE NAZIONALI PER LE ENERGIE RINNOVABILI: FINALITA’ I piani di azione nazionali per le energie rinnovabili fissano gli obiettivi nazionali degli Stati membri per la quota di Energia da fonti rinnovabili consumata nel settore dei trasporti, dell’elettricità e del riscaldamento e raffreddamento nel 2020. AZIONI DA INTEGRARE E COORDINARE CON I PIANI DI AZIONE NAZIONALI I Piani devono tenere conto : 1. degli effetti di altre misure politiche relative all’efficienza energetica sul consumo finale di Energia, delle misure di raggiungimento degli obiettivi nazionali compresi: la cooperazione tra autorità locali, regionali e nazionali, i trasferimenti statistici o i progetti comuni pianificati;

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2. delle politiche nazionali per lo sviluppo delle risorse della biomassa esistenti e per lo sfruttamento di nuove risorse della biomassa per usi diversi. Si ricorda che per biomassa ai sensi della Direttiva 2003/54/CE (relativa a norme comuni per il mercato interno dell’Energia elettrica) si intende : la frazione biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui di origine biologica provenienti dall’agricoltura (comprendente sostanze vegetali e animali), dalla silvicoltura e dalle industrie connesse, comprese la pesca e l’acquacoltura, nonché la parte biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani; 3. delle misure da adottare per ottemperare alla prescrizioni , previste dalla presente Direttiva, relativamente a procedure amministrative autorizzatorie e certificative per impianti da fonti rinnovabili, informazione e formazione per la promozione all’uso delle fonti rinnovabili da parte di consumatori e operatori , garanzie di origine dell’elettricità, del calore e del freddo prodotti da fonti energetiche rinnovabili, accesso e funzionamento delle reti per la trasmissione di Energia prodotta da fonti rinnovabili, definizione dei criteri di sostenibilità per l’uso dei biocarburanti e i bioliquidi e procedura di verifica del rispetto di detti criteri, calcolo dell’impatto dei gas a effetto serra dei biocarburanti e dei bioliquidi . Si ricorda che ai sensi della presente Direttiva ( in coerenza con la Direttive 2003/54/CE) sono considerati bioliquidi : combustibili liquidi per scopi energetici diversi dal trasporto, compresi l’elettricità, il riscaldamento ed il raffreddamento, prodotti a partire dalla biomassa.

CONTENUTO PIANI NAZIONALI La Commissione adotta entro il 30 giugno 2009 un modelloModello UE per la redazione dei piani nazionali per le fonti rinnovabili per i piani di azione nazionali per le energie rinnovabili. Tale modello comprende i requisiti minimi di cui all’allegato VI. In particolare secondo detto allegato VI i piani nazionali dovranno avere le seguenti parti : 1. Consumo finale lordo di Energia per elettricità, trasporti e riscaldamento e raffreddamento nel 2020 tenendo conto degli effetti delle misure adottate in materia di efficienza energetica. 2. Obiettivi settoriali nazionali per il 2020 e quote stimate di Energia da fonti rinnovabili nei settori dell’elettricità, del riscaldamento e raffreddamento e dei trasporti e relativa scansione temporale biennale degli obiettivi secondo quanto indicato dalla già citata parte B dell’allegato I alla presente Direttiva 3. Misure per realizzare gli obiettivi : politiche , procedure autorizzatorie - concessorie -certificative , formazione informazione, accesso e funzionamento delle reti per la trasmissione di Energia prodotta da fonti rinnovabili, regimi di sostegno all’uso delle fonti rinnovabili nei diversi settori di consumo, misure per la promozione della biomassa 4. Valutazioni, cioè: a) il contributo totale previsto di ciascuna tecnologia di Energia rinnovabile al conseguimento degli obiettivi obbligatori per il 2020 e della traiettoria indicativa per le quote di Energia da fonti rinnovabili nei settori dell’elettricità, del riscaldamento e raffreddamento e dei trasporti; b) il contributo totale previsto delle misure di efficienza energetica e di risparmio energetico al conseguimento degli obiettivi obbligatori per il 2020 e della traiettoria indicativa per 14 di 137


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le quote di Energia da fonti rinnovabili nei settori dell’elettricità, del riscaldamento e raffreddamento e dei trasporti. Gli Stati membri si conformano a questo modello nella presentazione dei piani di azione nazionali per le energie rinnovabili. TEMPI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE/APPROVAZIONE DEI PIANI NAZIONALI Gli Stati membri notificano alla Commissione i loro piani di azione nazionali per le energie rinnovabili entro il 30 giugno 2010. Ogni Stato membro pubblica e notifica alla Commissione, sei mesi prima della data in cui il proprio piano di azione nazionale per le energie rinnovabili deve essere presentato, un documento previsionale contenente: a) una stima della produzione eccedentaria di Energia da fonti rinnovabili rispetto alla traiettoria indicativa , secondo la scansione biennale riportata dal modello matematico ex parte B allegato I , che potrebbe essere oggetto di un trasferimento da uno Stato membro all’altro di una determinata quantità di Energia da fonti rinnovabili , nonché la stima del suo potenziale per progetti comuni fino al 2020; e b) una stima della domanda di Energia da fonti rinnovabili da soddisfare con mezzi diversi dalla produzione nazionale, fino al 2020. Tali informazioni possono includere elementi relativi ai costi e ai benefici nonché ai finanziamenti. PIANI DI AZIONE PER MANCATA RISPETTO TRAIETTORIA PRODUZIONE FONTI RINNOVABILI NEGLI STATI MEMBRI

EVOLUZIONE

La traiettoria riguarda varie fasi temporali (4 bienni a partire dal 2011 fino ad arrivare al 2018) . In ognuna di queste fasi la quota di Energia da fonti rinnovabili è calcolata secondo una formula attraverso la quale viene calcolata la quota media per il biennio di riferimento (Vedi parte B allegato I alla presente direttiva) . Lo Stato membro la cui quota di Energia da fonti rinnovabili sia scesa al di sotto della traiettoria presenta un piano di azione per le energie rinnovabili modificato alla Commissione entro il 30 giugno dell’anno successivo, prevedendo misure adeguate e proporzionate per rientrare entro un periodo di tempo ragionevole nella traiettoria relativa all’arco temporale come definito dalla formula ex parte B allegato I . Se lo Stato membro ha mancato la sua traiettoria indicativa per un margine limitato, e tenendo conto delle attuali e future misure adottate dallo Stato membro stesso, la Commissione può adottare la decisione di esentare lo Stato membro dall’obbligo di presentare un piano d’azione per le energie rinnovabili modificato. VALUTAZIONE DELLA COMMISSIONE UE SUI PIANI NAZIONALI PRESENTATI 1. La Commissione valuta i piani di azione nazionali per le energie rinnovabili, in particolare l’adeguatezza delle misure previste dallo Stato membro in relazione al rispetto della quota di 15 di 137


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Energia da fonti rinnovabili (che deve essere uguale o superiore alla quota indicata nella traiettoria indicativa di cui all’allegato I, parte B). 2. In risposta a un piano d’azione nazionale per le energie rinnovabili o a un piano d’azione nazionale per le energie rinnovabili modificato, la Commissione può emettere una raccomandazione. 3. La Commissione trasmette al Parlamento europeo i piani d’azione nazionali per le energie rinnovabili e i documenti di previsione. COME CALCOLARE QUOTA DI Energia DA FONTI RINNOVABILI SUL CONSUMO FINALE DI Energia PER L’ELABORAZIONE DEI PIANI NAZIONALI E LA PREDISPOSIZIONE DELLE MISURE DI RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI DI CUI ALL’ALLEGATO I Il consumo finale lordo di Energia da fonti rinnovabili in ogni Stato membro è calcolato come la somma: a) del consumo finale lordo di elettricità da fonti energetiche rinnovabili; b) del consumo finale lordo di Energia da fonti rinnovabili per il riscaldamento e il raffreddamento; c) del consumo finale di Energia da fonti energetiche rinnovabili nei trasporti. L’articolo 5 della presente Direttiva stabilisce varie modalità applicative specifiche per il calcolo delle suddette categorie di consumo . La quota di Energia da fonti rinnovabili è calcolata dividendo il consumo finale lordo di Energia da fonti energetiche rinnovabili per il consumo finale lordo di Energia da tutte le altre fonti energetiche, espressa in percentuale.

PROCEDURA IN DEROGA AL RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI PER LA QUOTA DI Energia DA FONTI RINNOVABILI SUL CONSUMO FINALE LORDO DI Energia DEGLI STATI MEMBRI AL 2020 EX ALLEGATO I Quando uno Stato membro ritiene di trovarsi, per causa di forza maggiore, nell’impossibilità di raggiungere la quota di Energia da fonti rinnovabili sul consumo finale lordo di Energia nel 2020 indicata nella terza colonna della tabella dell’allegato I, ne informa appena possibile la Commissione. La Commissione adotta una decisione con la quale stabilisce se sia stata dimostrata la sussistenza della forza maggiore. La Commissione, se adotta una decisione con la quale stabilisce che è stata dimostrata la sussistenza della forza maggiore, decide le modalità di adeguamento del consumo finale lordo di Energia da fonti rinnovabili dello Stato membro per l’anno 2020.

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PARTICOLARI MODALITA’ APPLICATIVE EXTRANAZIONALI RAGGIUGIMENTO DEGLI OBIETTIVI EX ALLEGATO I

PER

IL

Al fine di raggiungere gli obiettivi nazionali in materia di quote di Energia da fonti rinnovabili come indicati dall’allegato I della presente Direttiva gli stati membri possono : 1. Promuovere accordi per il trasferimento statistico da uno Stato membro all’altro di una determinata quantità di Energia da fonti rinnovabili (articolo 6) . 2. Cooperare su tutti i tipi di progetti comuni per la produzione di elettricità, calore e freddo da fonti energetiche rinnovabili (articolo 7) . Ai fini del raggiungimento degli obiettivi dell’allegato I gli effetti dei progetti comuni saranno valutati secondo le modalità dell’articolo 8 . 3. Cooperare con uno o più paesi terzi su tutti i tipi di progetti comuni per la produzione di elettricità da fonti rinnovabili (articolo 9) , i cui effetti saranno valutati secondo le modalità dell’articolo 10. 4. Decidere, su base volontaria, di unire o coordinare parzialmente i loro regimi di sostegno nazionali (articolo 11) .

CRITERI COMUNI PER LE PROCEDURE AUTORIZZATORIE DEGLI STATI MEMBRI Gli Stati membri assicurano che le norme nazionali in materia di procedure di autorizzazione, certificazione e concessione di licenze applicabili agli impianti e alle connesse infrastrutture della rete di trasmissione e distribuzione per la produzione di elettricità, di calore o di freddo a partire da fonti energetiche rinnovabili e al processo di trasformazione della biomassa in biocarburanti o altri prodotti energetici: 1. siano proporzionate e necessarie; 2. siano chiaramente coordinate e definite e che siano previsti calendari trasparenti per decidere sulle domande urbanistiche ed edilizie; 3. siano semplificate e accelerate al livello amministrativo adeguato anche attraverso semplice notifica se consentito dal quadro regolamentare applicabile, per i progetti di piccole dimensioni ed eventualmente per dispositivi decentrati per la produzione di Energia da fonti rinnovabili; 4. siano rese disponibili al livello adeguato informazioni esaurienti sul trattamento delle domande di autorizzazione, certificazione e concessione di licenze per gli impianti di Energia rinnovabile e sull’assistenza disponibile per i richiedenti 5. tengano pienamente conto delle specificità di ogni singola tecnologia per le energie rinnovabili; 6. siano trasparenti e proporzionate ai costi le spese amministrative pagate da consumatori, urbanisti, architetti, imprese edili e installatori e fornitori di attrezzature e di sistemi; 17 di 137


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7. siano raccomandati in particolare agli organi amministrativi locali e regionali di garantire l’installazione di apparecchiature e sistemi di produzione di elettricità, calore e freddo da fonti energetiche rinnovabili e l’installazione di apparecchiature e sistemi di teleriscaldamento o di teleraffrescamento in sede di pianificazione, progettazione, costruzione e ristrutturazione di aree industriali o residenziali. Gli Stati membri, in particolare, incoraggiano gli enti amministrativi locali e regionali a includere, se del caso, il riscaldamento e il raffreddamento da fonti rinnovabili nella pianificazione delle infrastrutture urbane delle città; 8. siano introdotte nelle regolamentazioni e nei codici in materia di edilizia, misure appropriate al fine di aumentare la quota di qualsiasi tipo di Energia da fonti rinnovabili nel settore edilizio; 9. siano promossi nelle regolamentazioni e nei codici in materia edilizia, gli l’uso di sistemi e di apparecchiature per il riscaldamento e il raffreddamento da energie rinnovabili che consentano una riduzione significativa del consumo di Energia. Sono previsti particolari indicazioni per impianti che usano biomasse, per pompe di calore ,

OBIETTIVI TEMPORALI IN MATERIA DI RISPARMIO ENERGETICO NEGLI EDIFICI Entro il 31 dicembre 2014 gli Stati membri, nelle regolamentazioni e nei codici in materia edilizia o in altro modo avente effetto equivalente, ove opportuno, impongono l’uso di livelli minimi di Energia da fonti rinnovabili in tutti gli edifici nuovi e negli edifici esistenti sottoposti a ristrutturazioni rilevanti. Gli Stati membri consentono di raggiungere tali livelli minimi anche mediante il teleriscaldamento o il teleraffrescamento prodotti utilizzando una quota significativa di fonti di Energia rinnovabile. Gli Stati membri provvedono affinché i nuovi edifici pubblici e gli edifici pubblici esistenti sottoposti a ristrutturazioni rilevanti, a livello nazionale, regionale e locale, svolgano un ruolo di esempio nel contesto della presente direttiva a partire dal 1° gennaio 2012 in poi. Gli Stati membri possono tra l’altro consentire che tale obbligo sia soddisfatto rispettando le norme in materia di edifici a consumo di Energia nullo o prevedendo che i tetti degli edifici pubblici o misti (pubblicoprivato) siano utilizzati da terzi per impianti che producono Energia da fonti rinnovabili.

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INFORMAZIONE E FORMAZIONE Gli Stati membri assicurano che le informazioni sulle misure di sostegno siano messe a disposizione di tutti i soggetti interessati, quali consumatori, imprese edili, installatori, architetti e fornitori di apparecchiature e di sistemi di riscaldamento, di raffreddamento e per la produzione di elettricità e di veicoli che possono utilizzare Energia da fonti rinnovabili. Gli Stati membri assicurano che le informazioni sui benefici netti, sui costi e sull’efficienza energetica delle apparecchiature e dei sistemi per l’uso di calore, freddo ed elettricità da fonti energetiche rinnovabili siano messe a disposizione dal fornitore dell’apparecchiatura o del sistema ovvero dalle autorità nazionali competenti. Gli Stati membri provvedono affinché siano resi disponibili a tutti i soggetti interessati, in particolare agli urbanisti e agli architetti, orientamenti che consentano loro di considerare adeguatamente la combinazione ottimale di fonti energetiche rinnovabili, tecnologie ad alta efficienza e sistemi di teleriscaldamento e di teleraffrescamento in sede di pianificazione, progettazione, costruzione e ristrutturazione di aree industriali o residenziali. Gli Stati membri, di concerto con le autorità locali e regionali, elaborano programmi adeguati d’informazione, sensibilizzazione, orientamento o formazione al fine di informare i cittadini sui benefici e sugli aspetti pratici dello sviluppo e dell’impiego di Energia da fonti rinnovabili.

PROMOZIONE SISTEMI DI CERTIFICAZIONE Gli Stati membri assicurano che entro il 31 dicembre 2012 sistemi di certificazione o sistemi equivalenti di qualificazione siano messi a disposizione degli installatori su piccola scala di caldaie o di stufe a biomassa, di sistemi solari fotovoltaici o termici, di sistemi geotermici poco profondi e di pompe di calore. Tali sistemi possono tener conto, se del caso, dei sistemi e delle strutture esistenti e si basano sui criteri enunciati all’allegato IV alla presente Direttiva . Ogni Stato membro riconosce le certificazioni rilasciate dagli altri Stati membri conformemente ai predetti criteri. Gli Stati membri mettono a disposizione del pubblico informazioni sui sistemi di certificazione o sistemi equivalenti di qualificazione di cui sopra . Essi possono anche rendere pubblico l’elenco degli installatori qualificati o certificati in conformità di quanto previsto dalla presente Direttiva .

GARANZIE DI ORIGINE DELL’ELETTRICITÀ, DEL CALORE E DEL FREDDO PRODOTTI DA FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI Secondo il comma 3 articolo 3 della Direttiva 2003/54 (Norme comuni per il mercato interno dell'Energia elettrica) gli Stati membri provvedono affinché i fornitori di Energia elettrica specifichino nelle fatture o unitamente alle stesse ed in tutto il materiale promozionale inviato ai clienti finali la quota di ciascuna fonte energetica nel mix complessivo di combustibili utilizzato dall'impresa fornitrice nell'anno precedente. 19 di 137


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In attuazione di tale comma l’articolo 15 della presente Direttiva , gli stati membri , per provare ai clienti finali la quota o la quantità di Energia da fonti rinnovabili nel mix energetico di un fornitore di Energia, assicurano che sia rilasciata una garanzia di origine su richiesta di un produttore di elettricità da fonti rinnovabili. Gli Stati membri possono provvedere affinché siano emesse garanzie di origine in risposta a una richiesta dei produttori di calore e freddo da fonti energetiche rinnovabili. Tale provvedimento può essere subordinato a un limite minimo di capacità. La garanzia di origine corrisponde ad una quantità standard di 1 MWh. Per ogni unità di Energia prodotta non può essere rilasciata più di una garanzia di origine. La garanzia d’origine non ha alcuna funzione in termini di osservanza degli obiettivi nazionali in materia di generazione da fonti rinnovabili previsti dalla presente Direttiva. L’articolo 15 della presente Direttiva stabilisce regole per le modalità di sostegni sui produttori che ricevono la garanzia di origine, trasferimenti delle garanzie di origine termini di utilizzo della garanzia di origine modalità di riconoscimento della garanzia di origine tra gli stati membri. Gli Stati membri o gli organi competenti designati controllano il rilascio, il trasferimento e l’annullamento delle garanzie di origine. Gli organi competenti designati hanno responsabilità geografiche senza sovrapposizioni e sono indipendenti dalle attività di produzione, commercio e fornitura.

CONTENUTO DELLA GARANZIA DI ORIGINE 1. la fonte energetica utilizzata per produrre l’Energia e le date di inizio e di fine della produzione; 2. se la garanzia di origine riguarda: l’elettricità; ovvero il riscaldamento e/o il raffreddamento; 3. la denominazione, l’ubicazione, il tipo e la capacità dell’impianto nel quale l’Energia è stata prodotta; 4. se e in quale misura l’impianto ha beneficiato di sostegni all’investimento, se e in quale misura l’unità energetica ha beneficiato in qualsiasi altro modo di un regime nazionale di sostegno e il tipo di regime di sostegno; 5. la data di messa in servizio; 6. la data e il paese di rilascio e il numero identificativo unico.

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MIGLIORAMENTO ACCESSO ALLE RETI DI TRASMISSIONE DELLA ELETTRICITA’ DA FONTI RINNOVABILI 1. Gli Stati membri assicurano che i gestori del sistema di trasmissione e del sistema di distribuzione presenti sul loro territorio assicurino la trasmissione e la distribuzione dell’elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili. 2. Gli Stati membri provvedono altresì affinché l’elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili abbia un accesso prioritario o un accesso garantito al sistema di rete. 3. Gli Stati membri assicurano che, nel dispacciamento degli impianti di produzione dell’elettricità, i gestori del sistema di trasmissione diano la priorità agli impianti di produzione che utilizzano le fonti energetiche rinnovabili nella misura consentita dal funzionamento sicuro del sistema elettrico nazionale e sulla base di criteri trasparenti e non discriminatori. 4. Gli Stati membri assicurano che siano adottate appropriate misure operative relative al mercato e alla rete, affinché vi siano meno limitazioni possibili dell’elettricità prodotta dalle fonti rinnovabili. 5. Gli Stati membri impongono ai gestori del sistema di trasmissione e del sistema di distribuzione l’obbligo di fornire ai nuovi produttori di Energia da fonti rinnovabili una stima esauriente e dettagliata dei costi di connessione; un calendario preciso e ragionevole per la ricezione e il trattamento della domanda di connessione alla rete; un calendario indicativo ragionevole per ogni connessione alla rete proposta.

MODALITA’ COPERTURA COSTI ADATTAMENTI TECNICI TRASMISSIONE PER L’ELETTRICITA’ DA FONTI RINNOVABILI

DELLE

RETI

DI

1. Gli Stati membri impongono ai gestori del sistema di trasmissione e del sistema di distribuzione l’obbligo di elaborare e rendere pubbliche norme standard in materia di assunzione e ripartizione dei costi degli adattamenti tecnici, quali le connessioni alla rete e il potenziamento della rete, una migliore gestione della rete e norme in materia di applicazione non discriminatoria dei codici di rete, necessari per integrare i nuovi produttori che immettono nella rete interconnessa l’elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili. Se necessario, gli Stati membri possono imporre ai gestori del sistema di trasmissione e del sistema di distribuzione l’obbligo di sostenere, in tutto o in parte, i costi suddetti. Entro il 30 giugno 2011, e successivamente ogni due anni, gli Stati membri rivedono il quadro e le norme per l’assunzione e la ripartizione dei costi di cui sopra e adottano le misure necessarie per migliorarli, in modo da assicurare l’integrazione dei nuovi produttori. 2. La ripartizione dei costi di cui sopra è attuata mediante un meccanismo basato su criteri oggettivi, trasparenti e non discriminatori che tiene conto dei benefici che i produttori già connessi o che si connetteranno in seguito e i gestori del sistema di trasmissione e del sistema di distribuzione traggono dalle connessioni. 3. Gli Stati membri assicurano che la tariffazione dei costi di trasmissione e di distribuzione non penalizzi l’elettricità prodotta da fonti rinnovabili, tra cui in particolare l’elettricità da fonti 21 di 137


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rinnovabili prodotta nelle regioni periferiche, quali le regioni insulari e le regioni a bassa densità di popolazione. 4. Gli Stati membri assicurano che la tariffazione dei costi di trasmissione e di distribuzione non penalizzi il gas prodotto da fonti energetiche rinnovabili. 5. Gli Stati membri assicurano che la tariffazione da parte dei gestori del sistema di trasmissione e del sistema di distribuzione per la trasmissione e la distribuzione dell’elettricità prodotta da impianti che utilizzano fonti energetiche rinnovabili rifletta i vantaggi in termini di costi realizzabili grazie alla connessione alla rete degli impianti. Tali riduzioni dei costi possono derivare dall’uso diretto della rete a bassa tensione.

NUOVA INFRASTRUTTURA TELERISCALDAMENTO – TELERAFFRESCAMENTO Nei rispettivi piani d’azione nazionali per le energie rinnovabili gli Stati membri valutano la necessità di costruire una nuova infrastruttura per il teleriscaldamento e il teleraffrescamento prodotte da fonti rinnovabili al fine di raggiungere gli obiettivi nazionali del 2020 previsti dalla presente Direttiva. In base a tale valutazione gli Stati membri adottano, se necessario, misure intese a sviluppare l’infrastruttura per il teleriscaldamento in modo da far fronte allo sviluppo della produzione di riscaldamento e di raffreddamento in grandi impianti a biomassa, solari e geotermici.

CRITERI PER FAR RIENTRARE I BIOCARBURANTI E I BIOLIQUIDI NEL CALCOLO PER RAGGIUNGERE GLI OBIETTIVI – OBBLIGHI NAZIONALI IN MATERIA DI Energia RINNOVABILI E PER POTERLI INCENTIVARE Secondo la presente Direttiva per bioliquidi si intendono i combustibili liquidi per scopi energetici diversi dal trasporto, compresi l’elettricità, il riscaldamento ed il raffreddamento, prodotti a partire dalla biomassa; mentre per biocarburanti si intendono carburanti liquidi o gassosi per i trasporti ricavati dalla biomassa. I criteri di sostenibilità per far rientrare biocarburanti e bioliquidi nelle fonti energetici per rispettare obblighi e obiettivi della presente Direttiva sono i seguenti : 1. La riduzione delle emissioni di gas a effetto serra pari almeno al 35 %. A decorrere dal 1° gennaio 2017 dovrà essere pari almeno al 50 %. Dal 1° gennaio 2018 tale riduzione di emissioni di gas a effetto serra è pari almeno al 60 % per i biocarburanti e i bioliquidi prodotti negli impianti in cui la produzione è iniziata il 1° gennaio 2017 o successivamente. La riduzione delle emissioni di gas a effetto serra grazie all’uso di biocarburanti e di bioliquidi è calcolata in conformità dell’articolo 19, paragrafi 1 e 3 e che rinviano all’allegato V alla presente Direttiva . 2. I biocarburanti e i bioliquidi non devono essere prodotti a partire da materie prime ottenute su terreni che presentano un elevato valore in termini di biodiversità, ossia terreni che nel gennaio 2008 o successivamente abbiano lo status di :

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2.1. foreste ove non vi sia alcun segno chiaramente visibile di attività umana e i processi ecologici non siano perturbati in modo significativo ; 2.2. aree riconosciute di protezione della natura, aree designate per la protezione di ecosistemi o specie rari, minacciati o in pericolo di estinzione, riconosciuti da accordi internazionali o inclusi in elenchi compilati da organizzazioni intergovernative o dall’Unione internazionale per la conservazione della natura. Salvo dimostrazione che la produzione di tali combustibili non alteri tali aree ; terreni erbosi naturali ad elevata biodiversità. La Commissione fissa i criteri e i limiti geografici per determinare i terreni erbosi 3. I biocarburanti e i bioliquidi non devono essere prodotti a partire da materie prime ottenute su terreni che presentano un elevato stock di carbonio, ossia terreni che nel gennaio 2008 possedevano uno degli status seguenti, che nel frattempo hanno perso : 3.1. zone umide 3.2. zone boschive continue, ossia terreni aventi un’estensione superiore ad un ettaro caratterizzati dalla presenza di alberi di altezza superiore a cinque metri e da una copertura della volta superiore al 30 % o di alberi che possono raggiungere tali soglie in situ 3.3. terreni aventi un’estensione superiore ad un ettaro caratterizzati dalla presenza di alberi di altezza superiore a cinque metri e da una copertura della volta compresa tra il 10 % e il 30 % o di alberi che possono raggiungere queste soglie in situ, 4. I biocarburanti e i bioliquidi non devono essere prodotti a partire da materie prime ottenute su terreni che erano torbiere nel gennaio 2008, a meno che non vengano fornite prove del fatto che la coltivazione e la raccolta di tali materie prime non comportano drenaggio di terreno precedentemente non drenato. 5. Le materie prime agricole coltivate nella Comunità e utilizzate per la produzione di biocarburanti e di bioliquidi presi in considerazione ai fini di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e c), sono ottenute nel rispetto delle prescrizioni e delle norme previste dal regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori Nel caso di biocarburanti e di bioliquidi prodotti in impianti già in servizio il 23 gennaio 2008, i suddetti criteri si applicano a decorrere dal 1° aprile 2013. Le modalità per verificare il rispetto dei suddetti criteri sono stabilite dall’articolo 19 della presente Direttiva

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ZOONIZZAZIONE AREE CON EMISSIONI DI GAS SERRA INFERIORI Entro il 31 marzo 2010 gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione comprendente l’elenco delle zone nel loro territorio nelle quali le emissioni tipiche di gas a effetto serra derivanti dalla coltivazione di materie prime agricole sono inferiori o uguali alle emissioni indicate alla rubrica «Valori standard disaggregati per la coltivazione» dell’allegato V, parte D, della presente direttiva, accompagnata da una descrizione del metodo e dei dati utilizzati per redigere l’elenco. Tale metodo prende in considerazione le caratteristiche del suolo, il clima e le rese previste di materie prime.

RELAZIONE BIENNALE SULL’IMPATTO PRODUZIONE DI BIOCARBURANTI

SOCIALE

NEI

PAESI

TERZI

DELLA

La Commissione presenta ogni due anni al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull’impatto dell’aumento della domanda di biocarburanti sulla sostenibilità sociale nella Comunità e nei paesi terzi e sull’impatto della politica comunitaria in materia di biocarburanti sulla disponibilità di prodotti alimentari a prezzi accessibili, in particolare per le popolazioni dei paesi in via di sviluppo, e su altre questioni generali legate allo sviluppo. Le relazioni esaminano il rispetto dei diritti di destinazione dei terreni. Esse precisano, sia per i paesi terzi sia per gli Stati membri che rappresentano una fonte importante di materie prime per i biocarburanti consumati nella Comunità, se sono state ratificate e attuate le convenzioni dell’Organizzazione internazionale del lavoro elencate al paragrafo 7 dell’articolo 17 della presente Direttiva.

DISPOSIZIONI SPECIFICHE RELATIVE ALL’Energia DA FONTI RINNOVABILI NEL SETTORE DEI TRASPORTI Gli Stati membri assicurano che il pubblico sia informato sulla disponibilità e sui benefici per l’ambiente di tutte le varie fonti energetiche rinnovabili per autotrazione. Nel caso in cui i biocarburanti miscelati con derivati degli oli minerali siano presenti in percentuali superiori al 10 % in volume, gli Stati membri impongono l’obbligo che le percentuali siano indicate nei punti vendita. Ai fini della dimostrazione del rispetto degli obblighi nazionali in materia di energie rinnovabili imposti agli operatori e dell’obiettivo di impiegare Energia da fonti rinnovabili per tutte le forme di trasporto (almeno pari al 10 % del consumo finale di Energia nel settore dei trasporti nello Stato membro ex paragrafo 4 articolo 3 presente Direttiva), il contributo dei biocarburanti prodotti a partire da rifiuti, residui, materie cellulosiche di origine non alimentare e materie ligno cellulosiche è considerato equivalente al doppio di quello di altri biocarburanti.

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RELAZIONE SULLO STATO ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA Entro il 31 dicembre 2011, e successivamente ogni due anni, ciascuno Stato membro presenta alla Commissione una relazione sui progressi realizzati nella promozione e nell’uso del l’Energia da fonti rinnovabili. Sul contenuto della relazione si veda l’articolo 22 della presente Direttiva. Nella sua prima relazione lo Stato membro precisa se intende: 1. creare un organismo amministrativo unico incaricato di trattare le domande di autorizzazione, certificazione e concessione di licenze per gli impianti a Energia rinnovabile e di assistere i richiedenti; 2. prevedere l’approvazione automatica delle domande di licenza urbanistica ed edilizia per impianti ad Energia rinnovabile quando l’organismo responsabile del rilascio dell’autorizzazione non risponde entro i termini previsti; o 3. indicare nei piani urbanistici le zone geografiche adatte per lo sfruttamento dell’Energia da fonti rinnovabili e per la creazione di sistemi di teleriscaldamento e di teleraffrescamento.

RECEPIMENTO – ENTRATA IN VIGORE DELLA DIRETTIVA Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 5 dicembre 2010. La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (data pubblicazione 5/6/2009).

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Modello UE per la redazione dei piani nazionali per le fonti rinnovabili Decisione della Commissione del 30 giugno 2009 che istituisce un modello per i piani di azione nazionali per le energie rinnovabili di cui alla direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GUE n. 182/L del 15/7/2009) TESTO DECISIONE Per il testo della Decisione vedi: http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:L:2009:182:SOM:IT:HTMLTML FINALITA’ DELLA DECISIONE La direttiva 2009/28/CE (per un commento vedi: ) stabilisce che gli Stati membri devono presentare alla Commissione europea, entro il 30 giugno 2010, un modello per i piani di azione nazionali per le energie rinnovabili. Il presente documento rappresenta tale modello. A norma dell’articolo 4 della direttiva 2009/28/CE l’uso del modello è obbligatorio. Il modello serve a garantire che i piani di azione nazionali per le energie rinnovabili siano completi, affrontino tutti i requisiti fissati nella direttiva e siano comparabili tra loro e rispetto alle future relazioni biannuali che gli Stati membri devono presentare sull’attuazione della direttiva. Quando compilano il modello gli Stati membri devono attenersi alle definizioni, ai metodi di calcolo e alla terminologia utilizzati nella direttiva 2009/28/CE. Gli Stati membri sono inoltre invitati a utilizzare le definizioni, i metodi di calcolo e la terminologia del regolamento (CE) n. 1099/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio ( per un commento a questa Direttiva vedi: http://www.amministrativo.it/ambiente/osservatorio.php?num=1128&categoria=Energia) . SINTESI CONTENUTI PIANI NAZIONALI Nei paragrafi successivi del presente commento si riportano sinteticamente i contenuti delle diverse parti in cui devono essere composti i Piani nazionali . POLITICHE NAZIONALI Sintesi della politica nazionale in materia di energie rinnovabili : Fornire una panoramica sintetica della politica nazionale in materia di energie rinnovabili descrivendo gli obiettivi (ad esempio sicurezza dell’approvvigionamento, benefici socioeconomici e ambientali) e le principali linee di azione strategica. CONSUMI FINALI DI ENERGIA Consumo finale di energia atteso per il periodo 2010-2020 : In questa parte gli Stati membri devono indicare le stime del consumo finale lordo di energia, tenuto conto di tutti i tipi di energia (cioè da fonti rinnovabili e fonti convenzionali), in generale e per ciascun settore, nel periodo fino al 2020. OBIETTIVI NAZIONALI E SETTORIALI 1. Obiettivi e traiettorie nazionali per le energie rinnovabili : obiettivo nazionale generale per la quota di energia da fonti rinnovabili rispetto al consumo finale lordo di energia nel 2005 e nel 2020 26 di 137


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2. Obiettivi e traiettorie settoriali : riscaldamento/raffreddamento, elettricità e trasporti . Si precisa che per «consumo per il riscaldamento e il raffreddamento» s’intende la produzione di calore derivata (calore venduto) più il consumo finale di tutti gli altri prodotti energetici a esclusione dell’elettricità consumata nei settori che ne sono utilizzatori finali come l’industria, i nuclei domestici, i servizi, l’agricoltura, la silvicoltura e la pesca. Il concetto di «riscaldamento» e «raffreddamento» comprende pertanto anche il consumo energetico finale per la trasformazione. L’elettricità può essere utilizzata anche a fini di riscaldamento e raffreddamento nel consumo finale, ma in tal caso rientra nell’obiettivo in materia di elettricità e per questo è esclusa da questa voce. Il totale dei tre obiettivi settoriali, tradotto in volumi previsti (espressi in ktoe), compreso il ricorso previsto alle misure di flessibilità, deve almeno essere pari alla quantità attesa di energia da fonti rinnovabili corrispondente all’obiettivo dello Stato membro per il 2020. Oltre a definire gli obiettivi settoriali per il 2020 gli Stati membri devono anche descrivere la traiettoria prevedibile dell’aumento dell’uso di energie rinnovabili in ciascun settore tra il 2010 e il 2020. Gli obiettivi settoriali in materia di energie rinnovabili nei settori dell’elettricità, del riscaldamento e del raffreddamento e le traiettorie settoriali sono delle stime. MISURE PER IL CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI 1. Panoramica delle politiche e misure volte a promuovere l’uso di energia da fonti rinnovabili: tipo di misura , risultati attesi , destinatari delle misure/politiche, tempistica realizzativa. 2. Misure specifiche quali: procedure amministrative previste per l’autorizzazione/certificazione impianti per fonti rinnovabili; specifiche tecniche da rispettare affinché le apparecchiature e i sistemi per le energie rinnovabili possano beneficiare dei regimi di sostegno ; misure di garanzia per l’installazione di apparecchiature e sistemi di produzione di elettricità, calore e freddo da fonti energetiche rinnovabili e l’installazione di apparecchiature e sistemi di teleriscaldamento o di teleraffrescamento in sede di pianificazione, progettazione, costruzione e ristrutturazione di aree industriali o residenziali; informazioni sulle misure di sostegno siano messe a disposizione di tutti i soggetti interessati; sistemi di certificazione o sistemi equivalenti di qualificazione messi a disposizione degli installatori su piccola scala di caldaie o di stufe a biomassa, di sistemi solari fotovoltaici o termici, di sistemi geotermici poco profondi e di pompe di calore; sviluppo dell’infrastruttura per l’elettricità ; integrazione del biogas nella rete del gas naturale ; sviluppo dell’infrastruttura per il teleriscaldamento e il teleraffrescamento; biocarburanti e altri bioliquidi — criteri di sostenibilità e verifica della conformità. 3. Regimi di sostegno finalizzati a promuovere l’uso delle fonti di energia rinnovabili nella produzione di elettricità applicati dallo Stato membro o da un gruppo di Stati membri . Quali misure di regolamentazione, sostegno finanziario, 4. Regimi di sostegno finalizzati a promuovere l’uso delle fonti di energia rinnovabili nel settore del riscaldamento e del raffreddamento applicati dallo Stato membro o da un gruppo di Stati membri 5. Regimi di sostegno finalizzati a promuovere l’uso delle fonti di energia rinnovabili nel settore dei trasporti applicati dallo Stato membro o da un gruppo di Stati membri 6. Misure specifiche volte a promuovere l’uso di energia da biomassa. In particolare : gli Stati membri devono valutare la fornitura di biomassa disponibile a livello interno e 27 di 137


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la necessità di importarla ; devono essere descritte misure volte ad aumentare la disponibilità di biomassa, tenendo conto di altri utilizzatori di biomassa (settori basati sull’agricoltura e la silvicoltura) 7. Uso previsto dei trasferimenti statistici tra Stati membri e partecipazione prevista a progetti comuni con altri Stati membri e paesi terzi VALUTAZIONI 1. Contributo totale di ogni tecnologia per le energie rinnovabili al conseguimento degli obiettivi vincolanti fissati per il 2020 e traiettoria indicativa provvisoria per le quote di energia da fonti rinnovabili nei settori dell’elettricità, del riscaldamento e del raffreddamento e dei trasporti. In particolare il contributo fornito da ciascuna tecnologia alla traiettoria indicativa e al conseguimento degli obiettivi per il 2020 nei settori dell’elettricità, del riscaldamento e del raffreddamento e dei trasporti deve essere stimato, fornendo un possibile scenario futuro, senza per questo dover fissare necessariamente un obiettivo o un obbligo per le tecnologie interessate. 2. Contributo totale previsto delle misure in materia di efficienza energetica e risparmio energetico al fine di conseguire gli obiettivi vincolanti fissati per il 2020 e contributo alla traiettoria indicativa provvisoria per le quote di energia da fonti rinnovabili nei settori dell’elettricità, del riscaldamento e raffreddamento e dei trasporti. 3. Valutazione degli impatti : in particolare stima dei costi e dei benefici delle misure di sostegno alla politica in materia di energie rinnovabili (facoltativa) 4. Preparazione del piano d’azione nazionale per le energie rinnovabili e seguito dato all’attuazione . In particolare : • Indicare come sono state coinvolte le autorità regionali e/o locali e/o i comuni nella preparazione di questo piano d’azione. Precisare se sono stati coinvolti altri soggetti interessati. • Indicare se ci sono piani volti a sviluppare strategie regionali/locali per le energie rinnovabili. In caso affermativo, fornire spiegazioni. Se le competenze del caso sono delegate a livello regionale/locale, indicare i meccanismi che garantiranno il rispetto dell’obiettivo nazionale. • Fornire informazioni sulla consultazione pubblica avvenuta in vista della preparazione del piano d’azione. • Indicare il referente, l’autorità nazionale o l’organismo nazionale responsabile di seguire il piano d’azione per le energie rinnovabili. • Indicare se esiste un sistema di monitoraggio, con eventuali indicatori per le singole misure e strumenti, al fine di verificare l’attuazione del piano d’azione per le energie rinnovabili. In caso affermativo, fornire ulteriori precisazioni in merito.

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Nuova Direttiva UE sul mercato comune dell’energia Direttiva 2009/72/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE (GUE n. 211/L del 14/8/2009) TESTO DELLA DIRETTIVA 2009/72/CE http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:L:2009:211:SOM:IT:HTML PRINCIPI GENERALI DI SOSTENIBILITA’ NELLA REALIZZAZIONE DEL MERCATO COMUNE DELL’ENERGIA 1. Gli Stati membri fanno sì che le imprese elettriche, fatto salvo il paragrafo 2, siano gestite secondo i principi della presente direttiva, al fine di realizzare un mercato dell’energia elettrica concorrenziale, sicuro e sostenibile dal punto di vista ambientale, e si astengono da qualsiasi discriminazione tra le imprese riguardo ai loro diritti o obblighi. 2. Nel pieno rispetto delle disposizioni del trattato su Concorrenza e fiscalità ( in particolare su imprese incaricate delle gestione di servizi di interesse generale ex articolo 86 del Trattato), gli Stati membri possono, nell’interesse economico generale, imporre alle imprese che operano nel settore dell’energia elettrica obblighi relativi al servizio pubblico concernenti la sicurezza, compresa la sicurezza dell’approvvigionamento, la regolarità, la qualità e il prezzo delle forniture, nonché la tutela dell’ambiente, compresa l’efficienza energetica, l’energia da fonti rinnovabili e la protezione del clima. 3. Per il raggiungimento degli obiettivi del punto 2 gli stati membri possono attuare una programmazione a lungo termine, tenendo conto della possibilità che terzi chiedano l’accesso al sistema. INFORMAZIONI AI CLIENTI FINALI - A CARICO DEI FORNITORI DI ENERGIA - DA INSERIRE NELLE FATTURE Gli Stati membri provvedono affinché i fornitori di energia elettrica specifichino nelle fatture o unitamente alle stesse ed in tutto il materiale promozionale inviato ai clienti finali: a) la quota di ciascuna fonte energetica nel mix complessivo di combustibili utilizzato dall’impresa fornitrice nell’anno precedente in modo comprensibile e facilmente confrontabile a livello nazionale; b) almeno il riferimento alle fonti di riferimento esistenti, per esempio pagine web, in cui siano messe a disposizione del pubblico le informazioni sull’impatto ambientale, almeno in termini di emissioni di CO2 e di scorie radioattive risultanti dalla produzione di energia elettrica prodotta mediante il mix di combustibile complessivo utilizzato dal fornitore nell’anno precedente; Sul punto vedi: http://www.amministrativo.it/ambiente/osservatorio.php?num=1387&categoria=Energia MISURE NAZIONALI PER L’EFFICIENZA ENERGETICA E LA LOTTA AI MUTAMENTI CLIMATICI Gli Stati membri attuano misure per realizzare gli obiettivi della coesione economica e sociale e della tutela ambientale, comprese le misure di efficienza energetica/gestione della domanda e gli strumenti per combattere il cambiamento climatico, e della sicurezza dell’approvvigionamento. 29 di 137


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In particolare, queste misure possono comprendere la concessione di incentivi economici adeguati, facendo eventualmente ricorso a tutti gli strumenti nazionali e comunitari esistenti, per la manutenzione e la costruzione della necessaria infrastruttura di rete, compresa la capacità di interconnessione. Allo scopo di promuovere l’efficienza energetica, gli Stati membri o, qualora lo Stato membro abbia così disposto, l’autorità di regolamentazione raccomandano fermamente alle imprese elettriche di ottimizzare l’uso dell’elettricità, ad esempio fornendo servizi di gestione dell’energia, sviluppando formule tariffarie innovative o, ove opportuno, introducendo sistemi di misurazione e reti intelligenti. CRITERI PER L’AUTORIZZAZIONE DI IMPIANTI DI GENERAZIONE DI ENERGIA ELETTRICA Gli stati membri nel disciplinare l’autorizzazione degli impianti per la produzione di energia elettrica devono rispettare i seguenti criteri di sostenibilità ambientale ma anche di rispetto delle specificità territoriali ( vedi in particolare lettera d) : a) la sicurezza tecnica e fisica della rete elettrica, degli impianti e della relativa apparecchiatura; b) la protezione della salute e della sicurezza pubblica; c) la protezione dell’ambiente; d) l’assetto del territorio e la localizzazione; e) l’uso del suolo pubblico; f) l’efficienza energetica; g) la natura delle fonti primarie; h) le caratteristiche specifiche del richiedente quali la capacità tecnica, economica e finanziaria delle imprese; i) la conformità alle misure nazionali di programmazione adottate per l’efficienza energetica, la tutela dell’ambiente e la coesione economica e sociale j) il contributo della capacità di generazione al conseguimento dell’obiettivo generale della Comunità di una quota pari almeno al 20 % di energia da fonti rinnovabili nel consumo finale lordo di energia della Comunità nel 2020 di cui all’articolo 3, paragrafo 1 della DIR 2009/28/CE : http://www.amministrativo.it/ambiente/osservatorio.php?num=1335&categoria=Energia k) il contributo della capacità di generazione alla riduzione delle emissioni. Verrebbe da chiedersi quanto la normativa ermegenziale in materia di energia approvata dal nostro paese reggerebbe alla applicazione letterale dei suddetti criteri UE. Si riportano di seguito un elenco di tali provvedimenti con i relativi link a testi di commento e sintesi : D.L. 7/2/2002, n.7(Misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale): http://www.amministrativo.it/ambiente/osservatorio.php?num=1323&categoria=Energia Legge 23/8/2004 n. 239: contributi territoriali compensativi per impianti energetici http://www.amministrativo.it/ambiente/osservatorio.php?num=44&categoria=Energia D.L. 25/6/2008, n.112: LEGGE OBIETTIVO SFRUTTAMENTO GIACIMENTI IDROCARBURI: http://www.amministrativo.it/ambiente/osservatorio.php?num=1084&categoria=Energia D. L. 10/2/2009, n. 5: RICONVERSIONE A CARBONE DI CENTRALI TERMOELETTRICHE: http://www.amministrativo.it/ambiente/osservatorio.php?num=1280&categoria=Energia 30 di 137


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D. L. 1/7/2009, n. 78: Interventi urgenti reti e produzione energia http://www.amministrativo.it/ambiente/osservatorio.php?num=1373&categoria=Energia DPCM 8/4/2008 : segreto di stato agli impianti energetici civili http://www.amministrativo.it/ambiente/osservatorio.php?num=1010&categoria=Istituzioni D. L. 29/11/, n. 185: procedura accelerata opere di interesse nazionale http://www.amministrativo.it/ambiente/osservatorio.php?num=1160&categoria=Istituzioni Legge 23 luglio 2009, n. 99: accelerazione giudizi al TAR per impianti energetici http://www.amministrativo.it/ambiente/osservatorio.php?num=1345&categoria=Istituzioni Legge 23/7/2009 n. 99 : procedure accelerate per rigassificatori http://www.amministrativo.it/ambiente/osservatorio.php?num=1347&categoria=VIA%20VAS Legge 23/7/2009 n. 99 : procedure accelerate per : procedure accelerate per impianti nucleari http://www.amministrativo.it/ambiente/osservatorio.php?num=1344&categoria=Nucleare

DISPACCIAMENTO Uno Stato membro impone ai gestori della rete che effettuano il dispacciamento degli impianti di generazione usando le fonti di energia rinnovabile l’obbligo di agire in conformità all’articolo 16 della direttiva 2009/28/CE. Può altresì imporre al gestore della rete che effettua il dispacciamento degli impianti di generazione l’obbligo di dare la precedenza agli impianti che assicurano la produzione mista di calore e di energia elettrica. Inoltre secondo il comma 4 articolo 25 della presente Direttiva lo Stato membro può imporre al gestore del sistema di distribuzione che effettua il dispacciamento degli impianti di generazione l’obbligo di dare la precedenza agli impianti di generazione che impiegano fonti energetiche o rifiuti rinnovabili, ovvero che assicurano la produzione mista di calore e di energia elettrica. Vedi commento DIR 2009/28/CE: http://www.amministrativo.it/ambiente/osservatorio.php?num=1335&categoria=Energia , in particolare i paragrafi : MIGLIORAMENTO ACCESSO ALLE RETI DI TRASMISSIONE DELLA ELETTRICITA’ DA FONTI RINNOVABILI - MODALITA’ COPERTURA COSTI ADATTAMENTI TECNICI DELLE RETI DI TRASMISSIONE PER L’ELETTRICITA’ DA FONTI RINNOVABILI . OBIETTIVI AUTORITA’ NAZIONALE DI REGOLAZIONE Tra gli altri con particolare riguardo alle fonti rinnovabili: • contribuire a conseguire, nel modo più efficace sotto il profilo dei costi, lo sviluppo di sistemi non discriminatori sicuri, affidabili ed efficienti orientati al consumatore e promuovere l’adeguatezza dei sistemi e, in linea con gli obiettivi generali in materia di politica energetica, l’efficienza energetica nonché l’integrazione della produzione su larga scala e su scala ridotta di energia elettrica da fonti di energia rinnovabili e la produzione decentrata nelle reti di trasmissione e di distribuzione;

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agevolare l’accesso alla rete di nuove capacità di generazione, in particolare eliminando gli ostacoli che potrebbero impedire l’accesso di nuovi operatori del mercato e dell’energia elettrica da fonti di energia rinnovabili;

ATTUAZIONE Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 3 marzo 2011.

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SEZIONE 2 PARTE I : NORMATIVA NAZIONALE Sintesi Normativa Nazionale descritta nella Sezione 2 Parte I Con i provvedimenti descritti nella presente sezione del presente dossier sono stabiliti: 1. nuovi criteri di incentivazione alla generazione elettrica da fonti rinnovabili , in particolare: • sono ridisciplinati i meccanismi incentivanti con certificati verdi nonché del loro rilascio ; • sono disciplinati meccanismi incentivanti con tariffa fissa onnicomprensiva , in alternativa ai certificati verdi . Si tratta di una tariffa fissa onnicomprensiva di entità variabile a seconda della fonte utilizzata • è previsto il divieto di cumulo dei certificati verdi con contributi di altro tipo derivanti da misure di incremento dell'efficienza energetica degli usi finali di energia • sono disciplinate modalità di calcolo transitoria ( fino all’emanazione di appositi decreti) per la determinazione della quota di produzione di energia elettrica imputabile alle fonti energetiche rinnovabili, anche quando realizzata in impianti che impiegano anche altre fonti energetiche non rinnovabili, nonché le tipologie dei rifiuti per le quali è predeterminata la quota fissa di produzione di energia elettrica riconosciuta ai fini dell'accesso ai meccanismi incentivanti • viene previsto che l'elettricità prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili e la produzione imputabile da impianti misti ha diritto al rilascio, su richiesta del produttore, della «garanzia di origine di elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili», garanzia rilasciata , secondo il meccanismo del silenzio assenso , dal Gestore dei servizi elettrici : http://www.gse.it/IL_GSE/Pagine/Missione.aspx 2. nuove modalità di ripartizione tra le regioni della quota minima di incremento dell'energia prodotta con fonti rinnovabili per raggiungere l'obiettivo del 17 per cento del consumo interno lordo entro il 2020 3. la disciplina sulle prestazioni energetiche negli edifici e impianti termici e di climatizzazione. In particolare: • i criteri generali, le metodologie di calcolo e i requisiti minimi per la prestazione energetica degli edifici (per l'edilizia pubblica e privata anche riguardo alle ristrutturazioni di edifici esistenti ) e degli impianti termici per la climatizzazione invernale e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari . • l’integrazione della disciplina prevista dal dlgs 192/2005 (Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia). • Disciplina dei contenuti della relazione attestante la rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli edifici e relativi impianti termici. Tale relazione deve essere depositata presso le amministrazioni competenti da parte del proprietario dell'edificio, o chi ne ha titolo, in doppia copia, insieme alla denuncia dell'inizio dei lavori relativi alle opere relative ad impianti ed edifici per il risparmio energetico 33 di 137


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4. le linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici, quale strumento di omogeneizzazione delle norme regionali in materia di certificazione energetica degli edifici . In particolare le linee guida : • stabiliscono modalità di calcolo della prestazione energetica degli edifici • definiscono con precisione le tipologie di unità immobiliari soggette a certificazione energetica . • stabiliscono i casi in cui si può sostituire l’attestato di certificazione energetica con una semplice autodichiarazione • il modello tipo degli attestati di certificazione e qualificazione energetica (i primi sostituiranno i secondi dal 26/6/2010) • il regime transitorio di applicabilità delle stesse linee guida alla regioni • la validità temporale degli attestati di qualificazione/certificazione energetica • le modalità di aggiornamento degli attestati di certificazione energetica 5. viene previsto un piano nazionale straordinario per l’efficienza e il risparmio energetico , da presentarsi entro il 31/12/2009 6. viene previsto un apposito provvedimento di promozione/individuazione e semplificazione autorizzazione di impianti che utilizzino fonti rinnovabili 7. vengono previste agevolazione per il dispacciamento di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili 8. vengono previste procedura semplificate per la realizzazione di impianti di micro cogenerazione con una capacita' di generazione massima inferiore a 50 kWe 9. viene approvata una delega che fissa criteri direttivi per la riforma della normativa in materia di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche 10. vengono riviste le categorie di impianti eolici sottoponibili a VIA 11. viene istituita la nuova agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile che sostituisce l’ENEA. 12. si rinvia alla Autorità per l’energia la predisposizione di adeguati meccanismi per la risoluzione anticipata delle convenzioni CIP 6/92 stabiliva condizioni tecniche generali per l'assimilabilità a fonte rinnovabile di vari combustibili come i rifiuti al fine di ottenere gli incentivi che erano previsti anche per le fonti rinnovabili vere e proprie. 13. Vengono stabilite le modalità con le quali le imprese di vendita di energia elettrica sono tenute a rendere disponibili ai clienti finali le informazioni sulla composizione del mix energetico e sull’impatto ambientale della produzione, includendole nel materiale promozionale reso disponibile al cliente in fase pre-contrattuale e nelle schede di confrontabilità consegnate ai clienti alimentati in bassa tensione al momento della sottoscrizione del contratto. 14. Viene previsto che per la selezione dei progetti previsti dagli accordi stato regione in materia di interventi di edilizia abitativa, venga rispettato anche il criterio generale del perseguimento di livelli elevati di efficienza energetica e sostenibilità ambientale secondo le migliori tecnologie disponibili

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Criteri di incentivazione alla generazione elettrica da fonti rinnovabili Decreto Ministero Sviluppo Economico 18 dicembre 2008 Incentivazione della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, ai sensi dell'articolo 2, comma 150, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. (GU n. 1 del 2-1-2009 ) TESTO DEL DECRETO 18/12/2008 http://gazzette.comune.jesi.an.it/2009/1/3.htm OGGETTO DEL DECRETO Il decreto, in attuazione del comma 150 articolo 2 della legge finanziaria 2008 (legge 244/2007 per un commento vedi : http://www.amministrativo.it/ambiente/osservatorio.php?num=920&categoria=Energia), reca prima attuazione delle disposizioni in materia di incentivazione alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. Per fonti rinnovabili da incentivare si deve intendere il quadro delle fonti come emerge dalle modifiche e integrazioni apportate alla normativa previgente in particolare dalla legge finanziaria 2007 (legge 296/2006 : per un commento vedi paragrafi su Limitazione dei finanziamenti e incentivi alla promozione delle fonti rinnovabili di energia e “ Soppressione di norme in materia di fonti rinnovabili : http://www.amministrativo.it/ambiente/osservatorio.php?num=1073&categoria=Energia ) Per la definizione di biomasse da filiera si riprende quanto già previsto dalla legge 222/2007 : (vedi : http://www.amministrativo.it/ambiente/osservatorio.php?num=893&categoria=Energia ) MECCANISMI INCENTIVANTI CON CERTIFICATI VERDI La produzione di energia elettrica mediante impianti alimentati da fonti rinnovabili, con esclusione della fonte solare, è incentivata mediante il rilascio dei certificati verdi di cui al titolo II del presente decreto, alle condizioni e secondo le modalità ivi previste. Secondo il comma 1 articolo 9 del presente Decreto l'energia da immettere nel sistema elettrico nazionale per adempiere all'art. 11 del decreto legislativo n. 79/1999, e all'art. 4 del decreto legislativo n. 387/2003 (quota minima di elettricità prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili), è prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili, ivi incluse le centrali ibride, entrati in esercizio, a seguito di nuova costruzione, potenziamento, rifacimento totale o parziale, o riattivazione, in data successiva al 1 aprile 1999, anche destinati, in tutto o in parte, all'autoproduzione. Si ricorda che secondo l’articolo 2 del dlgs 387/2003 per centrale ibrida si intende: “centrali che producono energia elettrica utilizzando sia fonti non rinnovabili, sia fonti rinnovabili, ivi inclusi gli impianti di cocombustione, vale a dire gli impianti che producono energia elettrica mediante combustione di fonti non rinnovabili e di fonti rinnovabili” La produzione di energia elettrica mediante gli impianti di cui all'art. 9, comma 2, continua a beneficare dei certificati verdi secondo le modalità e alle condizioni ivi richiamate. In particolare tale comma 2 articolo 9 del presente decreto fa riferimento ai seguenti impianti: a) impianti termoelettrici entrati in esercizio prima del l aprile 1999 che, successivamente a tale data, operino come centrali ibride. b) nel rispetto di quanto previsto dall'art. 14 del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20 (attua DIR 2004/8: http://www.amministrativo.it/ambiente/osservatorio.php?num=801&categoria=Energia ), impianti di cogenerazione abbinata al teleriscaldamento che hanno acquisito i diritti all'ottenimento dei certificati verdi in applicazione del decreto ministeriale 24 ottobre 2005 "altre produzioni" ( vedi: http://www.amministrativo.it/ambiente/osservatorio.php?num=768&categoria=Energia ) ; 35 di 137


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c) impianti, anche ibridi, alimentati da rifiuti non biodegradabili, entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2006, che hanno acquisito i diritti all'ottenimento dei certificati verdi a seguito dell'applicazione della normativa vigente fino alla stessa data.

DISCIPLINA RILASCIO CERTIFICATI VERDI Gli articoli del titolo II del presente Decreto disciplinano le modalità di presentazione della autocertificazione, da parte di produttori distributori di energia elettrica, attestante le proprie importazioni e produzioni di energia da fonti non rinnovabili . Inoltre il titolo II disciplina il periodo di durata del diritto ai certificati verdi, le modalità di rilascio dei certificati, la contrattazione dei certificati gestita dal GSE, la verifica annuale dell’adempimento dell’obbligo di produzione/distribuzione della quota minima da fonti rinnovabili , Disposizioni per la transizione dal nuovo meccanismo di incentivazione ai meccanismi di cui alla legge finanziaria 2007 e alla legge finanziaria 2008 (vedi : http://www.amministrativo.it/ambiente/osservatorio.php? num=1073&categoria=Energia http://www.amministrativo.it/ambiente/osservatorio.php?num=920&categoria=Energia )

MECCANISMI INCENTIVANTI CON TARIFFA FISSA ONNICOMPRENSIVA L'energia elettrica immessa in rete, prodotta mediante impianti eolici di potenza nominale media annua non superiore a 200 kW e mediante impianti alimentati da altre fonti rinnovabili, con esclusione della fonte solare, di potenza nominale media annua non superiore a 1 MW entrati in esercizio in data successiva al 31 dicembre 2007, ha diritto, in alternativa ai certificati verdi e su richiesta del produttore, a una tariffa fissa onnicomprensiva di entità variabile alle condizioni e secondo le modalità di cui al titolo III del presente decreto Si tratta di una tariffa fissa onnicomprensiva di entità variabile a seconda della fonte utilizzata, determinata sulla base della tabella 3 allegata alla legge finanziaria 2008 ( il riferimento è al comma 145 dell’articolo 2 di detta finanziaria 2008 commentato nel paragrafo “incentivi per impianti fino a 1 MW” in: http://www.amministrativo.it/ambiente/osservatorio.php?num=920&categoria=Energia , per il testo della finanziaria vedi http://www.parlamento.it/leggi/07244l.htm) e, limitatamente agli impianti alimentati da biomassa di filiera, determinata con le modalità di cui all'art. 5 del presente decreto. Con delibera Autorità energia 1/2009 allegato A ( per il testo vedi: http://www.autorita.energia.it/docs/09/001-09arg.htm ) si sono disciplinate le modalità e le condizioni economiche per il ritiro dell’energia elettrica ammessa al ritiro a tariffa fissa onnicomprensiva. Con la delibera Aeeg, inoltre, diventa operativo anche l'allargamento dello "scambio sul posto" — il quale consente di immettere in rete l’energia prodotta per poi prelevarla successivamente — agli impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza fino a 200 kW. La delibera ha a sua volta modificato le seguenti deliberazioni : 1. deliberazione n. 74/08 (Testo integrato delle modalità e delle condizioni tecnico-economiche per lo scambio sul posto) . Per un commento vedi http://www.amministrativo.it/ambiente/osservatorio.php?num=1035&categoria=Energia 2.

deliberazione n. 188/05 (Definizione del soggetto attuatore e delle modalità per l'erogazione delle tariffe incentivanti degli impianti fotovoltaici, in attuazione dell'articolo 9 del decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, 28 luglio 2005) per un commento al DM 28/7/2005 vedi : http://www.amministrativo.it/ambiente/osservatorio.php?num=762&categoria=Energia

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3.

deliberazione n. 90/07-Allegato A (Attuazione del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 19 febbraio 2007, ai fini dell'incentivazione della produzione di energia elettrica mediante impianti fotovoltaici) , per un commento al DM 19/2/2007 vedi : http://www.amministrativo.it/ambiente/osservatorio.php?num=797&categoria=Energia

Le suddette deliberazioni sono state modificate dalla delibera ARG/elt 1/09 ( per il testo vedi http:// www.autorita.energia.it/docs/09/001-09arg.htm Il comma 4 dell’articolo 27 della legge 99/2009 (Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia" in GURI n. 176 del 31 luglio 2009 - Supplemento ordinario n. 136 ) stabilisce che “ 4. Per incentivare l'utilizzazione dell'energia elettrica prodotta con fonti rinnovabili, i comuni con popolazione fino a 20.000 residenti possono usufruire del servizio di scambio sul posto dell'energia elettrica prodotta, secondo quanto stabilito dall'articolo 2, comma 150, lettera a), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per gli impianti di cui sono proprietari di potenza non superiore a 200 kW, a copertura dei consumi di proprie utenze, senza tener conto dell'obbligo di coincidenza tra il punto di immissione e il punto di prelievo dell'energia scambiata con la rete e fermo restando il pagamento degli oneri di rete”. Il Ministero della difesa può usufruire per l'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili del servizio di scambio sul posto dell'energia elettrica prodotta secondo le modalità di cui al comma 4, anche per impianti di potenza superiore a 200 kW. Il comma 21 dell’articolo 27 della legge 99/2009 (Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia" in GURI n. 176 del 31 luglio 2009 - Supplemento ordinario n. 136 ) stabilisce che allo scopo di promuovere l'utilizzo di fonti rinnovabili per la produzione di energia e di incentivare la costruzione di impianti fotovoltaici, i comuni possono destinare aree appartenenti al proprio patrimonio disponibile alla realizzazione degli impianti per l'erogazione in «conto energia» e dei servizi di «scambio sul posto» dell'energia elettrica prodotta, da cedere a privati cittadini che intendono accedere agli incentivi in «conto energia» e sottoscrivere contratti di scambio energetico con il gestore della rete. POTERI DEL GESTORE DEI SERVIZI ELETTRICI (GSE) Ai finì dell'accesso AI 2 meccanismi di incentivazione sopra riportati il GSE provvede a qualificare gli impianti e determinare l'energia elettrica incentivata e, con le modalità e alle condizioni richiamate al titolo II e al titolo III del presente decreto, il numero dei certificati verdi ovvero la tariffa fissa onnicomprensiva cui si ha diritto. La procedura per accedere alle due modalità di incentivo è definita dall’articolo 4 del presente decreto ed è gestita dal GSE. Il GSE gestisce anche le procedure di controllo e verifica della attendibilità dei dati forniti ai fini della adesione al duplice sistema di incentivi sopra descritto.

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DIVIETO CUMULO INCENTIVI L’articolo 6 invece disciplina le modalità di rispetto del divieto di cumulo di incentivi di cui all'art. 18 del decreto legislativo n. 387/2003 ( PER UN COMMENTO COMPLETO A QUESTO DLGS VEDI:http://www.amministrativo.it/ambiente/osservatorio.php?num=660&categoria=Energia ) In particolare detto articolo 18 vieta il cumulo dei certificati verdi con contributi di altro tipo derivanti da misure di incremento dell'efficienza energetica degli usi finali di energia secondo obiettivi quantitativi determinati con decreto del Ministro dell'industria ( vedi da ultimo http://www.amministrativo.it/ambiente/osservatorio.php?num=906&categoria=Energia ) DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPIANTI IBRIDI Ai fini della definizione delle modalità di calcolo di cui all'art. 2, comma 143, della legge finanziaria 2008 ( per un commento vedi il paragrafo “Incentivi alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili “ e successivi relativi ai commi da 144 a 154 : http://www.amministrativo.it/ambiente/ osservatorio.php?num=920&categoria=Energia ) , il GSE, con il supporto tecnico e normativo del Comitato termotecnico italiano (CTI ente federato UNI), ogni tre anni dalla data di emanazione del decreto previsto dallo stesso comma 143, sviluppa e sottopone all'approvazione del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, l'aggiornamento delle procedure e dei metodi per la determinazione della quota di produzione di energia elettrica imputabile alle fonti energetiche rinnovabili, anche quando realizzata in impianti che impiegano anche altre fonti energetiche non rinnovabili; con il medesimo decreto ministeriale, sono altresì identificate le tipologie dei rifiuti per le quali è predeterminata la quota fissa di produzione di energia elettrica riconosciuta ai fini dell'accesso ai meccanismi incentivanti. Nelle more della definizione delle modalità di calcolo di cui al periodo precedente, la quota di produzione di energia elettrica imputabile a fonti rinnovabili riconosciuta ai fini dell'accesso ai meccanismi incentivanti e' pari al 51% della produzione complessiva per tutta la durata degli incentivi nei seguenti casi: a) impiego di rifiuti urbani a valle della raccolta differenziata; b) impiego di combustibile da rifiuti ai sensi dell'art. 183 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, prodotto esclusivamente da rifiuti urbani. Peccato che in relazione a questa ultima lettera b) il comma 1120 della legge finanziaria 2007 ( legge 296/2006 ) abbia abrogato il comma 6 dell’articolo 229 del dlgs 152/2006 che il cdr ( combustibile derivato dai rifiuti) e il cdr di qualità (come definito sempre dal dlgs 152/2006 ) potevano beneficiare del regime di incentivazione dei certificati verdi proprio delle fonti rinnovabili!

PROCEDURE TECNICHE PER L'ESPLETAMENTO DELLE FUNZIONI ASSEGNATE AL GSE Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto (3/1/2009), il GSE aggiorna le procedure tecniche approvate con decreto 21 dicembre 2007 ( vedi: http://www.amministrativo.it/ambiente/osservatorio.php?num=906&categoria=Energia) , e le sottopone all'approvazione dei Ministri dello sviluppo economico e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, tenendo conto delle funzioni assegnate dal presente decreto, dal decreto legislativo n. 79/1999, dal decreto legislativo n. 387/2003, dalla legge finanziaria 2008 e dai connessi provvedimenti attuativi.

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GARANZIA DI ORIGINE DELL'ELETTRICITÀ PRODOTTA DA FONTI RINNOVABILI Secondo l’articolo 11 del dlgs 387/2003 l'elettricità prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili e la produzione imputabile da impianti misti ha diritto al rilascio, su richiesta del produttore, della «garanzia di origine di elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili». Secondo l’articolo 7 del presente Decreto viene rilasciata su richiesta del produttore previa identificazione tecnica dei medesimi impianti. La domanda, corredata da una relazione tecnica descrittiva dell'impianto, inoltrata dal produttore al GSE, e riporta: a) soggetto produttore, b) ubicazione dell'impianto, c) fonte rinnovabile utilizzata, d) tecnologia utilizzata, e) potenza nominale dei motori primi e potenza nominale media annua, f) data di entrata in esercizio, g) produzione netta o produzione imputabile in ciascun mese dell'anno precedente, h) l'importo e il tipo di eventuali incentivi concessi a favore dell'impianto. La domanda di identificazione tecnica si ritiene accolta in mancanza di pronunciamento del GSE entro sessanta giorni dalla data di ricevimento.

Criteri ripartizione regionale dell’incremento di energia da fonti rinnovabili

Testo del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208 (in Gazzetta Ufficiale n. 304 del 31 dicembre 2008), coordinato con la legge di conversione 27 febbraio 2009, n. 13 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 1), recante: «Misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente». (GURI n. 49 del 28-2-2009 ) L’articolo 8bis del presente decreto legge ha modificato il comma 167 dell’articolo 2 della legge finanziaria del 2008 relativo alle modalità di ripartizione tra le regioni della quota minima di incremento dell'energia prodotta con fonti rinnovabili per raggiungere l'obiettivo del 17 per cento del consumo interno lordo entro il 2020 ( per un commento completo sul punto e sulla finanziaria 2008 relativamente ai temi energetici vedi : http://www.amministrativo.it/ambiente/osservatorio.php? num=1220&categoria=Energia

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Regolamento sulle prestazione energetiche di edifici e impianti termici e di climatizzazione Decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2009, n. 59 Regolamento di attuazione dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, concernente attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia. (09G0068) (GU n. 132 del 10-6-2009 ) TESTI DI RIFERIMENTO Testo del Dpr 59/2009 : http://gazzette.comune.jesi.an.it/2009/132/1.htm Testo del dlgs 192/2005 : http://gazzette.comune.jesi.an.it/2005/222/10.htm e del dlgs 311/2006 : http://gazzette.comune.jesi.an.it/2007/26/9.htm

PER UN COMMENTO AL DLGS 192/2005: http://www.amministrativo.it/ambiente/osservatorio.php?num=763&categoria=Energia

PER UN COMMENTO AL DLGS 311/2006: http://www.amministrativo.it/ambiente/osservatorio.php?num=794&categoria=Energia

FINALITA’ E AMBITO DI APPLICAZIONE Il presente DPR costituisce approvazione di una parte dei regolamenti previsti dal dlgs 192/2005 ( come modificato dal dlgs 311/2006) . In particolare il Dpr disciplina : i criteri generali, le metodologie di calcolo e i requisiti minimi per la prestazione energetica degli edifici e degli impianti termici per la climatizzazione invernale e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari. I criteri generali, le metodologie di calcolo e i requisiti minimi per la prestazione energetica degli impianti termici per la climatizzazione estiva e, limitatamente al terziario, per l'illuminazione artificiale degli edifici integrati con successivi provvedimenti I criteri generali di cui sopra ( come definiti dal presente DPR) si applicano alla prestazione energetica per l'edilizia pubblica e privata anche riguardo alle ristrutturazioni di edifici esistenti. Ai fini della certificazione degli edifici, le metodologie per il calcolo della prestazione energetica, sono riportate nelle Linee guida nazionali di cui al DM 26/6/2009 (Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici: http://www.amministrativo.it/ambiente/osservatorio.php?num=1349&categoria=Energia)

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Dott. Marco Grondacci ricercatore in diritto e processi decisionali a rilevanza ambientale FONDAZIONE TOSCANA SOSTENIBILE – ONLUS Via San Bartolomeo 17 San Miniato (PISA) http://www.ftsnet.it/ Telefono ufficio : 0187/871195 Cellulare: 347 0935524 e-mail : marco.grondacci@aliceposta.it - sito : http://www.amministrativo.it/Ambiente/

AMBITO NORMATIVO DI RIFERIMENTO – PRECEDENTE AL PRESENTE DPR - DEI CRITERI GENERALI E I REQUISITI DELLA PRESTAZIONE ENERGETICA PER LA PROGETTAZIONE DEGLI EDIFICI E PER LA PROGETTAZIONE ED INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI Il riferimento normativo è dato dalle modifiche che l’allegato C al dlgs 192/2005 ha apportato alla legge 10/1991 e al DPR 412/1993, In particolare l’articolo 16 del dlgs 192/2005 aveva abrogato e sostituito le seguenti norme della legge 10/1991 ( che rinviavano a norme tecniche in gran parte mai emanate) : 1. art. 4 comma I : prevedeva un DPR su criteri tecnico-costruttivi e tipologie per edilizia sovvenzionata e convenzionata, edilizia pubblica e privata anche riguardo alla ristrutturazione edifici esistenti. 2. art. 4 comma II: prevedeva un Decreto Ministeriale su normativa tecnica per rilascio di autorizzazioni e concessione o erogazione di finanziamenti e contributi per realizzazione di opere pubbliche. 3. art. 28 disciplina la documentazione necessaria per le opere di Risparmio Energetico negli edifici: denuncia inizio lavori, progetto delle opere e relazione tenica del progettista 4. articolo 29 rinvio a norme sulla certificazione delle opere di collaudo previste dalla legge 10/1991 5. art. 30 riguarda la certificazione energetica degli edifici rinviando ad un DPR 6. articolo 31 comma II : prevedeva che il proprietario , o per esso un terzo, che se ne assume la responsabilità è tenuto a condurre gli impianti e a disporre tutte le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria secondo prescrizioni UNI e CEI 7. art. 33 disciplinava i controlli di ogni Comune sulle opere nel rispetto della presente legge in corso d'opera o max entro 5 anni dalla fine dei lavori. 8. articolo 34 comma III : sanzioni per costruttore e direttore lavori che omette la certificazione energetica o la rilascia non veritiera. Inoltre l’articolo 16 del dlgs 192/2005 aveva abrogato le seguenti norme del Dpr 412/1993 ( regolamento impianti termici) : 1. articolo 5: requisiti e dimensionamento degli impianti termici 2. articolo 7 comma VII: previsione installazione nelle unità immobiliari , dispositivi per la regolazione automatica della temperatura ambiente nei singoli locali o singole zone a esposizione uniforme 3. articolo 8: valori limite del fabbisogno energetico normalizzato per la climatizzazione invernale. 4. articolo 11: obbligo costruttore di esercitare le operazioni controllo e manutenzione dell’impianto termico , elementi da sottoporre a verifica dell’impianto termico riportati nel libretto di centrale termica, modalità di calcolo del rendimento di combustione, limiti alla conduzione di esercizio in continuo dei generatori di calore, modalità dei controlli sugli impianti termici da parte di comuni sopra i 40.000 abitanti e le province, modalità affidamento all’esterno dei controlli di comuni e province sugli impianti termici, modalità di autodichiarazione nei controlli da parte dei manutentori o terzi responsabili dell’esercizio o i proprietari degli stessi impianti termici. L’allegato C al dlgs 192/2005 (come sostituito dal dlgs 311/2006) stabilisce i requisiti della prestazione energetica degli edifici : Indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale; trasmittanza termica delle strutture opache verticali –orizzontali e inclinate – delle chiusure trasparenti, rendimento globale medio stagionale dell’impianto termico.

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Si ricorda che la trasmittanza è il parametro che valuta la capacità di una parete opaca di sfasare ed attenuare il flusso termico che la attraversa nell'arco delle 24 ore . Questo allegato C è ora integrato con quanto previsto dall’articolo 4 del presente Dpr 59/2009 . L’articolo 3 del presente Dpr prevede che per le metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici si adottano le norme tecniche nazionali, definite nel contesto delle norme EN a supporto della direttiva 2002/91/CE, della serie UNI/TS 11300 e loro successive modificazioni. Vedi anche articolo 7 sempre del presente Dpr sulla taratura degli apparecchi di misurazione dei calcoli di cui sopra. L’articolo 5 del presente Dpr conferma la normativa previgente in materia di Criteri generali e requisiti per l'esercizio, la manutenzione e l'ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale . Si tratta degli articoli 7 e 9 del dlgs 192/2005, del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, come modificato dal dlgs 192/2005 e dalle disposizioni dell'allegato L dello stesso dlgs . L’allegato L descrive il rapporto di controllo tecnico per impianto termico di potenza superiore od uguale a 35 kw. LE INTEGRAZIONI INTRODOTTE DAL PRESENTE DPR ALLA PREVIGENTE DISCIPLINA DESCRITTA NEL PRECEDENTE PARAGRAFO Il nuovo Dpr ex articolo 4 prevede, ad integrazione di detto allegato C dlgs 192/2005, : 1. che, nel caso di edifici di nuova costruzione e nei casi di ristrutturazione di edifici esistenti, si proceda, in sede progettuale alla determinazione dell'indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale (EPi), e alla verifica che lo stesso risulti inferiore ai valori limite che sono riportati nella pertinente tabella di cui al punto 1 dell'allegato C al dlgs 192/2005. Relativamente agli edifici esistenti si fa riferimento a quanto previsto dal dlgs 192/2005 riguardo l’ambito di applicazione delle norme di questo dlgs ( ora integrate dal presente Dpr ) . Secondo detto dlgs 192/2005 • si ha una applicazione integrale a tutto l'edificio nel caso di: 1) ristrutturazione integrale degli elementi edilizi costituenti l'involucro di edifici esistenti di superficie utile superiore a 1000 metri quadrati; 2) demolizione e ricostruzione in manutenzione straordinaria di edifici esistenti di superficie utile superiore a 1000 metri quadrati; • una applicazione integrale, ma limitata al solo ampliamento dell'edificio nel caso che lo stesso ampliamento risulti volumetricamente superiore al 20 per cento dell'intero edificio esistente; 2. si procede in sede progettuale alla determinazione della prestazione energetica per il raffrescamento estivo dell'involucro edilizio (Epe, invol) secondo i limiti di prestazione indicati nel comma 3 articolo 4 presente Dpr distinti, relativamente agli edifici residenziali (classe E1 ex dpr 412/1993, per fascia climatica . 3. previsione di norme specifiche per nei casi di ristrutturazione-manutenzione straordinaria dell'involucro edilizio e ampliamenti volumetrici salvo quanto previsto al punto 1 nei casi di applicazione integrale del dlgs 192/2005. In particolare le norme specifiche riguardano : • per tutte le categorie di edifici ( classificate dal Dpr 412/1993) modalità di raggiungimento del valore (previsto nella tabella 2.1 al punto 2 dell'allegato C al dlgs 192/2005)della trasmittanza termica (U) per le strutture opache verticali, a 42 di 137


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ponte termico corretto, delimitanti il volume riscaldato verso l'esterno, ovvero verso ambienti non dotati di impianto di riscaldamento per tutte le categorie di edifici ad eccezione della categoria E.8 (edifici adibiti ad attività industriali e artigianali), modalità di raggiungimento del valore (riportato nelle tabelle 3.1 e 3.2 del punto 3 dell'allegato C al dlgs 192/2005) della trasmittanza termica (U) per le strutture opache orizzontali o inclinate, a ponte termico corretto, delimitanti il volume riscaldato verso l'esterno, ovvero verso ambienti non dotati di impianto di riscaldamento per tutte le categorie di edifici, ad eccezione della categoria E.8 (edifici adibiti ad attività industriali e artigianali), modalità di raggiungimento del valore (ex tabelle 4.a e 4.b al punto 4 dell'allegato C al dlgs 912/2005) massimo della trasmittanza (U) delle chiusure apribili ed assimilabili, quali porte, finestre e vetrine anche se non apribili, comprensive degli infissi, considerando le parti trasparenti e/o opache che le compongono.

4. Obbligo di calcolo del rendimento globale medio stagionale dell'impianto termico e di verifica che lo stesso risulti superiore al valore limite riportato al punto 5 dell'allegato C al dlgs 912/2005 . Tali calcolo e verifica vanno effettuati per tutte le categorie di edifici, nel caso di nuova installazione e ristrutturazione di impianti termici o sostituzione di generatori di calore . Nel caso di installazioni di potenze nominali del focolare maggiori o uguali a 100 kW e' fatto obbligo di allegare alla relazione tecnica (già prevista dall’abrogato articolo 28 legge 10/1991, vedi sopra, relativa alla documentazione descrittiva degli interventi di risparmio energetico effettuati), una diagnosi energetica dell'edificio e dell'impianto nella quale si individuano gli interventi di riduzione della spesa energetica, i relativi tempi di ritorno degli investimenti, e i possibili miglioramenti di classe dell'edificio nel sistema di certificazione energetica in vigore, e sulla base della quale sono state determinate le scelte impiantistiche che si vanno a realizzare. 5. I commi 6 e 7 stabiliscono le condizioni che permettono di considerare la mera sostituzione ( per tutte categorie di edifici ) di generatori di calore come automaticamente rispettosa tutte le disposizioni vigenti in tema di uso razionale dell'energia . 6. Il comma 8 stabilisce le condizioni in base alle quali , quando il rapporto tra la superficie trasparente complessiva dell'edificio e la sua superficie utile è inferiore a 0,18, il calcolo del fabbisogno annuo di energia primaria (periodo invernale) può essere omesso 7. Il comma 9 stabilisce che in tutti gli edifici esistenti con un numero di unità abitative superiore a 4, e in ogni caso per potenze nominali del generatore di calore dell'impianto centralizzato maggiore o uguale a 100 kW, appartenenti alle categorie E1 (edifici adibiti a residenza e assimilabili ex articolo 3 dpr 412/1993) ed E2 (Edifici adibiti a uffici e assimilabili ex articolo 3 dpr 412/1993) , è preferibile il mantenimento di impianti termici centralizzati laddove esistenti; le cause tecniche o di forza maggiore per ricorrere ad eventuali interventi finalizzati alla trasformazione degli impianti termici centralizzati ad impianti con generazione di calore separata per singola unità abitativa devono essere dichiarate nella relazione attestante la rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli edifici e relativi impianti termici come previsto dal comma 25 dell’articolo 4 del presente Dpr. 8. Il comma 10 stabilisce che in tutti gli edifici esistenti con un numero di unità abitative superiore a 4, appartenenti alle categorie E1(residenziali) ed E2 (uffici), in caso di ristrutturazione dell'impianto termico o di installazione dell'impianto termico devono essere realizzati gli interventi necessari per permettere, ove tecnicamente possibile, 43 di 137


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la contabilizzazione e la termoregolazione del calore per singola unità abitativa. Gli eventuali impedimenti di natura tecnica alla realizzazione dei predetti interventi, ovvero l'adozione di altre soluzioni impiantistiche equivalenti, devono essere evidenziati nella relazione tecnica attestante la rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli edifici e relativi impianti termici come previsto dal comma 25 dell’articolo 4 del presente Dpr. Le apparecchiature installate devono assicurare un errore di misura, nelle condizioni di utilizzo, inferiore a più o meno il 5 per cento, con riferimento alle norme UNI in vigore. 9. Il comma 12 stabilisce le condizioni per considerare , ai fini della determinazione del fabbisogno di energia primaria dell'edificio, come ricadenti fra gli impianti alimentati da fonte rinnovabile gli impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati a biomasse combustibili . In particolare ex parte II allegato X alla parte quinta del TU ambiente ( dlgs 152/2006) : a) Materiale vegetale prodotto da coltivazioni dedicate; b) Materiale vegetale prodotto da trattamento esclusivamente meccanico di coltivazioni agricole non dedicate; c) Materiale vegetale prodotto da interventi selvicolturali, da manutenzione forestale e da potatura; d) Materiale vegetale prodotto dalla lavorazione esclusivamente meccanica di legno vergine e costituito da cortecce, segatura, trucioli, chips, refili e tondelli di legno vergine, granulati e cascami di legno vergine, granulati e cascami di sughero vergine, tondelli, non contaminati da inquinanti; e) Materiale vegetale prodotto dalla lavorazione esclusivamente meccanica di prodotti agricoli. f) Sansa di oliva disoleata 10. Il comma 13 stabilisce che per gli edifici con impianti che usano biomasse combustibile deve essere effettuata la verifica che la trasmittanza termica delle diverse strutture edilizie, opache e trasparenti, che delimitano l'edificio verso l'esterno o verso vani non riscaldati , rispetti i valori della tabella di cui ai punti 2, 3 e 4 dell'allegato C al dlgs 192/2005. 11. Il comma 14 stabilisce particolari prescrizioni nel caso di ristrutturazioni totali e nel caso di nuova installazione e ristrutturazione di impianti termici o sostituzione di generatori di calore 12. Il comma 15 stabilisce particolari disposizioni relativamente agli edifici ad uso pubblico nei quali si svolge in tutto o in parte l’attività istituzionale di enti pubblici ed agli edifici di proprietà pubblica destinati sia alla attività istituzionale pubblica ma anche ad uso privato. 13. Il comma 16 stabilisce un particolare valore della trasmittanza (U) delle strutture edilizie di separazione tra edifici o unità immobiliari confinanti , nel caso di nuova costruzione e ristrutturazione di edifici esistenti (come definite all'articolo 3, comma 2, lettere a), b) e c), numero 1), del dlgs 192/2005, questo ultimo limitatamente alle ristrutturazioni totali) relativamente solo alle zone climatiche (ex dpr 412/1993): Zona C: comuni che presentano un numero di gradi-giorno maggiore di 900 e non superiore a 1.400;Zona D: comuni che presentano un numero di gradi-giorno maggiore di 1.400 e non superiore a 2.100; Zona E: comuni che presentano un numero di gradi-giorno maggiore di 2.100 e non superiore a 3.000; Zona F: comuni che presentano un numero di gradi-giorno maggiore di 3.000. 14. Il comma 18 stabilisce una serie di impegni per il progettista, al fine di limitare i fabbisogni energetici per la climatizzazione estiva e di contenere la temperatura interna degli ambienti, nel caso di edifici di nuova costruzione e nel caso di ristrutturazioni di edifici esistenti di cui all'articolo 3, comma 2, lettere a), b) e c), numero 1), del decreto legislativo, questo ultimo limitatamente alle ristrutturazioni totali . 15. Il comma 19 prevede che al fine di limitare i fabbisogni energetici per la climatizzazione estiva e di contenere la temperatura interna degli ambienti, nel caso di edifici di nuova costruzione e nel caso di ristrutturazioni di edifici esistenti di cui 44 di 137


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all'articolo 3, comma 2, lettere a), b) e c), numero 1), questo ultimo limitatamente alle ristrutturazioni totali, del dlgs 192/2005, è resa obbligatoria la presenza di sistemi schermanti esterni. Qualora se ne dimostri la non convenienza in termini tecnicoeconomici, detti sistemi possono essere omessi in presenza di superfici vetrate con fattore solare (UNI EN 410) minore o uguale a 0,5. Tale valutazione deve essere evidenziata nella relazione tecnica attestante la rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli edifici e relativi impianti termici come previsto dal comma 25 dell’articolo 4 del presente Dpr. Sono comunque esclusi dall’obbligo dei suddetti sistemi schermanti esterni : Edifici adibiti ad attività sportive, difici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili. 16. Il comma 20 prevede che il progettista, al fine di limitare i fabbisogni energetici per la climatizzazione estiva e di contenere la temperatura interna degli ambienti, valuta puntualmente e documenta l'efficacia dei sistemi filtranti o schermanti delle superfici vetrate, tali da ridurre l'apporto di calore per irraggiamento solare. Gli eventuali impedimenti di natura tecnica ed economica all'utilizzo dei predetti sistemi devono essere evidenziati nella relazione tecnica di cui al comma 25. La predetta valutazione può essere omessa in presenza di superfici vetrate con fattore solare (UNI EN 410) minore o uguale a 0,5. Sono comunque esclusi dall’obbligo: Edifici adibiti ad attività sportive, Edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili. 17. Secondo il comma 21 per tutti gli edifici e gli impianti termici nuovi o ristrutturati, e' prescritta l'installazione di dispositivi per la regolazione automatica della temperatura ambiente nei singoli locali o nelle singole zone aventi caratteristiche di uso ed esposizioni uniformi al fine di non determinare sovrariscaldamento per effetto degli apporti solari e degli apporti gratuiti interni. Questi sistemi di regolazione sono aggiuntivi a quelli previsti dall’articolo 7 del dpr 412/1993 ( parzialmente abrogato come visto nel paragrafo precedente del presente commento) 18. Secondo il comma 22 nel caso di edifici di nuova costruzione o in occasione di nuova installazione di impianti termici o di ristrutturazione degli impianti termici esistenti, l'impianto di produzione di energia termica deve essere progettato e realizzato in modo da coprire almeno il 50 per cento del fabbisogno annuo di energia primaria richiesta per la produzione di acqua calda sanitaria con l'utilizzo delle predette fonti di energia. Tale limite e' ridotto al 20 per cento per gli edifici situati nei centri storici. Tale impegno vale per tutte le tipologie di edifici classificate dal dpr 412/1993. Ci vorrà però un successivo Dpr dovranno essere definite le modalità applicative degli obblighi di cui al comma 22, le prescrizioni minime, le caratteristiche tecniche e costruttive degli impianti di produzione di energia termica ed elettrica con l'utilizzo di fonti rinnovabili, sono precisate, in relazione alle dimensioni e alle destinazioni d'uso degli edifici . 19. Secondo il comma 24 è obbligatoria la predisposizione delle opere, riguardanti l'involucro dell'edificio e gli impianti, necessarie a favorire il collegamento a reti di teleriscaldamento, nel caso di presenza di tratte di rete ad una distanza inferiore a metri 1.000 ovvero in presenza di progetti approvati nell'ambito di opportuni strumenti pianificatori, nel caso di nuova costruzione di edifici pubblici e privati e di ristrutturazione degli stessi intesa: come • ristrutturazione integrale degli elementi edilizi costituenti l'involucro di edifici esistenti di superficie utile superiore a 1000 metri quadrati; • demolizione e ricostruzione in manutenzione straordinaria di edifici esistenti di superficie utile superiore a 1000 metri quadrati

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20. Il comma 26 definisce le norme tecniche di riferimento per i calcoli e le verifiche necessari al rispetto del presente Dpr . 21. Il comma 27 definisce l’elenco degli elementi da prendere in considerazione per il calcolo rigoroso della prestazione energetica dell’edificio. RELAZIONE TECNICA Il comma 25 dell’articolo 4 prevede che il progettista dovrà inserire i calcoli e le verifiche previste dall’articolo 4 del presente Dpr ( come più volte evidenziato nel paragrafo precedente del presente commento) presente articolo nella relazione attestante la rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli edifici e relativi impianti termici. Tale documentazione costituisce attuazione dell’obbligo già previsto dal comma 1 dell’articolo 28 della legge 10/1991 e sostituisce quanto previsto dai commi 3 e 4 di detto articolo e deve essere depositata presso le amministrazioni competenti da parte del proprietario dell'edificio, o chi ne ha titolo, in doppia copia, insieme alla denuncia dell'inizio dei lavori relativi alle opere relative ad impianti ed edifici per il risparmio energetico di cui agli articoli 25 e 26 della stessa legge 10/1991. Schemi e modalità di riferimento per la compilazione delle relazioni tecniche sono riportati nell'allegato E al dlgs 192/2005. Relativamente all’obbligo già previsto dal comma 7 articolo 26 legge 10/1991 (promozione uso fonti rinnovabili negli edifici pubblici o ad uso pubblico) ed al fine di una sua più estesa applicazione negli enti soggetti all'obbligo di cui all'articolo 19 legge 10/1991 ( nomina Energy manager), la relazione tecnica di cui sopra dovrà essere obbligatoriamente integrata attraverso attestazione di verifica sulla applicazione della norma predetta a tale fine redatta dal Responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia nominato. REGIME TRANSITORIO IN ATTESA DELLA NORMATIVA REGIONALE Ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo, le disposizioni del presente decreto si applicano per le regioni e province autonome che non abbiano ancora provveduto ad adottare propri provvedimenti in applicazione della direttiva 2002/91/CE (sul rendimento energetico nell'edilizia) e comunque fino alla data di entrata in vigore dei predetti provvedimenti regionali. Si tratta della c.d. clausola di cedevolezza ex comma articolo 117 della Costituzione secondo il quale le Regioni, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette all’attuazione e alla esecuzione degli accordi internazionali e degli atti della UE nel rispetto delle procedure di legge statali. Si veda in tal senso il comma 8 articolo 11 della legge 11/2005 (Norme generali sulla partecipazione dell’Italia al processo normativo dell’Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari) secondo il quale: “ 8. In relazione a quanto disposto dall’articolo 117, quinto comma, della Costituzione, gli atti normativi di cui al presente articolo possono essere adottati nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome al fine di porre rimedio all’eventuale inerzia dei suddetti enti nel dare attuazione a norme comunitarie. In tale caso, gli atti normativi statali adottati si applicano, per le regioni e le province autonome nelle quali non sia ancora in vigore la propria normativa di attuazione, a decorrere dalla scadenza del termine stabilito per l’attuazione della rispettiva normativa comunitaria, perdono comunque efficacia dalla data di entrata in vigore della normativa di attuazione di ciascuna regione e provincia autonoma e recano l’esplicita indicazione della natura sostitutiva del potere esercitato e del carattere cedevole delle disposizioni in essi contenute. I

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predetti atti normativi sono sottoposti al preventivo esame della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano�.

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CRITERI STATALI PER LA OMOGENEITA’ DELLE NORME REGIONALI Per promuovere la tutela degli interessi degli utenti attraverso una applicazione omogenea della predetta norma sull'intero territorio nazionale, nel disciplinare la materia le regioni possono: 1. definire metodologie di calcolo della prestazione energetica degli edifici, diverse da quelle di cui al comma 1 dell'articolo 3 ma che trovino in queste stesse metodologie indirizzo e riferimento; 2. fissare requisiti minimi di efficienza energetica più rigorosi attraverso la definizione di valori prestazionali e prescrittivi minimi inferiori a quelli di cui all'articolo 4, tenendo conto delle valutazioni tecnico-economiche concernenti i costi di costruzione e di gestione dell'edificio, delle problematiche ambientali e dei costi posti a carico dei cittadini con le misure adottate, con particolare attenzione alle ristrutturazioni e al contesto socioeconomico territoriale. Ai fini di cui sopra , le regioni e le province autonome che alla data di entrata in vigore del presente decreto abbiano già provveduto al recepimento della direttiva 2002/91/CE adottano misure atte a favorire un graduale ravvicinamento dei propri provvedimenti. In tale direzione potranno essere prese come riferimento Le linee Guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici,approvate d'intesa con la Conferenza unificata Stato – Regioni – Città .

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Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici Decreto Ministero Sviluppo Economico 26 giugno 2009 “Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici”. (09A07900) (GU n. 158 del 10-72009 ) TESTO DELLE LINEE GUIDA Vedi : http://gazzette.comune.jesi.an.it/2009/158/1.htm FINALITA’ DELLE LINEE GUIDA Il presente decreto costituisce attuazione di quanto previsto dal dlgs 192/2005 (Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia) non solo per il comma 9 dell’articolo 6 del dlgs ( che prevede appunto la emanazione delle presenti Linee guida) ma anche del comma 1 articolo 5 sempre del dlgs che prevede misure di cooperazione , in particolare con le Regioni, promosse dal Governo al fine di : a) favorire l'integrazione della questione energetico ambientale nelle diverse politiche di settore; b) sviluppare e qualificare i servizi energetici di pubblica utilità; c) favorire la realizzazione di un sistema di ispezione degli impianti all'interno degli edifici, minimizzando l'impatto e i costi di queste attività sugli utenti finali; d) sviluppare un sistema per un'applicazione integrata ed omogenea su tutto il territorio nazionale della normativa; e) predispone progetti mirati, atti a favorire la qualificazione professionale e l'occupazione. Le presenti Linee guida quindi devono essere lette come integrative anche del Dpr 59/2009 ( per un commento vedi: ) che esplicitamente cita le linee guida quale strumento di omogeneizzazione delle norme regionali in materia di certificazione energetica degli edifici . LINEE GUIDA NAZIONALI PER LA CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI Sono riportate in allegato A le Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici, di seguito Linee guida. In particolare le linee guida definiscono con precisione le tipologie di unità immobiliari soggette a certificazione energetica . Al punto 2 dell’All. A del decreto in esame, è previsto che il decreto legislativo sulla certificazione energetica si applica a tutti gli edifici delle categorie ex Dpr 412/1993( disciplina impianti termici) , indipendentemente dalla presenza o meno di uno o più impianti tecnici esplicitamente od evidentemente dedicati ad uno dei servizi energetici di cui è previsto il calcolo delle prestazioni. Si sottolinea che tra le categorie predette non rientrano box, cantine, autorimesse, parcheggi multipiano, depositi, strutture stagionali a protezione degli impianti sportivi, ecc. se non limitatamente alle porzioni eventualmente adibite ad uffici e assimilabili, purché scorporabili agli effetti dell’isolamento termico. Quindi riprendendo l’artico 3 del sopra citato Dpr 412/1993 le categorie soggette a certificazione energetica ( salvo quelle escluse secondo il dlgs 192/2005 come modificato dal dlgs 311/2006 , per il quale vedi apposito paragrafo del commento: http://www.amministrativo.it/ambiente/osservatorio.php?num=794&categoria=Energia) • edifici adibiti a residenza e assimilabili (tra cui case private, case vacanze, conventi, caserme, alberghi ecc. ecc.); 49 di 137


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edifici adibiti a uffici o assimilabili; edifici adibiti a ospedali, cliniche, case di cura o assimilabili; edifici adibiti ad attività ricreative o di culto (cinema, teatri, sale mostre, musei, biblioteche, bar, ristoranti, sale da ballo); • edifici adibiti ad attività commerciali e assimilabili; • edifici adibiti ad attività sportive; • edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli. Nel caso di edifici esistenti nei quali coesistono porzioni di immobile adibite ad usi diversi (residenziale ed altri usi) qualora non fosse tecnicamente possibile trattare separatamente le diverse zone termiche, l’edificio è valutato e classificato in base alla destinazione d’uso prevalente in termini di volume riscaldato. AUTODICHIARAZIONE Il punto 9 dell’All. A al presente decreto, per immobili di superficie utile inferiore o uguale a 1000 mq, stabilisce che il proprietario “consapevole della scadente qualità energetica dell’immobile”, anziché dotarlo dell’ACE, può ricorrere ad un’autodichiarazione in cui afferma che: • l’edificio è di classe energetica G(cioè la classe con il peggior rendimento energetico assoluto ( vedi classificazione ex allegato 4 integrativo dell’allegato A al presente decreto); • i costi per la gestione energetica dell’edificio sono molto alti. Secondo il Consiglio Nazionale del Notariato documento del 3/8/2009 ,la predetta autodichiarazione costituisce un’alternativa alla dotazione dell’attestato di certificazione energatica da rendere in sede di trasferimento dell’immobile

ALLEGATI AD INTEGRAZIONE DELLE LINEE GUIDA L’allegato A è ulteriormente integrato dai seguenti allegati : allegato 1 : Indicazioni per il calcolo della prestazione energetica di edifici non dotati di impianto di climatizzazione invernale e/o di produzione di acqua calda sanitaria allegato 2: Schema di procedura semplificata per la determinazione dell'indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale dell'edificio. Allegato 3: Tabella riepilogativa sull’utilizzo delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche in relazione agli edifici interessati e ai servizi energetici da valutare ai fini della certificazione energetica. Allegato 4 : Sistema di classificazione nazionale concernente la climatizzazione invernale degli edifici e la produzione di acqua calda sanitaria Allegato 5: attestato di qualificazione energetica da leggere in modo integrato con la relazione tecnica ex dpr 59/2009(vedi http://www.amministrativo.it/ambiente/osservatorio.php?num=1336&categoria=Energia ) Allegato 6 : attestato di certificazione energetica per edifici resindenziali Allegato 7: attestato di certificazione energetica per edifici non residenziali Secondo il Consiglio Nazionale del Notariato (documento del 3/8/2009 in attuazione di quanto previsto dal comma 1-ter dell’art. 11 dlgs 912/2005, gli Attestati di Qualificazione Energetica fino ad ora utilizzati perderanno la loro efficacia trascorsi dodici mesi dall'emanazione delle Linee guida nazionali, e pertanto dal 26 giugno 2010 la certificazione energetica degli edifici sarà affidata esclusivamente ai modelli di ACE per come predisposti all’Allegato 6 del decreto. Fino a questa data, in sostanza, gli immobili già dotati dell’AQE potranno continuare a circolare con tale 50 di 137


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Attestato, ma dal 26 giugno 2010 qualora si debba procedere al trasferimento a titolo oneroso dell’immobile che fu dotato di AQE, si dovrà procedere alla sostituzione del predetto Attestato ormai inefficace ai fini della dotazione, con un nuovo documento - ACE - redatto secondo le indicazioni contenute nel punto 8 dell’All. A ed in base al modello di cui all’All. 6, che si differenzia dall’AQE essenzialmente per due elementi: • L’indicazione della classe energetica dell’edificio, che manca nell’AQE; • Il Soggetto certificatore, che non potrà più essere un soggetto coinvolto nella proprietà, ovvero nella progettazione o realizzazione dell'edificio, ma al contrario dovrà essere un soggetto imparziale ed indipendente e di ciò ne dovrà dare conto nell’ACE stesso (si veda all’ALL. 6, il punto 14 delle presenti Linee guida). Tale dichiarazione assume rilevanza anche penale ai sensi degli artt. 359 e 481 c.p. La redazione del documento ACE avviene sotto l’esclusiva responsabilità del soggetto certificatore competente. Gli attuali AQE devono essere utilizzati in ogni caso dal soggetto certificatore per la redazione dell’ACE, unitamente alle risultanze di un’eventuale diagnosi energetica che sia già stata compiuta sull’immobile (punto 8 ALL. A delle presenti linee guida). Nulla cambia per il costruttore, il quale rimane in ogni caso soggetto alla sanzione di cui all’art. 15 co. 7 del decreto 192/2005 nell’ipotesi in cui ometta di consegnare l’ACE contestualmente alla consegna dell’immobile, secondo tale norma il costruttore che non consegna al proprietario, contestualmente all'immobile, l'originale della certificazione energetica è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 5000 euro e non superiore a 30000 euro REGIME DI APPLICABILITA’ TRANSITORIA DELLE LINEE GUIDA ALLE REGIONI Ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo, le disposizioni contenute nelle Linee guida si applicano per le regioni e province autonome che non abbiano ancora provveduto ad adottare propri strumenti di certificazione energetica degli edifici in applicazione della direttiva 2002/91/CE e comunque sino alla data di entrata in vigore dei predetti strumenti regionali di certificazione energetica degli edifici. Comunque le Regioni dovranno rispettare oltre che i vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario ed i principi fondamentali desumibili dal decreto legislativo e dalla direttiva2002/91/CE, anche i seguenti elementi essenziali del sistema di certificazione degli edifici, desumibili dalle Linee guida di cui all'allegato A e dall’articolo 6 del presente decreto, ed elencati dall’articolo 4 del presente decreto: a) i dati informativi che debbono essere contenuti nell'attestato di certificazione energetica, compresi i dati relativi all'efficienza energetica dell'edificio, i valori vigenti a norma di legge, i valori di riferimento o classi prestazionali che consentano ai cittadini di valutare e raffrontare la prestazione energetica dell'edificio in forma sintetica e anche non tecnica, i suggerimenti e le raccomandazioni in merito agli interventi più significativi ed economicamente convenienti per il miglioramento della predetta prestazione; b) le norme tecniche di riferimento, conformi a quelle sviluppate in ambito europeo e nazionale; c) le metodologie di calcolo della prestazione energetica degli edifici, compresi i metodi semplificati finalizzati a minimizzare gli oneri a carico dei cittadini, tenuto conto delle norme di riferimento. d) la validità temporale massima dell'attestato di qualificazione energetica; e) le prescrizioni relative all'aggiornamento dell'attestato in relazione ad ogni intervento che migliori la prestazione energetica dell'edificio o ad ogni operazione 51 di 137


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di controllo che accerti il degrado della prestazione medesima, di entita' significativa f) i requisiti professionali e i criteri per assicurare la qualificazione e l'indipendenza dei soggetti preposti alla certificazione energetica degli edifici ( il dpr non è ancora stato emanato Le regioni e le province autonome che alla data del presente decreto abbiano già provveduto al recepimento della direttiva 2002/91/CE adottano misure atte a favorire un graduale ravvicinamento dei propri strumenti regionali di certificazione energetica degli edifici alle Linee guida. Le regioni e le province autonome provvedono affinché sia assicurata la coerenza dei loro provvedimenti con i suddetti elementi essenziali. A supporto della migliore attuazione di quanto sopra sarà istituito con apposito provvedimento un Tavolo di confronto e coordinamento stato-regioni , i cui compiti e composizione sono definiti dall’articolo 5 del presente decreto.

REQUISITI DI VERIFICA DEI CERTIFICATORI Come visto nell’elenco sopra riportato per i requisiti professionali e i criteri per assicurare la qualificazione e l’indipendenza dei soggetti preposti alla certificazione energetica degli edifici , il provvedimento attuativo non è ancora stato emanato . Per il regime transitorio si rinvia a quanto previsto dal dlgs 115/2008 (attuazione Direttiva su efficienza usi finali energia, per un commento vedi : http://www.amministrativo.it/ambiente/osservatorio.php?num=1055&categoria=Energia) ; in particolare si veda il paragrafo finale del commento intitolato: “DIAGNOSI ENERGETICHE RACCORDO CON CERTIFICAZIONE EX DLGS ATTUA DIRETTIVA RENDIMENTO ENERGETICO IN E DILIZIA”. VALIDITA’ TEMPORALE ATTESTATI DI QUALIFICAZIONE/CERTIFICAZIONE ENERGETICA Gli attestati di certificazione hanno una validita' temporale massima di dieci anni . Tale validita' non viene inficiata dall'emanazione di provvedimenti di aggiornamento del presente decreto e/o introduttivi della certificazione energetica di ulteriori servizi quali, a titolo esemplificativo, la climatizzazione estiva e l'illuminazione. La validità massima dell'attestato di certificazione di un edificio, di cui sopra , è confermata solo se sono rispettate le prescrizioni normative vigenti per le operazioni di controllo di efficienza energetica, compreso le eventuali conseguenze di adeguamento, degli impianti di climatizzazione asserviti agli edifici, alla luce delle operazioni di controllo e di manutenzione fatte svolgere dal proprietario, conduttore, l'amministratore di condominio, o per essi un terzo. Nel caso di mancato rispetto delle predette disposizioni l'attestato di certificazione decade il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui è prevista la prima scadenza non rispettata per le predette operazioni di controllo di efficienza energetica. INTEGRAZIONI ALL’ATTESTATO DELLA DOCUMENTAZIONE PREVISTA DALLA NORMATIVA PREVIGENTE I libretti di impianto o di centrale di cui all'art. 11, comma 9, del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, sono allegati, in originale o in copia, all'attestato di certificazione energetica. Il libretto di impianto in quanto tale non è stato abrogato dal successivo 52 di 137


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dlgs 192/2005 che ha invece le parti dell’articolo 11 del dpr 412/1993 relative alle modalità di svolgimento dei controlli e al nominativo del responsabile da indicare in detto libretto. AGGIORNAMENTO ATTESTATI DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA L'attestato di certificazione energetica è aggiornato ad ogni intervento di ristrutturazione, edilizio e impiantistico, che modifica la prestazione energetica dell'edificio nei termini seguenti: a) ad ogni intervento migliorativo della prestazione energetica a seguito di interventi di riqualificazione che riguardino almeno il 25% della superficie esterna dell'immobile; b) ad ogni intervento migliorativo della prestazione energetica a seguito di interventi di riqualificazione degli impianti di climatizzazione e di produzione di acqua calda sanitaria che prevedono l'istallazione di sistemi di produzione con rendimenti più alti di almeno 5 punti percentuali rispetto ai sistemi preesistenti; c) ad ogni intervento di ristrutturazione impiantistica o di sostituzione di componenti o apparecchi che, fermo restando il rispetto delle norme vigenti, possa ridurre la prestazione energetica dell'edificio; d) facoltativo in tutti gli altri casi.

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Interventi vari in materia di risparmio energetico e promozione fonti rinnovabili Legge 23 luglio 2009, n. 99 "Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia" (GURI n. 176 del 31 luglio 2009 - Supplemento ordinario n. 136 ) TESTO LEGGE 99/2009 http://www.parlamento.it/parlam/leggi/09099l.htm PIANO STRAORDINARIO PER L'EFFICIENZA E IL RISPARMIO ENERGETICO Secondo il comma dell’articolo 27 della presente legge il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e d'intesa con la Conferenza unificata Stato – Regioni – Città ,predispone un piano straordinario per l'efficienza e il risparmio energetico entro il 31 dicembre 2009 e lo trasmette alla Commissione europea. Il piano straordinario è predisposto con l'apporto della nuova Agenzia Nazionale per la efficienza energetica ( vedi: http://www.amministrativo.it/ambiente/osservatorio.php?num=1055&categoria=Energia ), contiene in particolare: a) misure per favorire il coordinamento e l'armonizzazione tra le funzioni e i compiti in materia di efficienza energetica svolti dallo Stato, dalle regioni, dalle province autonome e dagli enti locali; b) misure volte ad assicurare la promozione di nuova edilizia a rilevante risparmio energetico e la riqualificazione energetica degli edifici esistenti; c) valutazioni di efficacia dei programmi e delle iniziative attuati e in fase di avvio, con definizione di strumenti per la raccolta centralizzata delle informazioni; d) meccanismi e incentivi per l'offerta di servizi energetici da parte di categorie professionali, organismi territoriali, imprese e loro associazioni, ESCO e soggetti fornitori di servizi energetici come definiti dall'articolo 2 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 (vedi : http://www.amministrativo.it/ambiente/osservatorio.php?num=1055&categoria=Energia), e grandi centri commerciali; e) meccanismi e incentivi per lo sviluppo dei sistemi di microcogenerazione e di piccola cogenerazione; f) sostegno e sviluppo della domanda di titoli di efficienza energetica e dei certificati verdi attraverso un ampliamento ed in sostegno della domanda; g) misure di semplificazione amministrativa tali da permettere lo sviluppo reale del mercato della generazione distribuita; h) definizione di indirizzi per l'acquisto e l'installazione di prodotti nuovi e per la sostituzione di prodotti, apparecchiature e processi con sistemi ad alta efficienza, anche estendendo l'applicazione dei certificati bianchi e di standard di efficienza, anche prevedendo forme di detassazione e l'istituzione di fondi di rotazione per il finanziamento tramite terzi nei settori dell'edilizia per uso civile abitativo o terziario, delle infrastrutture, dell'industria e del trasporto; i) misure volte a favorire le piccole e medie imprese e agevolare l'accesso delle medesime all'autoproduzione, con particolare riferimento alla microgenerazione distribuita, all'utilizzo delle migliori tecnologie per l'efficienza energetica e alla cogenerazione.

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CRITERI INDIVIDUAZIONE RISORSE RINNOVABILI E PROCEDURE PER LA SEMPLIFICAZIONE DELL’AUTORIZZAZIONE ALLA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI CHE UTILIZZANO FONTI RINNOVABILI Il comma 16 dell’articolo 27 della presente legge prevede che entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge (15/8/2009), al fine di agevolare e promuovere lo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e d'intesa con la Conferenza unificata Stato – Regioni – Città , con proprio decreto, definisce norme, criteri e procedure standardizzate che le amministrazioni responsabili adottano ai fini dell'individuazione delle risorse rinnovabili disponibili e dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio delle diverse tipologie di impianti che utilizzano le fonti rinnovabili di energia, fatti salvi gli impianti idroelettrici e geotermoelettrici con potenza superiore a 10 MWe. Il decreto stabilisce criteri e meccanismi per migliorare la raccolta e lo scambio delle informazioni. Le norme e le procedure standardizzate sono definite nel rispetto dei princìpi della semplificazione, della certezza e della trasparenza dell'azione amministrativa e della salvaguardia della salute dei cittadini e della tutela ambientale, nonchè nel rispetto delle competenze delle regioni e delle amministrazioni locali. NUOVE MODALITA’ PER IL DISPACCIAMENTO DI ENERGIA ELETTRICA DA FONTI RINNOVABILI Secondo il comma 18 articolo 27 della presente legge allo scopo di rendere più efficiente il sistema di incentivazione delle fonti rinnovabili, l'obbligo, per gli importatori/produttori di energia elettrica di immettere una quota nel sistema nazionale di energia prodotta da fonti rinnovabili (ex articolo 11 dlgs 79/1999), è trasferito ai soggetti che concludono con la società Terna Spa uno o più contratti di dispacciamento di energia elettrica in prelievo ai sensi della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 9 giugno 2006, n. 111/06 (vedi http://www.autorita.energia.it/docs/06/111-06.htm ). Secondo l’articolo 11 del dlgs 79/1999 (Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica) la percentuale di energia da fonti rinnovabili che devono immettere sul mercato gli importatori e i soggetti responsabili degli impianti che, in ciascun anno, importano o producono energia elettrica da fonti non rinnovabili , si calcola sulla differenza tra : 1. totale delle importazioni e produzioni di energia elettrica – 2. energia prodotta da cogenerazione, dagli autoconsumi di centrale e dalle esportazioni, che eccede i 100 GWh. Il dlgs 387/2003 (vedi: http://www.amministrativo.it/ambiente/osservatorio.php?num=660&categoria=Energia) ha incrementato dal 2 al 2,35% la percentuale di cui al suddetto articolo 11 dlgs 79/1999. PROCEDURE SEMPLIFICATE PER LA MICROCOGENERAZIONE Il comma 20 dell’articolo 27 della presente legge fa riferimento alla installazione e l'esercizio di unità di microcogenerazione cioè unità di cogenerazione con una capacita' di generazione massima inferiore a 50 kWe (vedi dlgs 20/2007 : Attuazione della direttiva 2004/8/CE sulla promozione della cogenerazione;vedi:(http://www.amministrativo.it/ambiente/osservatorio.php?num=801&categoria=Energia) Il suddetto comma 20 prevede che tali unità di micro cogenerazione siano assoggettati alla sola comunicazione da presentare alla autorità competente ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

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L'installazione e l'esercizio di unità di piccola cogenerazione, sono assoggettati alla disciplina della denuncia di inizio attività di cui agli articoli 22 e 23 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 ( così come sostituiti dal dlgs 301/2002 per il nuovo testo degli articoli 22 e 23 vedi: http://gazzette.comune.jesi.an.it/2003/16/1.htm). MAGGIORANZA ASSEMBLEA CONDOMINI PER INTERVENTI RISPARMIO ENERGETICO Il comma 22 articolo 27 della presente legge integra il comma 2 articolo 26 della legge 10/1991(già modificato dal dlgs 311/2006; vedi :http://www.amministrativo.it/ambiente/osservatorio.php? num=794&categoria=Energia) . In base alla nuova modifica per gli interventi in parti comuni di edifici volti al risparmio energetico e all’utilizzo delle fonti rinnovabili sono valide le decisioni prese a maggioranza semplice delle quote millesimali rappresentate dagli intervenuti in assemblea. DELEGA RIFORMA NORMATIVA IN MATERIA DI RICERCA E COLTIVAZIONE RISORSE GEOTERMICHE Il comma 28 dell’articolo 27 della legge in esame prevede che il Governo è delegato ad adottare, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge (15/8/2009), su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, uno o più decreti legislativi al fine di determinare un nuovo assetto della normativa in materia di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche che garantisca, in un contesto di sviluppo sostenibile del settore e assicurando la protezione ambientale, un regime concorrenziale per l'utilizzo delle risorse geotermiche ad alta temperatura e che semplifichi i procedimenti amministrativi per l'utilizzo delle risorse geotermiche a bassa e media temperatura. La delega è esercitata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, e con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi: a) garantire, in coerenza l'allineamento delle scadenze delle concessioni in essere facendo salvi gli accordi intercorsi tra regioni ed operatori, gli investimenti programmati e i diritti acquisiti; b) stabilire i requisiti organizzativi e finanziari da prendere a riferimento per lo svolgimento, da parte delle regioni, delle procedure concorrenziali ad evidenza pubblica per l'assegnazione di nuovi permessi di ricerca e per il rilascio di nuove concessioni per la coltivazione di risorse geotermiche ad alta temperatura; c) individuare i criteri per determinare, senza oneri nè diretti nè indiretti per la finanza pubblica, l'indennizzo del concessionario uscente relativamente alla valorizzazione dei beni e degli investimenti funzionali all'esercizio delle attività oggetto di permesso o concessione, nel caso di subentro di un nuovo soggetto imprenditoriale; d) definire procedure semplificate per lo sfruttamento del gradiente geotermico o di fluidi geotermici a bassa e media temperatura; e) abrogare regolamenti e norme statali in materia di ricerca e coltivazione di risorse geotermiche incompatibili con la nuova normativa. La nuova normativa sostituirà in gran parte la legge 896/1986 : legge quadro sulla geotermia ( per il testo di questa ultima vedi: http://www.italgiure.giustizia.it/nir/lexs/1986/lexs_297082.html) Il comma 40 dell’articolo 27 della presente legge modifica in varie parti la sopra citata legge 9 dicembre 1986, n. 896 (disciplina ricerca e coltivazione risorse geotermiche) , in particolare prevede che l'esecuzione dei pozzi di profondità fino a 400 metri per ricerca, estrazione e utilizzazione di 56 di 137


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acque calde, comprese quelle sgorganti da sorgenti, per potenza termica complessiva non superiore a 2.000 chilowatt termici, anche per eventuale produzione di energia elettrica con impianti a ciclo binario ad emissione nulla, è autorizzata dalla regione territorialmente competente con le modalità previste dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici, di cui al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 NUOVA DISCIPLINA PER IMPIANTI DI PRODUZIONE CALORE DA GEOTERMIA Il comma 39 articolo 27 della presente legge stabilisce che entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge (15/8/2009), il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di intesa con la Conferenza unificata Stato Regioni Città , emana un decreto volto a definire le prescrizioni relative alla posa in opera degli impianti di produzione di calore da risorsa geotermica, ovvero sonde geotermiche, destinati al riscaldamento e alla climatizzazione di edifici, per cui è necessaria la sola dichiarazione di inizio attività. VIA IMPIANTI EOLICI L’articolo 42 della presente legge , modificando l’allegato II alla parte seconda del dlgs 152/2006 (TU ambiente) inserisce nelle categorie di opere sottoponibili a VIA statale gli impianti eolici per la produzione di energia elettrica ubicati in mare . A tal fine il comma 3 di detto articolo 42 precisa che in relazione ai progetti di impianti eolici ubicati in mare le procedure di valutazione di impatto ambientale avviate prima della data di entrata in vigore della presente legge sono concluse ai sensi delle norme vigenti al momento del loro avvio. Per le medesime procedure avviate prima della data di entrata in vigore della presente legge è fatta salva la facoltà dei proponenti di richiedere al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, che la procedura di valutazione di impatto ambientale sia svolta in sede statale coma da innovazione ora introdotta L’articolo 42 della presente legge modifica l’allegato III alla parte seconda del dlgs 152/2006 (TU ambiente) precisando che gli impianti eolici soggetti a VIA regionale sono quelli sulla terraferma. LIMITI DI POTENZA PER L’ASSOGGETTABILITA’ A VIA DEGLI IMPIANTI EOLICI E IMPIANTI INDUSTRIALI DI RECUPERO CALORE Il comma 43 dell’articolo 27 della presente legge modifica alcune voci dell’allegato IV alla parte II del dlgs 152/2006 che contiene l’elenco delle categorie di opere sottoponibili a procedure di verifica ai fini della VIA di competenza delle Regioni. In particolare le novità sono le seguenti : a) al numero 2, lettera c), dopo le parole: «impianti industriali non termici per la produzione di energia, vapore ed acqua calda» sono aggiunte le seguenti: «con potenza complessiva superiore a 1 MW»; b) al numero 2, lettera e), dopo le parole: «impianti industriali per la produzione di energia mediante lo sfruttamento del vento» sono aggiunte le seguenti: «con potenza complessiva superiore a 1 MW». NUOVI COMPITI DELL’AUTORITA’ PER L’ENERGIA L’articolo 28 , modificando il comma 12 articolo unico della legge 239/2004 ( legge di riordino del settore energetico) prevede che l'Autorità per l'energia elettrica e il gas riferisca, sullo stato del 57 di 137


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mercato dell'energia elettrica e del gas naturale e sullo stato di utilizzo ed integrazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, anche in relazione ai seguenti obiettivi generali di politica energetica del Paese: 1. assicurare l'economicità dell'energia offerta ai clienti finali e le condizioni di non discriminazione degli operatori nel territorio nazionale, anche al fine di promuovere la competitività del sistema economico del Paese nel contesto europeo e internazionale 2. tutelare gli utenti-consumatori, con particolare riferimento alle famiglie che versano in condizioni economiche disagiate RISOLUZIONE ANTICIPATA CONVENZIONE CIP 92 La delibera CIP 6/92 stabiliva condizioni tecniche generali per l'assimilabilità a fonte rinnovabile di vari combustibili come i rifiuti al fine di ottenere gli incentivi che erano previsti anche per le fonti rinnovabili vere e proprie. Il comma 20 dell’articolo 30 della legge 99/2009 entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas propone al Ministro dello sviluppo economico adeguati meccanismi per la risoluzione anticipata delle convenzioni CIP 6/92, da disporre con decreti del medesimo Ministro, con i produttori che volontariamente aderiscono a detti meccanismi. Gli oneri derivanti dalla risoluzione anticipata da liquidare ai produttori aderenti devono essere inferiori a quelli che si realizzerebbero nei casi in cui non si risolvano le convenzioni. ISTITUZIONE DELL'AGENZIA NAZIONALE PER LE NUOVE TECNOLOGIE, L'ENERGIA E LO SVILUPPO ECONOMICO SOSTENIBILE – ENEA L'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) è un ente di diritto pubblico, sotto la vigilanza del Ministero dello Sviluppo Economico, finalizzato alla ricerca e all'innovazione tecnologica nonchè alla prestazione di servizi avanzati nei settori dell'energia, con particolare riguardo al settore nucleare, e dello sviluppo economico sostenibile. L'Agenzia opera in piena autonomia per lo svolgimento delle funzioni istituzionali ad essa assegnate, sulla base degli indirizzi definiti dal Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. L'Agenzia svolge le rispettive funzioni con le risorse finanziarie, strumentali e di personale dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA) di cui al decreto legislativo 3 settembre 2003, n. 257 , che, a decorrere dalla data di insediamento dei commissari di cui al comma 5 del presente articolo, è soppresso. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentite le Commissioni parlamentari competenti, che si esprimono entro venti giorni dalla data di trasmissione, sono determinati, in coerenza con obiettivi di funzionalità, efficienza ed economicità, le specifiche funzioni, gli organi di amministrazione e di controllo, la sede, le modalità di costituzione e di funzionamento e le procedure per la definizione e l'attuazione dei programmi per l'assunzione e l'utilizzo del personale, nel rispetto del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto degli enti di ricerca e della normativa vigente, nonchè per l'erogazione delle risorse dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA). In sede di adozione di tale decreto si tiene conto dei risparmi 58 di 137


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conseguenti alla razionalizzazione delle funzioni amministrative, anche attraverso l'eliminazione delle duplicazioni organizzative e funzionali, e al minor fabbisogno di risorse strumentali e logistiche. Per garantire l'ordinaria amministrazione e lo svolgimento delle attività istituzionali fino all'avvio del funzionamento dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nomina un commissario e due subcommissari. PROMOZIONE DELL'INNOVAZIONE NEL SETTORE ENERGETICO Al fine di promuovere la ricerca e la sperimentazione nel settore energetico, con particolare riferimento allo sviluppo della generazione distribuita di energia e di nuove tecnologie per l'efficienza energetica, è stipulata un'apposita convenzione tra l'Agenzia per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa, il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nella quale sono individuate le risorse della stessa Agenzia disponibili per la realizzazione del piano di cui al terzo periodo del presente comma, per ciascun anno del triennio. La convenzione è approvata con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Per i fini di cui al presente comma il CIPE, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, provvede all'approvazione di un piano operativo che definisce obiettivi specifici, priorità, modalità di utilizzo delle risorse e tipologia dei soggetti esecutori. Il piano di cui sopra persegue, tra le altre, le seguenti finalità di adozione di misure di sostegno e finanziamento per la promozione di interventi innovativi nel settore della generazione di energia di piccola taglia, in particolare da fonte rinnovabile, nonchè in materia di risparmio ed efficienza energetica e micro cogenerazione. VALORIZZAZIONE AMBIENTALE DEGLI IMMOBILI MILITARI E PENITENZIARI) Il Ministero della difesa, nel rispetto del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, allo scopo di soddisfare le proprie esigenze energetiche, nonché per conseguire significative misure di contenimento degli oneri connessi e delle spese per la gestione delle aree interessate, può, fatti salvi i diritti dei terzi, affidare in concessione o in locazione, o utilizzare direttamente, in tutto o in parte, i siti militari, le infrastrutture e i beni del demanio militare o a qualunque titolo in uso o in dotazione alle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, con la finalità di installare impianti energetici destinati al miglioramento del quadro di approvvigionamento strategico dell'energia, della sicurezza e dell'affidabilità del sistema, nonché della flessibilità e della diversificazione dell'offerta, nel quadro degli obiettivi comunitari in materia di energia e ambiente. Resta ferma l'appartenenza al demanio dello Stato.

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Informazioni da parte di produttori/importatori sul mix di fonti per produrre energia elettrica e sull’impatto ambientale delle stesse Decreto Ministero Sviluppo Economico 31 luglio 2009 Criteri e modalità per la fornitura ai clienti finali delle informazioni sulla composizione del mix energetico utilizzato per la produzione dell'energia elettrica fornita, nonché sull'impatto ambientale della produzione. (09A10169) (GU n. 196 del 25-8-2009 ) TESTO DECRETO MINISTERIALE http://gazzette.comune.jesi.an.it/2009/196/4.htm ATTTUAZIONE DECRETO LEGGE 73/2007 Il presente decreto ministeriali costituisce attuazione del decreto legge 73/2007 convertito in legge 125/2007: http://www.amministrativo.it/ambiente/osservatorio.php?num=810&categoria=Energia INFORMAZIONI AI CLIENTI FINALI Le imprese di vendita di energia elettrica sono tenute a rendere disponibili ai clienti finali le informazioni sulla composizione del mix energetico e sull’impatto ambientale della produzione, includendole nel materiale promozionale reso disponibile al cliente in fase pre-contrattuale e nelle schede di confrontabilità consegnate ai clienti alimentati in bassa tensione al momento della sottoscrizione del contratto. Le informazioni relative al mix energetico dell'energia elettrica venduta, con riferimento a ciascuno dei due anni precedenti, devono essere riportate nei siti internet delle imprese di vendita entro il 31 maggio di ogni anno, a decorrere dall'anno 2010, nonché, con frequenza almeno quadrimestrale, nei documenti di fatturazione trasmessi a ciascun cliente finale, uniformandosi agli schemi riportati all'Allegato 1 al presente decreto. Le imprese di vendita indicano ai propri clienti finali le informazioni sull'impatto ambientale della produzione di energia elettrica e sul risparmio energetico (vedi paragrafo successivo presente commento) , nonché eventuali ulteriori fonti informative terze e indipendenti indicanti informazioni sulle possibili azioni che i medesimi clienti possono attuare al fine di conseguire risparmi negli usi finali di energia. INFORMAZIONI SULL'IMPATTO AMBIENTALE DELLA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA E SUL RISPARMIO ENERGETICO Il Ministero dello Sviluppo Economico, anche avvalendosi del GSE (Gestore servizi elettrici : http:// www.gse.it/Pagine/default.aspx) e di Terna (http://www.terna.it/Default.aspx), e Ministero Ambiente, anche con l’Ispra (http://www.amministrativo.it/ambiente/osservatorio.php?num=1089&categoria=Vigilanza ), individuano e indicano sui propri siti internet i principali riferimenti, compresi documenti, siti internet o numeri verdi di istituzioni qualificate, recanti informazioni sull'impatto ambientale della produzione di energia elettrica, nonché informazioni utili per la promozione, da parte dei clienti finali, di azioni finalizzate al risparmio energetico. A decorrere dal 2012, le imprese di vendita sono tenute ad indicare la quota di energia elettrica venduta nell'anno precedente derivante da produzione di energia elettrica da cogenerazione ad alto rendimento ai sensi del dlgs 20/2007(http://www.amministrativo.it/ambiente/osservatorio.php?num=801&categoria=Energia) secondo modalità definite e pubblicate sul proprio sito internet dal GSE. A tal fine, entro il 31 marzo 2010, il GSE definisce e propone al Ministero dello sviluppo economico, per l'approvazione, una procedura relativa al trasferimento da produttori a venditori delle 60 di 137


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certificazioni di origine di energia elettrica prodotta da cogenerazione ad alto rendimento, finalizzata a garantire che tale trasferimento avvenga secondo principi di trasparenza e di tracciabilità, in modo tale che una certificazione di origine risulti sempre nella titolarità di un solo soggetto. Il Ministero dello sviluppo economico ed il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, anche avvalendosi, rispettivamente, del GSE e di ISPRA, sviluppano e diffondono i risultati di studi volti alla valutazione dell'impatto ambientale della produzione di energia elettrica, in cui si tenga conto anche dell'«analisi del ciclo di vita» e dei «costi esterni». I risultati degli studi sull'impatto ambientale sono divulgati al cliente finale utilizzando, tra l'altro, i principali e maggiormente noti al pubblico indicatori di impatto per le emissioni in atmosfera quali, a titolo di esempio, CO2, NOx, SOx e polveri sottili. INFORMAZIONI SULLA COMPOSIZIONE DEL MIX ENERGETICO Le informazioni sulla composizione del mix energetico utilizzato per la produzione di energia elettrica devono basarsi sulla distinzione tra le seguenti fonti: fonti rinnovabili, gas naturale, carbone, prodotti petroliferi, nucleare, altre fonti. La composizione del mix energetico relativo all'energia venduta dalle imprese di vendita, nell'anno di riferimento, deve essere indicata in termini percentuali dell'energia venduta per fonte rispetto all'ammontare di energia elettrica complessivamente venduta dall'impresa nel medesimo anno. Le imprese di vendita comunicano, unitamente alla composizione del mix energetico utilizzato per la produzione dell'energia elettrica da esse venduta in ciascun anno, la composizione del mix energetico medio utilizzato per la produzione dell'energia elettrica immessa nel sistema elettrico nazionale (vedi schema riportato all'Allegato 1, lettera B), con riferimento al medesimo anno. OBBLIGHI GENERALI DI INFORMAZIONE DELLE IMPRESE DI VENDITA SULLE ENERGIA VENDUTA Entro il 31 marzo di ciascun anno, a decorrere dal 2011, le imprese di vendita comunicano al GSE, relativamente all'anno precedente: a) la quantità totale di energia elettrica venduta; b) la quantità di energia elettrica Cip6 (sistemi di incentivi previsto da apposita deliberazione per fonti rinnovabili e assimilate:) di cui il venditore è risultato titolare; c) la quantità di energia elettrica acquistata in Italia tramite contrattazione bilaterale da produttori, al netto dell'energia certificata dal GSE come rinnovabile secondo il paragrafo apposito del presente commento , indicando l'energia elettrica acquistata da ciascun produttore; d) la totale energia elettrica importata indicando: • la totale energia elettrica acquistata all'estero tramite contrattazione bilaterale da produttori esteri indicando, per ciascun produttore, il mix di fonti primarie utilizzate o, laddove non si dispone di informazioni di pubblico dominio in merito al predetto mix, il Paese in cui ha sede il produttore medesimo; • la totale energia elettrica acquistata all'estero tramite mercati organizzati indicando il paese sede di detto mercato; e) l'ammontare di energia elettrica corrispondente alle Garanzie di origine di elettricità prodotta da fonti rinnovabili rilasciate in Paesi esteri, riconosciute dal GSE come corrispondenti all'energia elettrica da fonti rinnovabili effettivamente importata, di cui il venditore è in possesso;

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l'ammontare di energia elettrica corrispondente alle certificazioni di origine nella titolarità del medesimo venditore come risultante dal sistema di certificazione descritto nell’apposito paragrafo del presente commento; g) la quantità di energia elettrica venduta ai clienti finali come prodotta da fonti rinnovabili, specificando le quantità vendute nell'ambito di eventuali differenti offerte contrattuali f)

OBBLIGHI SPECIFICI DI INFORMAZIONE DELLE IMPRESE DI VENDITA SULLA COMPOSIZIONE DEL MIX ENERGETICO UTILIZZATO PER LA PRODUZIONE DELL'ENERGIA ELETTRICA FORNITA, NONCHÉ SULL'IMPATTO AMBIENTALE DELLA PRODUZIONE Nell'anno 2011, con riferimento all'anno precedente, e a decorrere dall'anno 2012, con riferimento a ciascuno dei due anni precedenti, ciascuna impresa di vendita comunica, entro il 31 maggio di ogni anno, ai clienti finali e al GSE, la composizione del mix energetico dell'elettricità da essa venduta sulla base delle fonti (fonti rinnovabili, gas naturale, carbone, prodotti petroliferi, nucleare, altre fonti), ottenuta attribuendo la quantità di energia elettrica alle fonti rinnovabili e alle diverse fonti secondo le modalità indicate ai commi 3 – 4 – 5 dell’articolo 5 del presente decreto ministeriale. CERTIFICAZIONE QUOTA ENERGIA ELETTRICA DA FONTI RINNOVABILI NELLA COMPOSIZIONE DEL MIX ENERGETICO La quota di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili contabilizzata dai produttori ai fini delle determinazioni del proprio mix «complementare» deve essere previamente certificata dal GSE nell'ambito di una procedura, proposta dal medesimo GSE e approvata dal Ministero dello sviluppo economico, sentita l'Autorità, che consenta di: a) certificare l'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili e immessa in rete da ciascun produttore in ciascun anno, qualora la produzione annua sia non inferiore a 1 MWh; b) identificare il soggetto produttore e la tipologia di fonte rinnovabile utilizzata per la produzione di energia elettrica corrispondente alla suddetta certificazione; c) trasferire la certificazione dai produttori ai venditori secondo principi di trasparenza e di tracciabilità dei predetti trasferimenti in maniera tale che una certificazione di origine risulti sempre nella titolarità di un solo soggetto. Ai fini della predetta certificazione, il GSE può avvalersi di procedure esistenti purché rispondenti ai criteri di cui alle lettere a), b) e c). Entro il 30 ottobre 2009 il GSE trasmette, ai fini dell'approvazione, la proposta di procedura di certificazione

MODALITA’ COMUNICATIVE INFORMAZIONI GENERALI E SPECIFICHE Le imprese di vendita trasmettono al GSE le informazioni di cui sopra secondo modalità definite e rese pubbliche dal medesimo GSE entro il 30 aprile 2010. Allorquando non sia possibile, per le imprese di vendita, disporre di dati precisi, esse trasmettono a GSE e ai clienti finali le migliori stime a disposizione e provvedono a comunicare i dati precisi non appena disponibili, sottolineando le eventuali differenze rispetto alle precedenti stime nonché le motivazioni a cui esse sono dovute. 62 di 137


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OBBLIGHI COMUNICATIVI DEL GSE : MIX COMPLEMENTARI DEI SINGOLI PRODUTTORI A decorrere dal 2011, entro il 31 marzo di ogni anno, con riferimento all'anno precedente, il GSE pubblica, anche sul proprio sito internet, il mix «complementare» dei singoli produttori. Si precisa che ciascun produttore determina il mix «complementare» dell'energia elettrica immessa in rete detraendo dal mix iniziale del medesimo produttore la quantità complessiva di certificazioni di produzione da fonte rinnovabile cedute dal produttore a soggetti terzi come risultante dal sistema di certificazione dell’elettricità da fonti rinnovabili nonchè l'energia Cip6. OBBLIGHI COMUNICATIVI DEL GSE: COMPOSIZIONE MIX FONTI PRIMARIE NELL’AMBITO DEL MECCANISMO CIP6 A decorrere dal 2011, entro il 31 marzo di ciascun anno, con riferimento all'anno precedente, il GSE determina e pubblica, anche sul proprio sito internet, la composizione del mix di fonti primarie utilizzato per la produzione di energia elettrica nell'ambito del meccanismo di incentivazione Cip6. Si ricorda che recentemente il meccanismo incentivante per i CIP 6 è stato reintrodotto per gli inceneritori . Per un commento vedi http://www.amministrativo.it/ambiente/osservatorio.php?num=1165&categoria=Energia . In particolare i seguenti due paragrafi del commento appena linkato: - INCENTIVI ALLA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA FONTI RINNOVABILI ESTESI AGLI INCENERITORI E AGLI IMPIANTI DI RECUPERO ENERGETICO DA RIFIUTI - MODALITA’ VALUTAZIONE PERCENTUALE BIODEGRADABILE DEI RIFIUTI PER INCENERITORI OBBLIGHI COMUNICATIVI DEL GSE:STIMA DEL MIX DI FONTI PRIMARIE A decorrere dal 2011, il GSE, in collaborazione con Terna, determina e pubblica una stima del mix di fonti primarie utilizzate per la produzione elettrica, con riferimento all'anno precedente, da ciascun Paese dell'Europa inclusi i Paesi non membri, sulla base di informazioni di pubblico dominio. Il GSE pubblica tali informazioni, unitamente ad un rapporto esplicativo delle valutazioni effettuate, anche sul proprio sito internet, entro il 31 marzo di ciascun anno. OBBLIGHI COMUNICATIVI DEL GSE: MIX ENERGETICO COMPLEMENTARE NAZIONALE A decorrere dal 2011, entro il 30 aprile di ciascun anno, con riferimento all'anno precedente, il GSE, in collaborazione con Terna, determina e pubblica, anche sul proprio sito internet, la composizione del mix energetico «complementare» nazionale, determinato sulla base della totale energia elettrica immessa nel sistema elettrico italiano, inclusa l'energia elettrica importata attribuita alle diverse fonti primarie sulla base della stima della composizione media del parco di produzione europeo, una volta dedotti i complessivi ammontari di certificazioni cedute dai produttori ai venditori nell'ambito del sistema di cui all'art. 3, comma 6 e di Garanzie di Origine, rilasciate in Paesi esteri, riconosciute dal GSE come corrispondenti all'energia elettrica da fonti rinnovabili effettivamente importata in Italia.

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OBBLIGHI COMUNICATIVI DEL GSE: STIMA DEL MIX DI COMBUSTIBILI UTILIZZATO PER LA PRODUZIONE DELL'ENERGIA ELETTRICA IMMESSA NEL SISTEMA ELETTRICO ITALIANO A decorrere dal 2010, entro il 31 marzo di ogni anno, con riferimento a ciascuno dei due anni precedenti, il GSE, in collaborazione con Terna, determina e pubblica, anche sul proprio sito internet, una stima del mix di combustibili utilizzato per la produzione dell'energia elettrica immessa nel sistema elettrico italiano, secondo lo schema riportato all'Allegato 1, lettera B) al presente decreto, includendo nella valutazione anche l'energia elettrica importata e attribuita alle diverse fonti primarie sulla base di una stima della composizione media del parco di produzione europeo.

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Piano nazionale edilizia abitativa e risparmio energetico nella edilizia DPCM 16 luglio 2009 Piano nazionale di edilizia abitativa. (09A10095) (GU n. 191 del 19-8-2009 ) TESTO DPCM 16-7-09 http://gazzette.comune.jesi.an.it/2009/191/2.htm ACCORDI DI PROGRAMMA E INFRASTRUTTURE STRATEGICHE Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti promuove con le regioni ed i comuni, sulla base delle procedure attuative previste dal Dpcm in esame , la sottoscrizione di appositi accordi di programma al fine di concentrare gli interventi sull'effettiva richiesta abitativa nei singoli contesti, rapportati alla dimensione fisica e demografica del territorio di riferimento attraverso la realizzazione di programmi integrati di promozione di edilizia residenziale anche sociale e di riqualificazione urbana, caratterizzati da elevati livelli di vivibilità, salubrità, sicurezza e sostenibilità ambientale ed energetica, anche attraverso la risoluzione di problemi di mobilità, promuovendo e valorizzando la partecipazione di soggetti pubblici e privati. LINEE DI INDIRIZZO PER LA SELEZIONE DEGLI INTERVENTI La selezione degli interventi, oggetto degli accordi di cui sopra è effettuata nel rispetto , tra gli altri dei seguenti criteri di carattere generale: • fattibilità urbanistica e rapida cantierabilità; • perseguimento di livelli elevati di efficienza energetica e sostenibilità ambientale secondo le migliori tecnologie disponibili.

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PARTE II ULTIME NOVITA’ NORMATIVE IN MATERIA DI EFFETTO SERRA

SEZIONE 1 PARTE II : NORMATIVA EUROPEA Sintesi della Normativa UE descritta nella Sezione 1 Parte II Con i documenti e i provvedimenti descritti nella presente sezione del presente dossier sono approvati: 1. gli indirizzi della Commissione UE in vista dell’apertura dei negoziati sul clima per la fine del 2009 a Copenaghen . Il documento definisce proposte concrete a tal fine e affronta tre punti cruciali: obiettivi e azioni; finanziamento; creazione di un mercato globale ed efficace del carbonio 2. indirizzi operativi del Comitato Regioni della UE relativamente al Patto dei sindaci . Il «Patto dei sindaci» è un'iniziativa della Commissione europea che consiste nell'aggregazione di città che si impegnano a superare l'obiettivo europeo di una riduzione delle emissioni di gas serra del 20%, e di un equivalente aumento del risparmio energetico, entro il 2020 3. un Libro Bianco della Commissione che partendo dagli impatti dei mutamenti climatici su : agricoltura, pesca, mari, infrastrutture , energia , turismo, salute umana, tutela specie animali e vegetali, risorse idriche, analizza: • le motivazioni economiche che stanno alla base della strategia di adattamento ai mutamenti climatici elaborata dalla UE • la descrizione della prima fase della strategia di adattamento suddetta 4. Una Decisione della Commissione con due finalità: • Stabilire il contributo minimo degli Stati membri all’adempimento dell’impegno assunto dalla Comunità di ridurre, per il periodo dal 2013 al 2020, le emissioni di gas a effetto serra • Stabilire inoltre disposizioni per la valutazione e l’attuazione di un impegno più rigoroso della Comunità in materia di riduzioni, superiore al 20 %, da applicare previa approvazione da parte della Comunità di un accordo internazionale che conduca a riduzioni delle emissioni superiori a quelle previste dalla presente Decisione, come risulta dall’impegno di riduzione del 30 % approvato dal Consiglio europeo del marzo 2007 5. Un regolamento che stabilisce i livelli di prestazione in materia di emissioni di CO2 delle autovetture nuove . Queste ultime intese come veicoli a motore , immatricolati per la prima volta nella Comunità e che non siano stati precedentemente immatricolati al di fuori del territorio comunitario. Tali veicoli devono appartenere alla categoria M1 (veicoli

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destinati al trasporto di persone aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente) 6. approvata una Direttiva UE che modifica la Direttiva quadro sullo scambio delle quote di emissione di gas serra. In particolare : • vengono introdotti nella definizione di gas serra a cui si applica la Direttiva quadro suddetta anche altri costituenti gassosi dell’atmosfera, sia naturali che di • origine antropica, che assorbono e riemettono radiazioni infrarosse • vengono ampliati le tipologie di impianti soggetti alla autorizzazione ad emettere gas serra • viene introdotto l’obbligo di inserire un vero e proprio piano di monitoraggio dei gas serra nel contenuto della autorizzazione ad emettere gas serra. • Vengono stabilite nuove modalità per distinguere l’assegnazione delle quote ad emettere gas serra a titolo gratuito e con asta , privilegiando decisamente questo ultimo metodo di assegnazione. 7. approvata una Direttiva che aggiunge al campo di applicazione della Direttiva quadro 98/70 (sulla qualità di benzina-diesel-gasolio) quello di un obiettivo di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra prodotte durante il ciclo di vita dei carburanti. Sono incluse tutte le pertinenti fasi: estrazione o coltura, comprese le modifiche della destinazione dei suoli, trasporto e distribuzione, trasformazione e combustione, a prescindere dal luogo in cui le emissioni sono rilasciate. 8. Una Direttiva sullo stoccaggio geologico della CO2. Lo stoccaggio geologico ambientalmente sicuro di CO2 è finalizzato al confinamento permanente di CO2 in modo da prevenire e, qualora ciò non sia possibile, eliminare il più possibile gli effetti negativi e qualsiasi rischio per l’ambiente e la salute umana. In particolare la Direttiva stabilisce : • le aree in cui non è possibile effettuare lo stoccaggio • gli indirizzi per gli stati membri relativamente alla procedura di scelta dei siti di stoccaggio • l’obbligo di apposite autorizzazioni nazionali alla realizzazione dei siti scelti • contenuti minimi della domanda di autorizzazione , condizioni e contenuto della autorizzazione alla realizzazione del sito • modalità di modifica , riesame e aggiornamento della autorizzazione • modalità di gestione del sito in relazione alla gestione del flusso di CO2, al monitoraggio, alla relazione annuale che deve presentare il gestore del sito , alle eventuali fuoriuscite o irregolarità nella gestione del sito • previsione,da parte degli stati membri, di apposite sanzioni in caso di violazione degli obblighi previsti dalla Direttiva • estensione della applicabilità della VIA alle categorie di opere relativa allo stoccaggio di CO2

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Documento della UE verso Copenaghen Comunicazione Della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni “Verso un accordo organico sui cambiamenti climatici a Copenaghen” (Bruxelles, 28.1.2009 COM(2009) 39 definitivo) TESTO COMUNICAZIONE http://eur-lex.europa.eu/Result.do? T1=V5&T2=2009&T3=39&RechType=RECH_naturel&Submit=Cercare ) E’ la Comunicazione che detta gli indirizzi della Commissione UE in vista dell’apertura dei negoziati sul clima per la fine del 2009 a Copenaghen. Concludere con esito positivo i negoziati internazionali sui cambiamenti climatici previsti a Copenaghen per la fine del 2009 è uno degli obiettivi prioritari dell’UE. Dopo l'adozione del pacchetto "Clima ed energia" l’UE dovrà accelerare i contatti con i paesi terzi sia in ambito ONU che in altre sedi. La presente comunicazione definisce proposte concrete a tal fine e affronta tre punti cruciali: obiettivi e azioni; finanziamento; creazione di un mercato globale ed efficace del carbonio. Il documento risponde inoltre all’invito del Consiglio europeo del giugno 2008 che sollecitava la Commissione a presentare una strategia complessiva per aumentare la scala dei finanziamenti e dei flussi di investimenti ai fini della riduzione delle emissioni e degli interventi di adattamento. Per contenere l'incremento della temperatura media mondiale entro 2°C al di sopra dei livelli preindustriali, i paesi industrializzati, considerati nel loro insieme, dovrebbero ridurre, entro il 2020, le emissioni del 30% rispetto ai valori del 1990. L'UE ha dato l'esempio e si è impegnata ad abbattere le proprie emissioni del 20% rispetto ai valori del 1990 entro il 2020, a prescindere dall'adozione di un accordo internazionale. Questo obiettivo è di gran lunga l'impegno più ambizioso assunto da un paese o da un gruppo di paesi a livello mondiale per il periodo successivo al 2012. L'UE è disposta ad andare anche oltre e a ridurre le proprie emissioni del 30% nell'ambito di un accordo internazionale sufficientemente ambizioso e organico che preveda riduzioni comparabili da parte di altri paesi industrializzati e interventi adeguati da parte dei paesi in via di sviluppo. Questi ultimi, come gruppo, dovrebbero contenere l'incremento delle proprie emissioni (-15/30% rispetto allo status quo). Per poter procedere agli interventi necessari nei paesi in via di sviluppo occorrerà aumentare sensibilmente le risorse finanziarie a tal fine, risorse che dovrebbero essere stanziate a livello nazionale o derivare dal mercato globale del carbonio e anche dai contributi dei paesi industrializzati. Gran parte di questi investimenti avrà benefici rapidi e di lungo termine a livello di cambiamenti climatici e di ripresa economica e comunque non inferiori ai costi del mancato intervento. Un mercato globale del carbonio può e dovrebbe nascere collegando i vari sistemi nazionali di scambio dei diritti di emissione comparabili tra loro per promuovere la riduzione delle emissioni all'insegna dell'efficacia economica. L'UE dovrebbe coinvolgere altri paesi per garantire la costituzione di un mercato a livello dell'OCSE entro il 2015 e ancora più ampio entro il 2020.

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Monitoraggio emissioni CO2 delle automobili nella UE Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento Europeo Monitoraggio delle emissioni di CO2 delle automobili nell’UE: dati per il 2005, 2006 e 2007 (Bruxelles, 27.1.2009 COM-2009- 9 ) TESTO COMUNICAZIONE http://eur-lex.europa.eu/Result.do? direct=yes&lang=it&where=EUROVOC:002527&whereihm=EUROVOC:inquinamento %20atmosferico Nel febbraio 2007 la Commissione ha adottato una comunicazione (COM(2007) 19 definitivo) nella quale delineava una nuova strategia organica finalizzata a ridurre le emissioni di biossido di carbonio (CO2) delle autovetture e dei veicoli commerciali leggeri nuovi immatricolati nell’Unione europea. La nuova strategia, unita alla revisione delle norme UE sulla qualità dei carburanti presentata il 31 gennaio 2007, è un ennesimo esempio della determinazione della Commissione a garantire che l’UE consegua gli obiettivi di emissione dei gas serra fissati nell’ambito del protocollo di Kyoto e anche oltre le scadenze che questo prevede. Tale strategia intende permettere all’UE di conseguire l’obiettivo fissato ormai da tempo di contenere le emissioni medie di CO2 delle autovetture nuove a 120 g/km entro il 2012, cioè una riduzione del 25% circa rispetto ai livelli attuali. La parte principale della strategia è rappresentata dalla proposta di regolamento sulle emissioni di CO2 delle autovetture nuove presentata sempre nel dicembre 2007 (COM(2007) 856 definitivo). Le emissioni di CO2 delle autovetture nuove sono già state monitorate nell’ambito di una strategia precedente (COM(1995) 689 definitivo) in materia. A norma dell’articolo 9 della decisione n. 1753/2000/CE (Decisione n. 1753/2000/CE che istituisce un sistema di controllo della media delle emissioni specifiche di CO2 prodotte dalle autovetture nuove, GU L 202 del 10.8.2000) , la Commissione è tenuta a presentare al Parlamento europeo e al Consiglio, per ciascun anno civile, una relazione sull’efficacia della strategia basata sui dati del controllo comunicati dagli Stati membri (http://ec.europa.eu/environment/air/transport/co2/co2_home.htm ). La presente comunicazione si riferisce ai dati di monitoraggio rilevati nel 2005, 2006 e 2007. Dalla Comunicazione emerge che nel 2007 le emissioni medie delle autovetture nuove immatricolate nell’UE erano pari a 158 g CO2/km, con un calo del 15,1% rispetto al valore iniziale del 1995, che era di 186 g CO2/km15. Dal 2004 al 2005 si è registrata una diminuzione delle emissioni dell’1,23%, dal 2005 al 2006 dello 0,6% e dal 2006 al 2007 dell’1,25%. Nel 2005 la massa media nell’UE-25 era pari a 1357 kg, salita a 1372 kg nel 2006 e a 1382 kg nel 2007 (per l’UE-27 la massa è pari a 1380 kg). Si ricorda che Ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 8, della decisione n. 1753/2000/CE, per "massa" s’intende " la massa dell’autovettura carrozzata in ordine di marcia indicata nel certificato di conformità e nei documenti di omologazione e definita nel punto 2.6 dell’allegato I della direttiva 70/156/CEE".

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Il Comitato delle Regioni della UE sul contributo regionale nella lotta ai cambiamenti climatici Parere di prospettiva del Comitato delle regioni — Il contributo delle regioni al conseguimento degli obiettivi europei in materia di cambiamenti climatici ed energia, con particolare riguardo al Patto dei sindaci -2009/C 76/04 (GUE n. 76C del 31/3/2009) Con il presente parere il Comitato delle Regioni fornisce alcuni indirizzi operativi per l’attuazione del Patto dei sindaci . Il «Patto dei sindaci» è un'iniziativa della Commissione europea che consiste nell'aggregazione di città che si impegnano a superare l'obiettivo europeo di una riduzione delle emissioni di gas serra del 20%, e di un equivalente aumento del risparmio energetico, entro il 2020. In particolare con il presente parere il Comitato delle Regioni : • fa presente alle istituzioni dell'Unione europea che l'azione locale è un fattore chiave per raggiungere l'obiettivo di aumentare del 20 % l'efficienza energetica, e che il ruolo cruciale delle regioni e dei comuni nel perseguire questo obiettivo è già stato chiaramente riconosciuto dalla Commissione e dal Parlamento europeo, • evidenzia che dovrebbe esserci un rapporto diretto tra i piani d'azione nazionali per l'energia e quelli regionali, dato che questi ultimi costituiscono il nesso indispensabile tra i piani nazionali e quelli di città e comuni. È importante coinvolgere gli enti locali e regionali nella definizione degli obiettivi in materia di cambiamento climatico e di energia, adottare strumenti concreti per realizzare questi obiettivi e prevedere un finanziamento adeguato in tal senso; • deplora la mancata introduzione di un obiettivo vincolante di efficienza energetica nel pacchetto 2008 su energia e cambiamenti climatici, in quanto così viene meno un elemento fondamentale per conseguire la necessaria riduzione delle emissioni di CO2; • sottolinea che, senza un quadro che definisca gli obiettivi a livello europeo, nazionale, regionale e locale, il Patto non sarà sufficiente per tener fede all'impegno preso dai suoi firmatari di ridurre le emissioni di almeno il 20 %. È importante coinvolgere gli enti locali e regionali nella definizione degli obiettivi in materia di cambiamento climatico e di energia, adottare strumenti concreti per realizzare questi obiettivi e prevedere un finanziamento adeguato in tal senso. • ritiene necessario che i piani d'azione delle città di medie e grandi dimensioni vengano integrati nei piani regionali e nazionali. I piani regionali potrebbero fungere da ponte tra le iniziative locali e quelle nazionali, assicurando così un'elaborazione più coerente dei piani locali. È importante adottare strumenti concreti sul piano finanziario, tecnico, delle risorse umane, legislativo e della valutazione, nonché definire un calendario per realizzare gli obiettivi stabiliti; • per essere efficaci, le azioni dovranno essere di portata tale da avere un impatto significativo, ma al contempo essere abbastanza limitate per garantirne l'appropriazione a livello locale. Se è vero che le grandi città possono realizzare economie di scala, è anche vero che le regioni possono aiutare in tal senso i piccoli comuni e le comunità rurali, che spesso si trovano ad affrontare sfide ben maggiori nel campo dell'efficienza energetica, della promozione delle fonti di energia sostenibile e della riduzione delle emissioni di CO2; • pone in evidenza le pressioni di bilancio a breve termine cui sono soggette le regioni e le città che fanno investimenti a breve-lungo termine per migliorare la loro efficienza energetica, promuovere le fonti di energia sostenibile e ridurre le emissioni di CO2, e ritiene 70 di 137


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che gli obiettivi per la valutazione delle prestazioni nazionali debbano tener conto di questa situazione; chiede che si dia sostegno all'elaborazione di strategie per la riduzione delle emissioni e di orientamenti chiari su come diffondere e valutare i dati relativi alle emissioni. Ciò è essenziale per fare confronti e procedere a valutazioni comparate; raccomanda che, per evitare che vengano ripetuti gli stessi errori, le valutazioni comparate riportino esempi sia di insuccessi che di successi. Questi dovrebbero poter essere applicati in modo diretto, ragion per cui sarebbe necessario precisare le iniziative nei dettagli, compreso il loro bilancio. ritiene che il Patto dovrebbe tener conto delle metodologie e dei sistemi di valutazione messi a punto da molte città e da molti comuni membri delle reti regionali o nazionali, adoperandosi al contempo per armonizzare a medio termine gli strumenti di raccolta e misurazione dei dati. chiede che i fondi e i finanziamenti comunitari siano rivisti al fine di privilegiare le azioni volte a promuovere l'utilizzo di energia sostenibile, in particolare attraverso l'aumento dal 3 % al 5 % dei finanziamenti regionali destinati a migliorare l'efficienza energetica dell'edilizia residenziale. Gli enti locali e regionali disposti ad investire nei programmi di efficienza energetica, nella promozione delle fonti di energia sostenibile e nella riduzione delle emissioni di CO2 dovrebbero avere accesso ai prestiti della BEI; ritiene che le regioni e le città potrebbero più facilmente raggiungere o addirittura superare l'obiettivo di aumentare del 20 % la loro efficienza energetica entro il 2020 se tale obiettivo fosse vincolante e se il Piano UE per l'efficienza energetica e i piani di azione nazionali degli Stati membri venissero aggiornati di conseguenza .

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Libro Bianco UE sull’adattamento ai cambiamenti climatici dell’europa Libro Bianco della Commissione UE “L'adattamento ai cambiamenti climatici: verso un quadro d'azione europeo” (Bruxelles, 1.4.2009 COM(2009) 147 definitivo) TESTO LIBRO BIANCO http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52009DC0147:EN:NOT PREMESSA LE FINALITA’ DEL LIBRO BIANCO Il documento parte dal presupposto che la lotta ai cambiamenti climatici impone due tipi di risposta: la prima, e più importante, consiste nel ridurre le nostre emissioni di gas serra (intervento di mitigazione) e la seconda nell'intervenire in termini di adattamento per affrontarne gli impatti inevitabili . La UE ha già predisposto misure di riduzione dei gas serra : con l’obiettivo di abbattere le emissioni di gas serra del 20% rispetto ai valori del 1990. Tale normativa può essere modificata per istituire un abbattimento del 30% in caso di un accordo internazionale che impegni altri paesi industrializzati a realizzare riduzioni comparabili e i paesi più economicamente avanzati a contribuire opportunamente in funzione delle rispettive capacità e responsabilità. Secondo il Libro però anche se a livello mondiale riuscissimo a limitare e poi a ridurre le emissioni di gas serra, ci vorrà del tempo prima che il pianeta riesca a recuperare rispetto ai livelli di gas serra già presenti in atmosfera; ciò significa che dovremo affrontare gli impatti dei cambiamenti climatici per almeno i prossimi 50 anni. Dobbiamo dunque adottare delle misure per adattarci. Il presente Libro bianco definisce un quadro finalizzato a rendere l'UE meno vulnerabile di fronte agli impatti dei cambiamenti climatici e si è basato sulle ampie consultazioni varate nel 2007 dopo la pubblicazione del Libro verde "L'adattamento ai cambiamenti climatici in Europa" ( per il testo vedi: http://europa.eu/documents/comm/green_papers/index_it.htm#2007). L'UE sta collaborando con altri paesi nell'ambito dell'UNFCCC (Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici) per giungere ad un accordo sul clima per il periodo post-2012 nel quale vengano affrontati anche i temi dell'adattamento e della mitigazione. Le proposte della Commissione al riguardo sono inserite nella comunicazione "Verso un accordo organico sui cambiamenti climatici a Copenaghen" ( per un commento vedi: http://www.amministrativo.it/ambiente/osservatorio.php?num=1203&categoria=Effetto%20Serra) Il Libro bianco è accompagnato da tre documenti settoriali agricoltura: http://ec.europa.eu/agriculture/climate_change/index_en.htm salute : http://ec.europa.eu/health/ph_threats/climate/climate_en.htm coste-ambiente marino: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do? uri=CELEX:52009SC0386:EN:NOT LE AREE EUROPEE PIU’ VULNERABILI AI MUTAMENTI DEL CLIMA In Europa, le zone più vulnerabili sono l'Europa meridionale, il bacino del Mediterraneo, le regioni periferiche e l'Artide. Anche le aree montane, ed in particolare le Alpi, le zone insulari, le zone costiere e urbane e le pianure alluvionali densamente popolate stanno affrontando problemi particolari. 72 di 137


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IMPATTI SU AGRICOLTURA – PESCA – MARI In agricoltura i cambiamenti previsti incideranno sulle rese, sulla gestione del bestiame e sull'ubicazione della produzione. La maggiore probabilità di eventi meteorologici estremi sempre più gravi aumenterà notevolmente il rischio di problemi alle colture. Vi saranno ripercussioni anche sul suolo perché diminuirà la materia organica, uno degli elementi che contribuiscono maggiormente alla fertilità dei suoli. Gli effetti dei cambiamenti climatici sulle foreste potranno comprendere cambiamenti nello stato di salute e nella produttività delle foreste e modifiche nella distribuzione geografica di alcune specie di alberi. I cambiamenti climatici aggiungeranno stress anche ai settori della pesca e dell'acquacoltura. Infine, anche gli ecosistemi costieri e marini ne risentiranno gravemente. Il tasso di erosione delle coste aumenterà e le difese oggi esistenti potrebbero non offrire una protezione sufficiente. Su questo sfondo, le isole e le regioni periferiche meritano un'attenzione particolare. IMPATTI SULLA ENERGIA Nel settore dell'energia i cambiamenti climatici incideranno direttamente sia sulla domanda che sull'offerta. L'impatto previsto dei cambiamenti climatici sulle precipitazioni e lo scioglimento dei ghiacciai fa pensare ad un possibile aumento della produzione di energia idroelettrica pari a circa il 5%, se non di più, nell'Europa settentrionale e a una diminuzione di almeno il 25% nell'Europa meridionale7. Anche la diminuzione delle precipitazioni e le ondate di calore potrebbero avere un'incidenza negativa sul processo di raffreddamento degli impianti di produzione di energia termica. Per quanto concerne la domanda, il maggiore consumo di energia durante i picchi estivi e le conseguenze di eventi meteorologici estremi incideranno, in particolare, sulla distribuzione dell'elettricità. IMPATTI SULLE INFRASTRUTTURE I fenomeni meteorologici estremi hanno pesanti conseguenze economiche e sociali. Basti pensare alle ripercussioni sulle infrastrutture (edifici, trasporti, approvvigionamento energetico e idrico), che rappresentano una minaccia in particolare per le zone ad alta densità di popolazione. La situazione potrebbe aggravarsi con l'innalzamento del livello dei mari. Sarà dunque necessario un approccio maggiormente strategico e di più lungo termine alla pianificazione territoriale, sia per le zone terrestri che per le zone marine, in particolare nelle politiche in materia di trasporti, sviluppo regionale, industria, turismo ed energia. IMPATTI SUL TURISMO Il turismo subirà probabilmente le conseguenze della diminuzione delle precipitazioni nevose nelle zone alpine e dell'aumento delle temperature nelle regioni del Mediterraneo. Inoltre, forme di turismo non sostenibile potranno acuire gli effetti negativi dei cambiamenti climatici. IMPATTI SU SALUTE E TUTELA SPECIE ANIMALI E VEGETALI La variazione delle condizioni atmosferiche avrà profondi effetti sulla salute umana e delle specie animali e vegetali. Se aumenta la frequenza dei fenomeni estremi potrebbero aumentare anche i decessi e le malattie legati alle condizioni atmosferiche. I cambiamenti climatici potrebbero anche contribuire al diffondersi di gravi malattie infettive trasmesse da vettori come alcune zoonosi8. I cambiamenti climatici metteranno a rischio il benessere degli animali e potrebbero incidere anche sulla salute delle specie vegetali, favorendo ad esempio la comparsa o la migrazione di organismi nocivi, con conseguenze negative per gli scambi di animali, vegetali e dei loro prodotti.

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IMPATTI SULLE RISORSE IDRICHE I cambiamenti climatici modificheranno sensibilmente la qualità e la disponibilità delle risorse idriche e ciò a sua volta avrà ripercussioni su molti settori come la produzione alimentare, dove l'acqua è un elemento essenziale: si pensi che oltre l'80% dei terreni agricoli è irrigato dall'acqua piovana. La produzione alimentare dipende anche dalle risorse idriche disponibili per l'irrigazione: la scarsa disponibilità di acqua è già fonte di problemi in molte zone dell'Europa e si prevede che la situazione peggiorerà a seguito dei cambiamenti climatici. Le zone dell'Europa soggette a forte stress idrico dovrebbero passare dal 19% odierno al 35% nel decennio 2070. Tutto ciò potrebbe anche aumentare le pressioni migratorie. IMPATTI SU ECOSISTEMI E BIODIVERSITA’ I cambiamenti climatici aumenteranno le perdite di ecosistemi, compresi gli ecosistemi marini, e di biodiversità, con ripercussioni sulle singole specie ed effetti ben più rilevanti sugli ecosistemi e sui servizi che essi offrono e da cui la società umana dipende. Gli ecosistemi incidono direttamente sui sistemi di regolazione del clima con le torbiere, le zone umide e le profondità marine che rappresentano un'importante zona di stoccaggio del carbonio; non bisogna inoltre dimenticare gli ecosistemi delle paludi salmastre e delle dune, che rappresentano una difesa contro le forti precipitazioni. Ci saranno conseguenze anche per altri servizi ecosistemici, come la fornitura di acqua potabile, la produzione alimentare e i materiali da costruzione, senza dimenticare il problema dell'acidificazione degli oceani. Alcune prassi di uso del suolo e alcune decisioni in materia di pianificazione (ad esempio opere di costruzione nelle pianure alluvionali) e l'uso insostenibile del mare (ad esempio l'eccessivo sfruttamento della pesca) hanno reso gli ecosistemi e i sistemi socioeconomici più vulnerabili ai cambiamenti climatici e, dunque, meno adattabili. MOTIVAZIONI ECONOMICHE E COMUNITARIE DELLA STRATEGIA DI ADATTAMENTO Secondo il Libro Bianco : 1. Pur dovendo disporre di altri dati più specifici sui costi dell'adattamento, varie fonti indicano già che i costi connessi all'intervento di lotta ai cambiamenti climatici (comprese le misure di mitigazione e adattamento) saranno molto inferiori ai costi del mancato intervento, sia a medio che a lungo termine. 2. Il ruolo dell'UE è particolarmente importante quando gli effetti dei cambiamenti climatici travalicano i confini dei singoli paesi (ad esempio nel caso di bacini fluviali e marittimi e di regioni biogeografiche). L'adattamento richiede la solidarietà tra gli Stati membri dell'UE,per permettere alle regioni svantaggiate e a quelle maggiormente colpite dai cambiamenti climatici di adottare le misure necessarie ai fini dell'adattamento. L'azione coordinata dell'UE sarà inoltre necessaria in alcuni settori (come l'agricoltura, le acque, la biodiversità, la pesca e le reti energetiche) che sono strettamente integrati a livello di UE attraverso il mercato unico e le politiche comuni. LE FASI DELLA STRATEGIA DI ADATTAMENTO : LA FASE 1 (2009-2013) Il documento in esame prevede anche una Fase 2 (dopo il 2013) ma qui tratta solo le azioni e gli obiettivi della fase 1. La fase 1 sarà incentrata su quattro assi di intervento principali: 74 di 137


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costituzione di una solida base di conoscenze sull'impatto e sulle conseguenze dei cambiamenti climatici per l'UE. In particolare : Impegnarsi al fine di istituire, entro il 2011, un meccanismo di scambio di informazioni. Sviluppare, entro il 2011, metodi, modelli, set di dati e strumenti di previsione. Formulare, entro il 2011, indicatori per monitorare più efficacemente l'impatto dei cambiamenti climatici, comprese le ripercussioni in termini di vulnerabilità, e i progressi realizzati in materia di adattamento. Valutare, entro il 2011, i costi e i benefici dell'adattamento. integrazione dell'aspetto dell'adattamento nelle principali politiche dell'UE, utilizzo di una combinazione di strumenti politico-strategici (strumenti di mercato, linee guida, partenariati pubblico-privato) per garantire il conseguimento efficace degli obiettivi di adattamento . In particolare il Libro propone che soggetti/settori privati (ad esempio quelli che offrono servizi pubblici o infrastrutture critiche) debbano essere coperti da un'assicurazione , standard obbligatoria per i danni da eventi atmosferici. accelerazione progressiva della cooperazione internazionale in materia di adattamento. La fase 1 potrà conseguire i risultati previsti solo se vi sarà la massima cooperazione tra le amministrazioni in ambito UE, nazionale, regionale e locale.

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Decisione UE sugli impegni degli stati membri a ridurre l’effetto serra Decisione n. 406/2009/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 concernente gli sforzi degli Stati membri per ridurre le emissioni dei gas a effetto serra al fine di adempiere agli impegni della Comunità in materia di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra entro il 2020 (GUE n. n. 140L del 5/6/2009) TESTO DELLA DECISIONE http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:L:2009:140:SOM:IT:HTML LE DUE FINALITA’ DELLA DECISIONE 1. Stabilire il contributo minimo degli Stati membri all’adempimento dell’impegno assunto dalla Comunità di ridurre, per il periodo dal 2013 al 2020, le emissioni di gas a effetto serra avendo, per definire questi ultimi, come riferimento l’allegato II alla Direttiva 2003/87 (scambio quote emissioni gas serra) e avendo come riferimento le attività indicate dall’allegato I alla presente Decisione : Energia (Combustione di carburanti, Emissioni fuggitive provenienti da combustibili) , Processi industriali, Uso di solventi e altri prodotti, Agricoltura, Rifiuti. 2. Stabilire inoltre disposizioni per la valutazione e l’attuazione di un impegno più rigoroso della Comunità in materia di riduzioni, superiore al 20 %, da applicare previa approvazione da parte della Comunità di un accordo internazionale che conduca a riduzioni delle emissioni superiori a quelle previste dalla presente Decisione, come risulta dall’impegno di riduzione del 30 % approvato dal Consiglio europeo del marzo 2007. LIVELLI DELLE EMISSIONI DA GARANTIRE PER GLI STATI MEMBRI ENTRO IL 2020 Ciascuno Stato membro è tenuto, entro il 2020, a limitare le sue emissioni di gas a effetto serra, rispetto alle emissioni del 2005, almeno della percentuale stabilita, per lo Stato membro in questione, all’allegato II della presente decisione. Per l’Italia il limite è del 13%. LIVELLI MEDI DI EMISSIONI DA RAGGIUNGERE ENTRO IL 2013 Avendo un limite negativo l’Italia dovrà che le sue emissioni di gas a effetto serra nel 2013 non superino la media delle emissioni di gas a effetto serra relative agli anni 2008, 2009 e 2010, come comunicate e verificate a norma della direttiva 2003/87/CE e della decisione n. 280/2004/CE. relativa ad un meccanismo per monitorare le emissioni di gas a effetto serra nella Comunità e per attuare il protocollo di Kyoto. ASSEGNAZIONI ANNUALI Per «assegnazione annuale di emissioni» si intendono le emissioni massime di gas a effetto serra consentite annualmente negli anni dal 2013 al 2020. Entro sei mesi dal momento in cui i dati di emissione revisionati e verificati sono disponibili, sono adottate misure atte a determinare le assegnazioni annuali di emissioni per il periodo dal 2013 al 2020 in termini di tonnellate di biossido di carbonio equivalente.

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MISURE DI FLESSIBILITA’ PER IL RAGGIUNGIMENTO DEI LIMITI DI EMISSIONI DA PARTE DEGLI STATI MEMBRI : TASSO DI UTILIZZO ANTICIPATO DELLA ASSEGNAZIONE ANNUALE Nel periodo dal 2013 al 2019, uno Stato membro può utilizzare in anticipo una quantità fino al 5 % della sua assegnazione annuale di emissioni relativa all’anno successivo. Se le emissioni di gas a effetto serra di uno Stato membro sono inferiori alla sua assegnazione annuale di emissioni, tenendo conto del ricorso alle flessibilità riportati successivamente, esso può riportare all’anno successivo, fino al 2020, la parte della sua assegnazione annuale di emissioni di un dato anno eccedente le sue emissioni di gas a effetto serra di quell’anno. Uno Stato membro può richiedere per il 2013 e per il 2014 che il tasso di utilizzo anticipato del 5 % venga aumentato in caso di condizioni meteorologiche estreme tali da comportare negli anni in questione un aumento sostanziale delle emissioni di gas a effetto serra rispetto ad anni con condizioni meteorologiche normali. A tal fine lo Stato membro presenta una relazione alla Commissione che motivi la richiesta. Entro tre mesi la Commissione decide se accordare un aumento dell’utilizzo anticipato. MISURE DI FLESSIBILITA’ PER IL RAGGIUNGIMENTO DEI LIMITI DI EMISSIONI DA PARTE DEGLI STATI MEMBRI : TRASFERIMENTO QUOTE PERCENTUALI DI ASSEGNAZIONI ANNUALI DI EMISSIONI Uno Stato membro può trasferire fino al 5 % della sua assegnazione annuale di emissioni per un dato anno ad altri Stati membri. Uno Stato membro ricevente può usare tale quantità per ottemperare al suo obbligo ai sensi del presente articolo per l’anno in questione o qualsiasi anno successivo fino al 2020. Uno Stato membro non può trasferire nessuna parte della propria assegnazione annuale di emissioni qualora, al momento del trasferimento, risulti inadempiente rispetto ai requisiti della presente decisione. Uno Stato membro può trasferire ad altri Stati membri la parte della sua assegnazione annuale di emissioni eccedente le sue emissioni di gas a effetto serra relative a quell’anno, . Uno Stato membro ricevente può usare tale quantità per ottemperare ai suoi obblighi ai sensi del presente articolo per l’anno in questione o qualsiasi anno successivo fino al 2020. Uno Stato membro non può trasferire alcuna parte della propria assegnazione annuale di emissioni qualora al momento del trasferimento, risulti inadempiente rispetto ai requisiti della presente decisione.

PROCEDURA VALUTAZIONE RISPETTO RIDUZIONE CONSUMI ENERGETICI Entro il 2012 la Commissione valuta e notifica i progressi realizzati dalla Comunità e dai suoi Stati membri nel conseguimento dell’obiettivo di ridurre il consumo energetico del 20 % entro il 2020 rispetto alle proiezioni per il 2020, come delineato nel piano di azione per l’efficienza energetica di cui alla comunicazione della Commissione del 19 ottobre 2006 (per il testo di questo ultimo documento vedi: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2006:0545:FIN:IT:HTML).

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UTILIZZO DEI CREDITI RISULTANTI DA ATTIVITÀ DI PROGETTO Gli Stati membri possono utilizzare i crediti di riduzione ( per una definizione vedi: http://www.amministrativo.it/ambiente/osservatorio.php?num=177&categoria=Effetto%20Serra ) delle emissioni di gas a effetto serra elencati qui di seguito per adempiere ai loro obblighi sui limiti di emissione da raggiungere ( totali e medi in precedenza esaminati): a) riduzioni di emissioni certificate (Certified Emission Reductions — CER) e unità di riduzione delle emissioni (Emission Reduction Units — ERU), di cui alla direttiva 2003/87/CE, rilasciate per riduzioni di emissioni fino al 31 dicembre 2012, ammissibili per l’utilizzo nel sistema comunitario nel corso del periodo dal 2008 al 2012; b) CER e ERU rilasciate per riduzioni di emissioni realizzate a partire dal 1° gennaio 2013, da progetti registrati prima del 2013, ammissibili per l’utilizzo nel sistema comunitario nel corso del periodo dal 2008 al 2012; c) CER rilasciate per riduzioni di emissioni realizzate da progetti attuati nei paesi meno sviluppati, ammissibili per essere utilizzati nell’ambito del sistema comunitario nel corso del periodo dal 2008 al 2012, fino a quando questi paesi non avranno ratificato un accordo pertinente con la Comunità o fino al 2020, a seconda di quale sia la data precedente tra le due; d) CER temporanee (tCER) o CER a lungo termine (lCER) derivanti da progetti di afforestazione e riforestazione, purché lo Stato membro, qualora abbia usato tCER e lCER per rispettare gli impegni a norma della decisione 2002/358/CE (approvazione da parte della UE del Protocollo di Kyoto) , per il periodo dal 2008 al 2012, si impegni a sostituire in modo continuativo tali crediti con tCER e lCER o altre unità valide ai sensi del protocollo di Kyoto prima della data di scadenza delle tCER o delle lCER, e si impegni altresì a sostituire in modo continuativo le tCER e lCER utilizzate ai sensi della presente decisione con tCER e lCER o altre unità utilizzabili ai fini del rispetto degli impegni prima della data di scadenza delle tCER o delle lCER. Qualora la sostituzione avvenga utilizzando tCER o lCER, lo Stato membro sostituisce altresì tali tCER o lCER, in modo continuativo, prima della loro data di scadenza, fino a quando non sono sostituiti con unità aventi validità illimitata. UTILIZZO DEI CREDITI DOPO NUOVO ACCORDO INTERNAZIONALE SUI MUTAMENTI CLIMATICI Una volta concluso un accordo internazionale sui cambiamenti climatici di cui all’articolo 1, gli Stati membri potranno, a partire dal 1° gennaio 2013, utilizzare solo i crediti derivanti da progetti in paesi terzi che avranno ratificato tale accordo. UTILIZZO ANNUALE DEI CREDITI L’utilizzo annuale di crediti, da parte di ciascuno Stato membro è pari ad una quantità non superiore al 3 % delle sue emissioni di gas a effetto serra nel 2005, più le quantità trasferite tra stati membri TRASFERIMENTI DI QUANTITA DI EMISSIONI Ogni anno, uno Stato membro può trasferire ad un altro Stato membro la parte inutilizzata della quantità annuale pari al 3 % di cui al paragrafo precedente del presente commento. Se l’utilizzo annuale dei crediti da parte di uno Stato membro non raggiunge la quantità del 3% di cui sopra, lo Stato membro può trasferire agli anni successivi la parte inutilizzata di questa quantità.

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COMUNICAZIONE, VALUTAZIONE DEI PROGRESSI, MODIFICHE E REVISIONE L’articolo 6 della presente Decisione definisci i contenuti che gli stati membri devono comunicare alla Commissione con particolare riferimento ai livelli di emissione e all’utilizzo dei crediti. MISURE CORRETTIVE A CARICO DEGLI STATI MEMBRI IN CASO DI MANCATO RISPETTO DEI LIMITI DI ASSEGNAZIONE ANNUALE DI EMISSIONI 1. una deduzione dall’assegnazione di emissioni dello Stato membro dell’anno successivo di una quantità pari all’ammontare delle tonnellate di biossido di carbonio equivalente di emissioni in eccesso moltiplicate per un fattore di mitigazione di 1,08; 2. lo sviluppo di un piano d’azione correttivo (vedi paragrafo successivo del presente commento); e 3. la sospensione temporanea della possibilità di trasferire parte dell’assegnazione di emissioni dello Stato membro e dei suoi diritti JI/CDM a un altro Stato membro fino a quando lo Stato membro si sia conformato ai limiti di emissione per il 2013 (vedi in questo commento apposito paragrafo). Si ricorda che i meccanismi JI e CDM sono stati confermati dalle conclusioni della settima conferenza delle parti alla Convenzione quadro sui cambiamenti climatici (COP 7), tenutasi a Marrakech dal 29 ottobre al 9 novembre 2001, in merito all'attuazione del protocollo di Kyoto I meccanismi JI e CDM prevedono i Paesi «Annex I» (Paesi industrializzati e Paesi con economia in transizione ) possono rispettare i propri impegni di riduzione delle emissioni attraverso l'acquisizione di «crediti di emissione» e «crediti di carbonio» generati da progetti comuni «Annex I» (Joint Implementation - JI), o mediante progetti con i Paesi in via di sviluppo «Non Annex I» (Clean Development Mechanism-CDM). In particolare il meccanismo CDM consente ai paesi che si sono impegnati a raggiungere gli obiettivi di Kioto di eseguire i progetti di risparmio delle emissioni nei PVS e valutare le riduzioni ottenute rispetto ai risultati attesi. Allo stesso modo il CDM contribuisce al trasferimento di tecnologie avanzate non dannose per il clima nei PVS e sostiene il loro sviluppo sostenibile. Parte del contributo comunitario sarà destinato inoltre alla creazione del Sistema di registrazione internazionale dove dovranno essere riportati i trasferimenti delle operazioni relative ai crediti di emissione nell’ambito del protocollo di Kyoto. MISURE CORRETTIVE – IN PARTICOLARE : I PIANI DI AZIONE CORRETTIVI PRESENTATI DAGLI STATI MEMBRI Uno Stato membro che non ha rispettato i limiti di assegnazione per il 2013 presenta alla Com missione entro tre mesi una valutazione e un piano d’azione correttivo che includa: a) gli interventi che lo Stato membro attuerà al fine di adempiere ai suoi obblighi specifici di emissione previsti dalla presente Decisione , attribuendo priorità alle politiche e alle misure nazionali e all’attuazione dell’azione della Comunità; b) un calendario di attuazione di tali interventi, che consenta la valutazione dei progressi annuali di attuazione. La Commissione può presentare un parere sul piano d’azione correttivo dello Stato membro in questione. Prima di esprimere tale parere, la Commissione può sottoporre il piano d’azione correttivo al comitato sui cambiamenti climatici istituito ai sensi dell’articolo 9 della decisione n. 280/2004/CE (attua Protocollo di Kyoto e istituisce il meccanismo di monitoraggio emissioni nella UE).

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ADEGUAMENTI AI LIMITI PREVISTI DALLA PRESENTE DECISIONE IN CASO DI NUOVO ACCORDO INTERNAZIONALE SUI MUTAMENTI CLIMATICI Secondo l’articolo 8 della presente Decisione entro tre mesi dalla firma, da parte della Comunità, di un accordo internazionale sui cambiamenti climatici che comporterà, entro il 2020, riduzioni obbligatorie delle emissioni dei gas a effetto serra superiori al 20 % rispetto ai livelli del 1990, come risulta dall’impegno di riduzione del 30 % approvato dal Consiglio europeo del marzo 2007, la Commissione presenta una relazione che dovrà valutare gli impatti sulle politiche UE del nuovo accordo e le strategie per la definizione di nuovi obiettivi , predisponendo su tale base una proposta legislativa al Parlamento europeo e al Consiglio che modifica la presente decisione. MODIFICHE DEL REGOLAMENTO (CE) N. 994/2008 Ai fini dell’attuazione della presente decisione, la Commissione adotta modifiche del regolamento (CE) n. 994/2008 (vedi : http://www.amministrativo.it/ambiente/osservatorio.php? num=1114&categoria=Effetto%20Serra) e della decisione n. 280/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

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Regolamento UE sui livelli di emissione di CO2 dei veicoli leggeri Regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni delle autovetture nuove nell’ambito dell’approccio comunitario integrato finalizzato a ridurre le emissioni di CO2 dei veicoli leggeri (GUE n. 140L del 5/6/2009) TESTO DEL REGOLAMENTO http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:L:2009:140:SOM:IT:HTML FINALITA’ E AMBITO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO Il presente regolamento stabilisce i livelli di prestazione in materia di emissioni di CO2 delle autovetture nuove . Queste ultime intese come veicoli a motore , immatricolati per la prima volta nella Comunità e che non siano stati precedentemente immatricolati al di fuori del territorio comunitario. Tali veicoli devono appartenere alla categoria M1 (veicoli destinati al trasporto di persone aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente) di cui all’allegato II della direttiva 2007/46/CE sulla omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi . Il presente regolamento non si applica ai veicoli destinati a svolgere funzioni che richiedono un adattamento della carrozzeria e/o attrezzature speciali. Tale categoria include i veicoli con accesso per sedie a rotelle. La decisione n. 1753/2000/CE (del 22 giugno 2000, che istituisce un sistema di controllo della media delle emissioni specifiche di CO2 prodotte dalle autovetture nuove ) è abrogata con effetto dal 1/1/2010. SCANSIONE TEMPORALE DEGLI OBIETTIVI DI EMISSIONE DI CO2 DALLE AUTO NUOVE Il Regolamento individua i seguenti obiettivi di emissione distinti per periodo temporale : a. obiettivo generale della Comunità europea di 120 g CO2/km come livello medio di emissioni per il nuovo parco auto. b. livello medio delle emissioni di CO2 delle autovetture nuove a 130 g CO2/km, misurato a norma del regolamento (CE) n. 715/2007 e relative disposizioni di attuazione e tecnologie innovative, da conseguire mediante miglioramenti tecnologici apportati ai motori dei veicoli. c. A partire dal 2020 in avanti il presente regolamento fissa un obiettivo di 95 g di CO2/km come livello medio di emissioni per il nuovo parco auto, sulla base della revisione degli obiettivi del presente regolamento da effettuarsi entro il 1/1/2013 d. Il presente regolamento sarà completato da altre misure, volte a realizzare, nell’ambito dell’approccio comunitario integrato, una riduzione di 10 g CO2/km.

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OBIETTIVI PER LE EMISSIONI SPECIFICHE MEDIE DI CO2 Per «emissioni specifiche medie di CO2 per il costruttore si intende la media delle emissioni specifiche di CO2 di tutte le autovetture nuove che produce . Per l’anno civile che ha inizio il 1/1/20012, e per ogni anno successivo, ogni costruttore di autovetture provvede affinché le emissioni specifiche medie di CO2 delle proprie autovetture non superino l’obiettivo per le emissioni specifiche determinato secondo le modalità di calcolo dell’allegato 1 al presente Regolamento . Per determinare le emissioni specifiche medie di CO2 di ogni costruttore, si tiene conto delle seguenti percentuali di autovetture nuove del costruttore immatricolate durante l’anno in questione: - 65 % nel 2012, - 75 % nel 2013, - 80 % nel 2014, - 100 % dal 2015 in poi. Gli obiettivi di cui sopra sono derogabili da parte dei costruttori di un numero di autovetture nuove immatricolate nella Comunità inferiore a 10 000 unità per anno civile . SUPERCREDITI PER AUTOVETTURE SOTTO I 50 GRAMMI CO2/KM Nel computo delle emissioni medie di CO2, ogni nuova autovettura con emissioni specifiche di CO2 inferiori a 50 g CO2/km conterà come: - 3,5 autovetture nel 2012, - 3,5 autovetture nel 2013, - 2,5 autovetture nel 2014, - 1,5 autovetture nel 2015, - 1 autovettura dal 2016. OBIETTIVO DI EMISSIONE SPECIFICO PER I VEICOLI ALIMENTATI DA BIOETANOLO Ai fini della determinazione del rispetto da parte di un costruttore dell’obiettivo di emissioni specifiche di cui sopra, le emissioni specifiche di CO2 di ciascun veicolo progettato per poter essere alimentato da una miscela di benzina con l’85 % di etanolo («E85») che sia conforme alla pertinente legislazione comunitaria o alle vigenti norme tecniche europee, sono soggette a una riduzione del 5 % sino al 31 dicembre 2015 in riconoscimento della maggiore capacità tecnologica e di riduzione delle emissioni connessa all’utilizzo di biocarburanti. Tale riduzione si applica solo nel caso in cui almeno il 30 % delle stazioni di servizio nello Stato membro in cui il veicolo è immatricolato fornisca questo tipo di carburante alternativo conforme ai criteri di sostenibilità per i biocarburanti di cui alla pertinente normativa comunitaria. RAGGRUPPAMENTO TRA COSTRUTTORI PER RAGGIUNGERE OBIETTIVI DI EMISSIONE SPECIFICI DI CO2 I costruttori, ad eccezione di quelli che beneficiano della deroga citata in precedenza , possono costituire un raggruppamento al fine di adempiere agli obblighi di emissione analizzati nei paragrafi precedenti e secondo le indicazioni operative dell’articolo 7 del presente Regolamento. Nel raggruppamento viene nominato un responsabile che dovrà versare le eventuali indennità in caso di superamento degli obiettivi, come calcolate in base all’articolo 9 del presente Regolamento. Il raggruppamento dovrà rispettare gli articoli del Trattato relativi alla limitazione di accordi contro la concorrenza e ai divieti sullo sfruttamento abusivo di posizioni dominanti sul mercato. Infine 82 di 137


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all’interno del raggruppamento devono essere garantiti gli scambi di dati e informazioni solo esclusivamente e relativamente a : emissioni medie specifiche di CO2; obiettivo per le emissioni specifiche; numero totale di veicoli immatricolati. MONITORAGGIO E COMUNICAZIONE DELLE EMISSIONI MEDIE Per l’anno civile che ha inizio il 1/1/2010, e per ogni anno civile successivo, ciascuno Stato membro registra le informazioni relative a ciascuna autovettura nuova immatricolata nel suo territorio a norma della parte A dell’allegato II. In particolare i dati da comunicare riguardano: costruttore; tipo, variante e versione; emissioni specifiche di CO2 (g/km); massa (kg); passo (mm); carreggiata (mm). Inoltre ogni stato membro sempre a partire dal 1/1/2010 determina tra gli altri : il numero complessivo di autovetture nuove immatricolate nel loro territorio; le emissioni specifiche medie di CO2 di tutte le autovetture nuove; le emissioni specifiche medie di CO2 e la quota di riduzione delle emissioni in esito a tecnologie innovative o veicoli alimentati da etanolo. La Parte B dell’allegato II stabilisce i metodi per accertare i dati di monitoraggio delle emissioni di CO2 prodotte dalle autovetture nuove . Le informazioni dell’allegato B sono comunicate dagli stati membri alla Commissione entro il 28 febbraio di ogni anno, a partire dal 2011. La parte C dell’allegato II stabilisce il formato per la comunicazione dei dati. REGISTRO COMUNITARIO DEI DATI SULLE EMISSIONI FORNITI DAGLI STATI MEMBRI La Commissione mantiene un registro centralizzato dei dati trasmessi dagli Stati membri, secondo le modalità indicate nel paragrafo precedente del presente commento, ed entro il 30 giugno di ogni anno, a partire dal 2011, calcola in via provvisoria per ogni costruttore quanto segue: a) le emissioni specifiche medie di CO2 prodotte nel precedente anno civile; b) l’obiettivo per le emissioni specifiche dell’anno civile precedente; e c) la differenza tra le emissioni specifiche medie di CO2 dell’anno civile precedente e l’obiettivo per le emissioni specifiche per quello stesso anno. Il registro è pubblico. La Commissione comunica (attraverso le autorità designate dagli stati membri) ad ogni costruttore il calcolo provvisorio che lo riguarda. Tra i dati comunicati figurano i dati per ogni Stato membro riguardanti il numero di autovetture nuove immatricolate e le relative emissioni specifiche di CO2. Dopo la comunicazione si apre un confronto con i costruttori per inserire modifiche che comunque sono lasciate alla decisione della Commissione. Se alla Commissione risulta che le emissioni specifiche medie di CO2 di un costruttore abbiano superato, per l’anno in questione, l’obiettivo per le emissioni specifiche fissato per quell’anno, essa ne informa il costruttore. INDENNITÀ PER LE EMISSIONI IN ECCESSO A partire dal 2012, per ogni anno civile per il quale le emissioni specifiche medie di CO2 di un costruttore superano il suo obiettivo per le emissioni specifiche per quell’anno, la Commissione impone al costruttore o, nel caso di un raggruppamento, al responsabile del raggruppamento, di versare un’indennità per le emissioni in eccesso , calcolata secondo la metodologia dell’articolo 9 del presente Regolamento.

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PUBBLICAZIONE DEI RISULTATI RAGGIUNTI DAI COSTRUTTORI Entro il 31 ottobre di ogni anno, a partire dal 2011, la Commissione pubblica un elenco nel quale, per ogni costruttore, vengono indicati: a) l’obiettivo per le emissioni specifiche per l’anno civile precedente; b) le emissioni specifiche medie di CO 2 nell’anno civile precedente; c) la differenza tra le emissioni specifiche medie di CO2 nell’anno civile precedente e l’obiettivo per le emissioni specifiche per quell’anno; d) le emissioni specifiche medie di CO 2 per tutte le autovetture nuove nella Comunità nell’anno civile precedente. e) la massa media per tutte le autovetture nuove nella Comunità nell’anno civile precedente. f) dal 31 ottobre 2013, viene pubblicato anche se il costruttore ha adempiuto agli obblighi di emissioni specifici descritti in precedenza. DEROGHE AGLI OBBLIGHI DI EMISSIONE SPECIFICI PER TALUNI COSTRUTTORI ANCHE COLLEGATI TRA LORO Un costruttore responsabile di un numero di autovetture nuove immatricolate nella Comunità inferiore a 10 000 unità per anno civile può presentare una domanda di deroga rispetto all’obiettivo per le emissioni specifiche calcolato in base all’allegato I se: • non è parte di un gruppo di costruttori collegati; • o fa parte di un gruppo di costruttori collegati che è responsabile in totale di un numero di autovetture nuove immatricolate nella Comunità inferiore a 10 000 unità per anno civile; • ovvero è parte di un gruppo di costruttori collegati, ma gestisce i propri impianti di produzione e centro di progettazione. La deroga può essere concessa per una durata massima di cinque anni civili. La deroga si applica a decorrere dal 1/1/dell’anno successivo alla data di concessione della deroga. Il contenuto della domanda di deroga è descritto dall’articolo 11 del presente regolamento. Ulteriore condizioni affinchè la Commissione rilasci la deroga , oltre a quelle sopra elencate, sono che l’obiettivo per le emissioni specifiche proposto dal costruttore corrisponda al suo potenziale di riduzione, compreso il potenziale economico e tecnologico di riduzione delle emissioni specifiche di CO2 e che tenga conto delle caratteristiche del mercato per il tipo di autovetture prodotte. DEROGHE PER COSTRUTTORI COMPRESE LE SUE IMPRESE COLLEGATE Una domanda di deroga dall’obiettivo per le emissioni specifiche calcolato a norma dell’allegato I può essere presentata da un costruttore responsabile, insieme a tutte le sue imprese collegate, di un numero di autovetture nuove immatricolate nella Comunità compreso tra 10 000 e 300 000 unità per anno civile. Tale domanda può essere presentata da un costruttore in relazione a se stesso o in relazione a se stesso insieme a qualsiasi sua impresa collegata. La domanda è presentata alla Commissione e riporta: a) tutte le informazioni già elencate per i soggetti descritti nel precedente paragrafo del presente commento, se del caso, informazioni su eventuali imprese collegate; b) un obiettivo costituito da una riduzione del 25 % sulle emissioni specifiche medie di CO2 nel 2007 o, se una singola domanda viene presentata con riguardo ad un certo numero di imprese collegate, una riduzione del 25 % sulle emissioni specifiche medie di CO2 di tali imprese nel 2007.

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Qualora, per l’anno 2007, non esistano le informazioni relative alle emissioni specifiche medie di CO2 di un costruttore, la Commissione stabilisce un obiettivo di riduzione equivalente basato sulle migliori tecnologie di riduzione delle emissioni di CO2 disponibili impiegate nelle autovetture di massa comparabile e tenendo conto delle caratteristiche del mercato per il tipo di auto prodotte. Questo obiettivo deve essere utilizzato dal richiedente ai fini della lettera b). La Commissione concede una deroga al costruttore nel caso in cui risulti dimostrato che sono stati rispettati i criteri per la deroga di cui al presente paragrafo. VARIAZIONE DELLE CONDIZIONI PER L’ASSEGNAZIONE DELLA DEROGA Il costruttore al quale è concessa una deroga in forza del presente articolo informa immediatamente la Commissione di ogni variazione che abbia o possa avere ripercussioni sul diritto di beneficiare della deroga. Qualora ritenga, in base a questa notifica o ad altri elementi, che un costruttore non risponda più ai requisiti necessari per beneficiare della deroga, la Commissione revoca tale deroga a decorrere dal 1/1dell’anno civile successivo e ne informa il costruttore. ACCESSO ALLA DOCUMENTAZIONE IN MATERIA DI DEROGHE Sono messe a disposizione del pubblico, fatto salvo il regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione: 1. le domande di deroga, comprese le informazioni a supporto della stessa, 2. le notifiche sulle variazioni delle condizioni di deroga , 3. le revoche della deroga 4. la imposizione di un’indennità per le emissioni in eccesso agli obiettivi specifici di emissione 5. ulteriori disposizioni della Commissione successive a questo regolamento (vedi comma 8 articolo 11 del presente Regolamento)

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Nuova Direttiva UE sul sistema comunitario di scambio delle quote di emissioni di gas serra Direttiva 2009/29/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra (GUE L 140 del 5/6/2009) TESTO DELLA DIRETTIVA 2009/29 http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:L:2009:140:SOM:IT:HTML

PER UN COMMENTO ALLA PRECEDENTE MODIFICA (DIRETTIVA 2004/101) DELLA DIRETTIVA 2003/87/CE: http://www.amministrativo.it/ambiente/osservatorio.php?num=177&categoria=Effetto%20Serra

PER IL TESTO DELLA DIRETTIVA 2003/87/CE http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32003L0087:IT:HTML

PER IL TESTTO DELLA DIRETTIVA 2004/101/CE CHE HA MODIFICATO LA DIRETTIVA 2003/87 http://eur-lex.europa.eu/Result.do?T1=V1&T2=2004&T3=101&RechType=RECH_naturel&Submit=Cercare

FINALITA’ DELLA DIRETTIVA Vengono effettuate modifiche all’articolo 1 della Direttiva del 2003 in particolare viene introdotto il principio di riduzioni nelle emissioni di gas serra ritenute necessarie “dal punto di vista scientifico per evitare cambiamenti climatici pericolosi”. In precedenza si faceva solo riferimento alla promozione della riduzione delle emissioni secondo criteri di validità in termini di costi e di efficienza economica. NUOVA ED AMPLIATA DEFINIZIONE DI GAS SERRA Nella versione precedente si definiva gas serra quelli dell’allegato II alla Direttiva 2003/87 e cioè : biossido di carbonio (CO2) , metano ( CH4), protossido di azoto (N2O), idrofluorocarburi (HFC), perfluorocarburi (PFC), Esafluoro di zolfo (SF6) . Nella nuova versione che oltre a quelli dell’allegato II sono gas serra anche altri costituenti gassosi dell’atmosfera, sia naturali che di origine antropica, che assorbono e riemettono radiazioni infrarosse . NUOVA DEFINIZIONE DI IMPIANTO “NUOVO ENTRANTE” Si mantiene il riferimento alle categoria di attività dell’allegato I che però come vedremo in seguito, è stato sostituito dalla presente Direttiva, ma si introduce la data di riferimento del 30/06/2011. ESTENSIONE AMBITO APPLICAZIONE AUTORIZZAZIONE AD EMETTERE GAS SERRA A partire dal 2008 devono ottenere la autorizzazione ad emettere gas serra non solo gli impianti rientranti nella categorie di cui all’allegato I alla Direttiva 2003/87 (per questi il termine decorre dal

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1/1/2005) , ma anche quelli obbligati, secondo la procedura, modificata dalla presente Direttiva (vedi nuovo articolo 24) , di inclusione unilaterale approvata dalla Commissione.

RIESAME AUTORIZZAZIONE AD EMETTERE GAS SERRA Secondo la modifica apportata all’articolo 6 della Direttiva 2003/87 l’autorità competente riesamina, almeno ogni cinque anni, l’autorizzazione ad emettere gas a effetto serra e apporta le modifiche opportune. INTEGRAZIONI AL CONTENUTO DELLA AUTORIZZAZIONE AD EMETTER GAS SERRA Secondo la modifica apporta all’articolo 6 della Direttiva 2003/87 l’autorizzazione dovrà contenere non delle semplici disposizioni di monitoraggio ( versione precedente) ma più precisamente un piano di monitoraggio conforme alle disposizioni del regolamento della Commissione da emanarsi entro 31/12/2011. Gli Stati membri possono autorizzare i gestori ad aggiornare i piani di monitoraggio senza modificare l’autorizzazione. I gestori devono trasmettere i piani di monitoraggio aggiornati all’autorità competente per approvazione. NUOVO QUANTITATIVO COMUNITARIO DI QUOTE Secondo il nuovo articolo 9 della Direttiva 2003/87 il quantitativo comunitario di quote rilasciate ogni anno a decorrere dal 2013 diminuisce in maniera lineare a partire dall’anno intermedio del periodo dal 2008 al 2012. Il quantitativo diminuisce di un fattore lineare pari all’1,74 % rispetto al quantitativo medio annuo totale di quote rilasciate dagli Stati membri conformemente alle decisioni della Commissione sui loro piani nazionali di assegnazione per il periodo dal 2008 al 2012. La Commissione pubblica, entro il 30 giugno 2010, il quantitativo comunitario assoluto di quote per il 2013, basato sulle quote totali che sono state o saranno rilasciate dagli Stati membri conformemente alle decisioni della Commissione sui loro piani nazionali di assegnazione per il periodo dal 2008 al 2012. La Commissione riesamina il fattore lineare e, se del caso, presenta una proposta al Parlamento europeo e al Consiglio a decorrere dal 2020, in vista dell’adozione di una decisione entro il 2025. OBIETTIVO PIU’ RIGOROSO DELLA DIRETTIVA QUADRO NELLA RIDUZIONE DEI GAS SERRA La presente direttiva stabilisce disposizioni per la valutazione e l’attuazione di un impegno più rigoroso della Comunità in materia di riduzioni, superiore al 20 %, da applicare previa approvazione da parte della Comunità di un accordo internazionale sui cambiamenti climatici che conduca a riduzioni delle emissioni dei gas a effetto serra superiori a quelle previste dalla Direttiva 2003/87 (come modificata dalla presente Direttiva) , come risulta dall’impegno di riduzione del 30 % approvato dal Consiglio europeo del marzo 2007. Si tratta quindi di un obiettivo ulteriore, previa nuovo accordo internazionale, a quello previsto dall’articolo 9 della DIR 2003/87 come modificato dalla presente Direttiva in precedenza esaminato. Entro tre mesi dalla firma, da parte della Comunità, di un accordo internazionale sui cambiamenti climatici che comporterà, entro il 2020, riduzioni obbligatorie delle emissioni dei gas a effetto serra superiori al 20 % rispetto ai livelli del 1990, come risulta dall’impegno di riduzione del 30 % 87 di 137


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approvato dal Consiglio europeo del marzo 2007, la Commissione presenta una relazione finalizzata a valutare la necessità di modificare la Direttiva 2003/87 previa approvazione, da parte della Comunità, dell’accordo internazionale sui cambiamenti climatici e in vista degli impegni di riduzione delle emissioni che andranno attuati a norma di tale accordo. ADEGUAMENTI QUANTITATIVO COMUNITARIO DI QUOTE PER GLI IMPIANTI INCLUSI Ex nuovo articolo 9bis della Direttiva 2003/87 sono previsti adeguamenti (dal 1/1/2013) al quantitativo comunitario di quote per gli impianti entranti nel sistema comunitari , nel periodo 2008-2011, attraverso il processo di inclusione di cui all’articolo 24 sopra esaminato ADEGUAMENTI QUANTITATIVO COMUNITARIO DI QUOTE PER IMPIANTI RIENTRANTI NELLE CATEGORIE DI CUI ALL’ALLEGATO I DELLA DIRETTIVA 2003/87 Per gli impianti che esercitano le attività di cui all’allegato I e che sono inseriti nel sistema comunitario solo a partire dal 2013, gli Stati membri assicurano che i gestori di tali impianti presentino all’autorità competente responsabile i dati sulle emissioni debitamente giustificati e verificati in maniera indipendente affinché queste possano essere prese in considerazione ai fini dell’adeguamento del quantitativo comunitario di quote da rilasciare. Tali dati devono essere presentati, entro il 30 aprile 2010, all’autorità competente responsabile. Se i dati trasmessi sono debitamente suffragati, l’autorità competente ne informa la Commissione entro il 30 giugno 2010 e il quantitativo di quote da rilasciare, corretto secondo il fattore lineare di cui all’articolo 9, è adeguato di conseguenza. Nel caso degli impianti che emettano gas a effetto serra diversi da CO2, l’autorità competente può notificare un quantitativo inferiore di emissioni in base al potenziale di riduzione delle emissioni di tali impianti.

PUBBLICAZIONE ADEGUAMENTI La Commissione pubblica i quantitativi corretti entro il 30 settembre 2010. IMPIANTI NON SOGGETTI AD ASSEGNAZIONE DI QUOTE A TITOLO GRATUITO Salvo le particolari condizioni stabilite dai paragrafi da 4 a 8 del nuovo articolo 10bis della Direttiva 2003/87 , gli impianti di produzione di elettricità, gli impianti deputati alla cattura di CO2, le condutture per il trasporto di CO2 o siti di stoccaggio di CO2 non beneficiano dell’assegnazione gratuita di quote. Il nuovo articolo 10 quater prevede una particolare deroga alla assegnazione di quote ordinaria attraverso asta per un periodo transitorio agli impianti per la produzione di energia elettrica in funzione prima del 31 dicembre 2008 o agli impianti per la produzione di energia elettrica per i quali il processo d’investimento è stato fisicamente avviato entro la medesima data, purchè vengano rispettate le condizioni stabilite dallo stesso articolo 10 quater. La normativa precedente alla presente Direttiva prevedeva invece che dal 2005 al 2008 ben il 95% delle quote fossero assegnate gratuitamente , mentre a partire dal 1/1/2008 gli Stati membri dovevano assegnare almeno il 90% a titolo gratuito.

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MESSA ALL’ASTA DELLE QUOTE Il nuovo articolo 10 della Direttiva 2003/87 stabilisce che a decorrere dal 2013 gli Stati membri mettono all’asta tutte le quote che non sono assegnate gratuitamente a norma degli articoli 10 bis e 10 quater. Entro il 31 dicembre 2010 la Commissione determina e pubblica il quantitativo stimato di quote da mettere all’asta secondo l’articolazione percentuale prevista dal nuovo articolo 10 (paragrafo 2). USO PROVENTI VENDITA ALL’ASTA DELLE QUOTE Secondo il paragrafo 3 del nuovo articolo 10 gli Stati membri stabiliscono l’uso dei proventi della vendita all’asta di quote. Almeno il 50 % dei proventi della vendita all’asta di quote è utilizzato per uno o più scopi elencati in detto paragrafo 3. NUOVO REGOLAMENTO UE SULLA GESTIONE DELLE ASTE Entro il 30 giugno 2010 la Commissione adotta un regolamento sui tempi, sulla gestione e su altri aspetti riguardanti la vendita all’asta delle quote per garantire che le aste si svolgano in maniera aperta, trasparente, armonizzata e non discriminatoria. A tal fine, è opportuno che il processo sia prevedibile, segnatamente per quanto riguarda i tempi e la sequenza delle aste, nonché i volumi stimati delle quote da rendere disponibili. MISURE NAZIONALI DI ATTUAZIONE Secondo il nuovo articolo 11 gli Stati membri pubblicano e trasmettono alla Commissione, entro il 30 settembre 2011, l’elenco degli impianti situati nel loro territorio che ricadono nell’ambito di applicazione della presente direttiva e le quote eventualmente assegnate a titolo gratuito a ciascuno dei suddetti impianti . Entro il 28 febbraio di ogni anno, le autorità competenti rilasciano il quantitativo di quote da assegnare per quell’anno, sia a titolo gratuito che a mezzo vendita all’asta. MODIFICATI GLI ARTICOLI RELATIVI ALL’UTILIZZO DI “CER” ED “ERU” • ERU è l’acronimo di emissione reduction unit (unità riduzione delle emissioni) cioè una unità rilasciata ai sensi del Protocollo di Kyoto e delle decisioni adottate a norma della Convenzione ONU sui cambiamenti climatici e dello stesso Protocollo . In particolare il riferimento è all’articolo 6 del Protocollo di Kyoto in base al quale al fine di adempiere agli impegni assunti a norma del Protocollo stesso, ogni Parte aderente allo stesso, può trasferire ad ogni altra di dette Parti, o acquistare da essa, unità di riduzione risultanti da progetti finalizzati alla riduzione delle emissioni antropiche da fonti o all’aumento dell’assorbimento antropico dei pozzi dei gas ad effetto serra in ogni settore dell’economia. • CER è l’acronimo di certified emission reduction ( riduzione delle emissioni certificate) cioè una unità rilasciata ai sensi del Protocollo di Kyoto e delle decisioni adottate a norma della Convenzione ONU sui cambiamenti climatici e dello stesso Protocollo. In particolare il riferimento è all’articolo 12 del Protocollo di Kyoto INTRODUZIONE DI DEROGA ALLA RESTITUZIONE DELLE QUOTE Secondo il comma 3 dell’articolo 12 della Direttiva 2003/87 gli stati membri provvedono affinchè , entro il 30/4/ di ogni anno, il gestore di ciascun impianto restituisca un numero di quote di 89 di 137


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emissioni, diverse dalle quote rilasciate a norma della Direttiva stessa, pari alle emissioni totali di tale impianto nel corso dell’anno civile precedente, e che tali quote siano successivamente cancellate. La nuova Direttiva introduce dopo il suddetto comma 3 la possibilità secondo cui non sussiste l’obbligo di restituzione delle quote per le emissioni di cui sono stati verificati la cattura e il trasporto ai fini dello stoccaggio permanente presso un impianto per cui è in vigore un’autorizzazione ai sensi della direttiva 2009/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sullo stoccaggio geologico del biossido di carbonio . INTRODUZIONE DEROGA ALLE NORME SUL TRASFERIMENTO DELLE QUOTE I paragrafi 1 e 2 dell’articolo 12 della Direttiva 2003/87 disciplinano la possibilità e alle modalità secondo gli stati membri provvedono a trasferire le quote di emissioni tra persone all’interno della Comunita e tra persone all’interno della Comunità e persone nei paesi terzi . Secondo il nuovo comma 5 dell’articolo 12 la normativa di cui sopra si apre escluso quanto previsto per gli impianti disciplinati dal nuovo articolo 10 quater in precedenza esaminato . Il nuovo articolo 10 quater prevede una particolare deroga alla assegnazione di quote ordinaria attraverso asta per un periodo transitorio agli impianti per la produzione di energia elettrica in funzione prima del 31 dicembre 2008 o agli impianti per la produzione di energia elettrica per i quali il processo d’investimento è stato fisicamente avviato entro la medesima data, purchè vengano rispettate le condizioni stabilite dallo stesso articolo 10 quater. NUOVI TERMINI PER LA VALIDITA’ DELLE QUOTE Viene sostituito l’articolo 13 della Direttiva 2003/87 . Secondo il nuovo articolo 13 le quote rilasciate a partire dal 1° gennaio 2013 sono valide per le emissioni prodotte durante periodi di otto anni con inizio il 1° gennaio 2013. Quattro mesi dopo l’inizio di ciascun periodo di cui sopra, l’autorità competente cancella le quote che non sono più valide e che non sono state restituite e cancellate. Gli Stati membri rilasciano quote di emissioni per il periodo in corso a persone le cui quote di emissioni siano state cancellate . NORME ARMONIZZATE APPLICABILI AI PROGETTI DI RIDUZIONE DELLE EMISSIONI Oltre all’inclusione di attività e gas serra estranee alle categorie di attività di cui all’allegato I ( vedi in precedenza in relazione al nuovo articolo 24 della Direttiva 2003/87) , possono essere adottate misure di attuazione per il rilascio di quote o crediti riguardanti progetti gestiti dagli Stati membri e finalizzati a ridurre le emissioni di gas a effetto serra non disciplinate dal sistema comunitario. Tali misure non devono causare una doppia contabilizzazione delle riduzioni delle emissioni né impedire la realizzazione di altre iniziative di abbattimento delle emissioni non contemplate dal sistema comunitario. Sono adottate misure solo qualora l’inclusione a norma dell’articolo 24 non sia possibile e il successivo riesame del sistema comunitario considera la possibilità di disciplinare in maniera armonizzata tali emissioni in tutta la Comunità.

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ESCLUSIONE DI IMPIANTI DI DIMENSIONI RIDOTTE SUBORDINATA ALL’ADOZIONE DI MISURE EQUIVALENTI Previa consultazione del gestore, gli Stati membri possono escludere dal sistema comunitario gli impianti che hanno comunicato all’autorità competente emissioni per un valore inferiore a 25 000 tonnellate di CO2 equivalente e che, nei casi in cui effettuano attività di combustione, hanno una potenza termica nominale inferiore a 35 MW, escluse le emissioni da biomassa, in ciascuno dei tre anni precedenti alla notifica, da parte dello Stato membro, alla Commissione, di tutti tali impianti , e ai quali si applicano misure finalizzate ad ottenere un contributo equivalente alle riduzioni delle emissioni. Il nuovo articolo 27 stabilisce le condizioni per giustificare tale esclusione. MODIFICA ALLEGATO I L’allegato I contiene l’elenco delle categorie di attività che emettono gas serra come elencati dall’allegato II . Cambiano le seguenti categorie : NUOVE CATEGORIE INTRODOTTE NELL’ALLEGATO I ALLA DIRETTIVA 2003/87 COME SOSTITUITO DALLA DIRETTIVA 29/2009

CATEGORIE DELL’ALLEGATO I ALLA DIRETTIVA 2003/87 NELLA VERSIONE PRECEDENTE ALLA DIRETTIVA 29/2009

Combustione di carburanti in impianti di potenza termica nominale totale superiore a 20 MW (tranne negli impianti per l’incenerimento di rifiuti pericolosi o urbani)

Impianti di combustione con una potenza calorifica di combustione di oltre 20 MW ( esclusi gli impianti per rifiuti pericolosi o urbani)

Arrostimento o sinterizzazione, compresa la pellettizzazione, di minerali metallici (tra cui i minerali sulforati) . NDR. La pellettizzazione costituisce una operazione industriale che consente di ridurre prodotti di consistenza polverulenta in forma sferoidale o cilindrica Produzione di ghisa o acciaio (fusione primaria o secondaria), compresa la relativa colata continua di capacità superiore a 2,5 tonnellate all’ora

Impianti di arrostimento o sinterizzazione di minerali metallici compresi i minerali solforati .

Queste categorie non c’erano nella versione precedente dell’allegato I

Produzione o trasformazione di metalli ferrosi (incluse le ferro-leghe), ove siano in funzione unità di combustione di potenza termica nominale totale superiore a 20 MW. La trasformazione comprende, tra l’altro, laminatoi, riscaldatori, forni di ricottura, impianti di forgiatura, fonderie, impianti di rivestimento e impianti di decapaggio Produzione di alluminio primario Produzione di alluminio secondario ove siano in funzione unità di combustione di potenza termica nominale totale superiore a 20 MW Produzione o trasformazione di metalli non ferrosi, compresa la fabbricazione di leghe, l’affinazione, la formatura in fonderia, ecc., ove siano in funzione unità di combustione di potenza termica nominale totale superiore a 20 MW (tra cui i combustibili utilizzati

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come agenti riducenti) Produzione di clinker (cemento) in forni rotativi la cui capacità di produzione supera 500 tonnellate al giorno oppure in altri tipi di forni aventi una capacità di produzione di oltre 50 tonnellate al giorno Produzione di calce viva o calcinazione di dolomite o magnesite in forni rotativi con capacità di produzione superiore a 50 tonnellate al giorno Fabbricazione del vetro, tra cui le fibre di vetro, con capacità di fusione superiore a 20 tonnellate al giorno Fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura, in particolare tegole, mattoni, mattoni refrattari, piastrelle, gres, porcellane, con capacità di produzione superiore a 75 tonnellate al giorno Fabbricazione di materiale isolante in lana minerale a base di vetro, roccia o scorie con capacità di fusione superiore a 20 tonnellate al giorno Essiccazione o calcinazione del gesso o produzione di pannelli di cartongesso e altri prodotti a base di gesso, ove siano in funzione unità di combustione di potenza termica nominale totale superiore a 20 MW Produzione di nerofumo, compresa la carbonizzazione di sostanze organiche quali oli, bitumi, residui del cracking e della distillazione, ove siano in funzione unità di combustione di potenza termica nominale totale superiore a 20 MW

Impianti destinati alla produzione di clinker (cemento) in forni rotativi la cui capacità di produzione supera 500 tonnellate al giorno oppure di calce viva in forni rotativi la cui capacità di produzione supera 50 tonnellate al giorno, o in altri tipi di forni aventi una capacità di produzione di oltre 50 tonnellate al giorno Impianti per la fabbricazione del vetro compresi quelli destinati alla produzione di fibre di vetro, con capacità di fusione di oltre 20 tonnellate al giorno Impianti per la fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura, in particolare tegole, mattoni, mattoni refrattari, piastrelle, gres, porcellane, con una capacità di produzione di oltre 75 tonnellate al giorno e/o con una capacità di forno superiore a 4 m3 e con una densità di colata per forno superiore a 300 kg/m3 Questa categoria non c’era nella versione precedente dell’allegato I Questa categoria non c’era nella versione precedente dell’allegato I Queste categorie non c’erano nella versione precedente dell’allegato I

Produzione di acido nitrico Produzione di acido adipico Produzione di gliossale e acido gliossilico Produzione di ammoniaca Produzione di prodotti chimici organici su larga scala mediante cracking, reforming, ossidazione parziale o totale o processi simili, con una capacità di produzione superiore a 100 tonnellate al giorno Produzione di idrogeno (H2) e di gas di sintesi mediante reforming o mediante ossidazione parziale, con una capacità di produzione superiore a 25 tonnellate al giorno Produzione di carbonato di sodio (Na2CO3) e di bicarbonato di sodio (NaHCO3) Cattura dei gas a effetto serra provenienti da impianti disciplinati dalla presente direttiva ai fini del trasporto e dello stoccaggio geologico in un sito di stoccaggio autorizzato a norma della direttiva 2009/31/CE Trasporto dei gas a effetto serra mediante condutture ai

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fini dello stoccaggio geologico in un sito di stoccaggio autorizzato a norma della direttiva 2009/31/ CE Stoccaggio geologico dei gas a effetto serra in un sito di stoccaggio autorizzato a norma della direttiva 2009/31/CE

RECEPIMENTO Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 dicembre 2012 e le applicano entro il 1/1/2013 Entro il 31/12/2009 gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi: • nuovo articolo 9 bis, paragrafo 2, della direttiva 2003/87/CE (adeguamento quantitativo delle quote per gli impianti rientranti nelle categorie di cui all’allegato I alla Direttiva 2003/87 e a quelli inclusi attraverso il processo di cui al nuovo articolo 24 della Direttiva 2003/87) • nuovo articolo 11 della Direttiva 2003/87 ( misura nazionali di attuazione ) DISPOSIZIONE TRANSITORIA Le disposizioni della direttiva 2003/87/CE, modificata dalla direttiva 2004/101/CE, dalla direttiva 2008/101/CE e dal regolamento (CE) n. 219/2009, continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre 2012.

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Direttiva UE sulla qualità dei carburanti per ridurre emissioni di gas serra Direttiva 2009/30/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 che modifica la direttiva 98/70/CE per quanto riguarda le specifiche relative a benzina, combustibile diesel e gasolio nonché l’introduzione di un meccanismo inteso a controllare e ridurre le emissioni di gas a effetto serra, modifica la direttiva 1999/32/CE del Consiglio per quanto concerne le specifiche relative al combustibile utilizzato dalle navi adibite alla navigazione interna e abroga la direttiva 93/12/CEE (GUE n. 140L del 5/6/2009) TESTO DELLA DIRETTIVA http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:L:2009:140:SOM:IT:HTML

ESTENSIONE CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA DIRETTIVA 98/70 SULLA QUALITA’ DELLA BENZINA – DIESEL – GASOLIO La nuova Direttiva aggiunge al campo di applicazione della Direttiva quadro 98/70 quello di un obiettivo di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra prodotte durante il ciclo di vita dei carburanti. Sempre secondo la nuova Direttiva per “emissioni di gas a effetto serra prodotte durante il ciclo di vita” si deve intendere tutte le emissioni nette di CO2, CH4 e N2O che possono essere attribuite al combustibile (compresi tutti i suoi componenti miscelati) o all’energia fornita. Sono incluse tutte le pertinenti fasi: estrazione o coltura, comprese le modifiche della destinazione dei suoli, trasporto e distribuzione, trasformazione e combustione, a prescindere dal luogo in cui le emissioni sono rilasciate . NUOVA DISCIPLINA PER IL RISPETTO DEGLI OBBLIGHI DA PARTE DEGLI STATI MEMBRI SULLA QUALITA’ DELLA BENZINA . Viene modificato quasi completamente l’articolo 3 della Direttiva 98/70 , resta solo il comma 1 sul divieto di commercializzare negli stati membri la benzina con piombo dal 1/1/2000. Secondo il nuovo articolo 3 gli Stati membri provvedono affinché sul loro territorio possa essere immessa sul mercato soltanto la benzina conforme alle specifiche ecologiche di cui all’allegato I. Nel nuovo allegato I vengono ridotti i valori degli idrocarburi aromatici , del tenore di ossigeno e del tenore di zolfo , oltre che modificati i vari ossigenati Il nuovo articolo 3 descrive poi varie tipologie di deroghe limitate temporalmente e dal punto di visto delle aree interessate.

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NUOVA DISCIPLINA PER IL RISPETTO DEGLI OBBLIGHI DA PARTE DEGLI STATI MEMBRI SUL COMBUSTIBILE DIESEL Viene completamente sostituito l’articolo 4 della Direttiva 98/70 . Secondo il nuovo articolo 4 gli Stati membri provvedono affinché sul loro territorio venga immesso sul mercato soltanto il combustibile diesel conforme alle specifiche di cui all’allegato II. Nel nuovo allegato II vengono ridotti i valori di idrocarburi aromatici e tenore di zolfo . Il nuovo articolo 4 stabilisce deroghe per l’immissione sul mercato di diesel con un tenore di estere metilico di acidi grassi (FAME) . Deroghe sono altresì previste per il tenore di zolfo nei gasoli destinati a macchine mobili non stradali (comprese le navi adibite alla navigazione interna), ai trattori agricoli e forestali e alle imbarcazioni da diporto. RIDUZIONE EMISSIONI GAS SERRA Gli Stati membri designano il fornitore o i fornitori (il soggetto responsabile del passaggio di combustile o energia attraverso un punto di riscossione delle accise ) competenti a monitorare e a segnalare le emissioni di gas a effetto serra per unità di energia prodotte durante il ciclo di vita dovute ai carburanti e all’energia forniti. Nel caso dei fornitori di elettricità utilizzata nei veicoli stradali, gli Stati membri garantiscono che detti fornitori possano scegliere di contribuire all’obbligo di riduzione , descritto di seguito, qualora siano in grado di dimostrare che possono misurare e monitorare adeguatamente l’elettricità fornita per essere utilizzata in suddetti veicoli. OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE DELLE EMISSIONI DI GAS SERRA DA PARTE DEGLI STATI MEMBRI A decorrere dal 1° gennaio 2011 i fornitori trasmettono annualmente all’autorità designata dal rispettivo Stato membro una relazione sull’intensità delle emissioni dei gas a effetto serra dei combustibili e dell’energia forniti in ciascuno Stato membro in cui sono specificate almeno le seguenti informazioni: a) il volume totale di ciascun tipo di combustibile o energia forniti con l’indicazione del luogo di acquisto e dell’origine; e b) le emissioni di gas a effetto serra per unità di energia prodotte durante il ciclo di vita. PERCENTUALI E FASI TEMPORALI DI RIDUZIONE DELLE EMISSIONI DI GAS SERRA Gli Stati membri richiedono ai fornitori di ridurre fino al 10 % con la massima gradualità possibile le emissioni di gas a effetto serra per unità di energia prodotte durante il ciclo di vita dovute ai carburanti e all’energia forniti entro il 31 dicembre 2020, in confronto alla metodologia che specifica, entro il 1° gennaio 2011, la norma di riferimento per i carburanti basata sulle emissioni di gas a effetto serra prodotte durante il ciclo di vita per unità di energia dovute alle emissioni dei combustibili fossili nel 2010. La riduzione prevede le seguenti fasi: a) 6 % entro il 31 dicembre 2020. Ai fini del conseguimento di detta riduzione, gli Stati membri possono richiedere ai fornitori di rispettare i seguenti obiettivi intermedi: 2 % entro il 31 dicembre 2014 e 4 % entro il 31 dicembre 2017 b) un obiettivo indicativo supplementare del 2 % entro il 31 dicembre 2020, da conseguire tramite uno dei metodi a seguire, o entrambi: • l’approvvigionamento di energia per i trasporti fornita per essere utilizzata in qualsiasi tipo di veicolo stradale, macchina mobile non stradale (comprese le navi 95 di 137


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adibite alla navigazione interna), trattore agricolo o forestale o imbarcazione da diporto; • l’uso di qualsiasi tecnologia (compresi la cattura e lo stoccaggio del carbonio) capace di ridurre le emissioni di gas a effetto serra per unità di energia prodotte durante il ciclo di vita del combustibile o dell’energia forniti; un obiettivo indicativo supplementare del 2 % entro il 31 dicembre 2020, conseguito tramite l’utilizzo dei crediti acquistati nel quadro del meccanismo di sviluppo pulito del protocollo di Kyoto, alle condizioni sancite dalla direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra

MISURA DI REGOLAMENTAZIONE PER L’ATTUAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI RIDUZIONE Dovranno essere approvate con la metodologia dell’articolo 5bis della Decisione 1999/468/CE (come modificata dalla Decisione 512 del 2006) che ha introdotto una nuova procedura di regolamentazione secondo la quale la Commissione è assistita da un comitato di regolamentazione con controllo composto dei rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione: • la metodologia per il calcolo delle emissioni di gas a effetto serra prodotte durante il ciclo di vita dei carburanti diversi dai biocarburanti e dall’energia; • la metodologia che specifica, entro il 1° gennaio 2011, la norma di riferimento per i carburanti basata sulle emissioni di gas a effetto serra prodotte durante il ciclo di vita per unità di energia dovute alle emissioni dei combustibili fossili nel 2010 ai fini del paragrafo 2; • la metodologia per calcolare il contributo dei veicoli elettrici stradali,

CRITERI DI SOSTENIBILITA’ AFFINCHE I BIOCARBURANTI POSSANO ESSERE USATI AI FINI DEL RISPETTO DELLE RIDUZIONI DI GAS SERRA PREVISTI DALLA NUOVA DIRETTIVA Intanto per biocarburanti si intendono i carburanti liquidi o gassosi per i trasporti ricavati dalla biomassa ( ex Direttiva 2009/28 sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili). Il nuovo articolo 7ter della Direttiva 98/70 stabilisce una serie di criteri che devono essere rispettati affinchè i biocarburanti siano utilizzati per raggiungere la riduzione di emissioni di gas serra previste dalla nuova Direttiva qui esaminata. L’articolo 7ter citato il 7quater ( Verifica del rispetto dei criteri di sostenibilità per i biocarburanti ) e il 7 quinquies ( metodologia calcolo emissioni gas serra da biocarburanti) riproducono quanto già previsto in materia dalla Direttiva 28/2009 (sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili) per cui si rinvia al commento di questo Direttiva .

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ADDITIVI METALLICI NUOVI LIMITI Secondo il nuovo articolo 8bis della Direttiva 98/70 la Commissione esegue una valutazione dei rischi per la salute e l’ambiente derivanti dall’utilizzazione di additivi metallici nei combustibili e, a tal fine, sviluppa un metodo di prova. La Commissione riferisce le sue conclusioni al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 31 dicembre 2012. In attesa dello sviluppo del metodo di prova di cui sopra, la presenza dell’additivo metallico metilciclopentadienil-tricarbonil-manganese (MMT) nei combustibili deve essere limitata a 6 mg di manganese per litro a decorrere dal 1° gennaio 2011. A decorrere dal 1° gennaio 2014, detto limite è di 2 mg di manganese per litro. ETICHETTATURA PER ADDITIVI METALLICI Gli Stati membri assicurano che un’etichetta relativa al tenore di additivo metallico del combustibile sia esibita in qualsiasi luogo dove un combustibile contenente additivi metallici è messo a disposizione dei consumatori. L’etichetta contiene il seguente testo: “Contiene additivi metallici”. L’etichetta è affissa in modo chiaramente visibile nel luogo dove sono riportate le informazioni che indicano il tipo di combustibile. La dimensione e il carattere dell’etichetta sono chiaramente visibili e di facile lettura. MODIFICA DEFINIZIONE COMBUSTIBILE MARITTIMO L’articolo 2 della nuova Direttiva modifica la Direttiva 1999/32/CE ( relativa alla riduzione del tenore di zolfo di alcuni combustibili liquidi ) dando una nuova definizione di combustibile per uso marittimo a cui si applica la Direttiva 1999/32. Viene altresì abrogata la precedente Direttiva 1993/12/CEE già modificata dalla Direttiva 1999/32. Secondo le premesse della nuova Direttiva La direttiva 1999/32/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alla riduzione del tenore di zolfo di alcuni combustibili liquidi , stabilisce alcuni principi per l’uso di combustibile nei trasporti sulle vie navigabili interne. Occorre precisare l’ambito di applicazione di tale direttiva rispetto a quello della direttiva 98/70/CE. Entrambe limitano il tenore di zolfo nel gasolio utilizzato dalle navi adibite alla navigazione interna. Per motivi di chiarezza e di certezza del diritto, è quindi opportuno modificare dette direttive in modo che tale limite sia stabilito da un solo testo legislativo. RECEPIMENTO Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 dicembre 2010.

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Direttiva sullo stoccaggio geologico di CO2 Direttiva 2009/31/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 relativa allo stoccaggio geologico di biossido di carbonio e recante modifica della direttiva 85/337/CEE del Consiglio, delle direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE, 2008/1/CE e del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (GUE n. 140/L del 5/6/2009) TESTO DELLA DIRETTIVA http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:L:2009:140:SOM:IT:HTML OGGETTO E FINALITÀ La presente direttiva istituisce un quadro giuridico per lo stoccaggio geologico ambientalmente sicuro di biossido di carbonio (CO2) con la finalità di contribuire alla lotta contro i cambiamenti climatici. Lo stoccaggio geologico ambientalmente sicuro di CO2 è finalizzato al confinamento permanente di CO2 in modo da prevenire e, qualora ciò non sia possibile, eliminare il più possibile gli effetti negativi e qualsiasi rischio per l’ambiente e la salute umana. ESCLUSIONE DALLA DIRETTIVA PER VOLUMI DI STOCCAGGIO La presente direttiva non si applica allo stoccaggio geologico di CO2 per un previsto volume complessivo di stoccaggio inferiore a 100 chilotonnellate, effettuato a fini di ricerca, sviluppo o sperimentazione di nuovi prodotti e processi. DIVIETI GENERALI DI STOCCAGGIO Nelle aree esterne a quelle del territorio degli Stati membri relativamente alla rispettive zone economiche esclusive e piattaforme continentali come definite nella convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (UNCLOS) Nella colonna d’acqua intesa come la massa d’acqua continua che si estende verticalmente tra la superficie e i sedimenti del fondo di un corpo idrico. SCELTA DEI SITI DI STOCCAGGIO : AUTONOMIA DI DECISIONE DEGLI STATI MEMBRI Gli Stati membri mantengono il diritto di designare le zone all’interno delle quali scegliere i siti di stoccaggio ai sensi della presente direttiva. Ciò include il diritto, per gli Stati membri, di non permettere lo stoccaggio in alcune parti o nella totalità dei rispettivi territori. Per sito di stoccaggio si intende una superficie di volume definita all’interno di una formazione geologica utilizzata ai fini dello stoccaggio geologico di CO2 nonché gli impianti di superficie e di iniezione connessi. Per formazione geologica si intende una suddivisione litostratigrafica all’interno della quale è possibile individuare e rappresentare graficamente una successione di strati rocciosi distinti.

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PROCEDURA DI SCELTA DEL SITO DI STOCCAGGIO Valutazione della capacità di stoccaggio disponibile in alcune parti o nella totalità dei rispettivi territori, anche consentendo l’esplorazione con apposita licenza come disciplinato dall’articolo 5 della presente Direttiva. Se del caso, può essere incluso nella licenza di esplorazione il monitoraggio delle prove d’iniezione. La caratterizzazione e la valutazione del potenziale complesso di stoccaggio e dell’area circostante deve essere effettuata secondo i criteri fissati dall’allegato I alla presente Direttiva . In particolare la valutazione dovrà essere svolta attraverso le fasi di 1. Raccolta dati sufficienti a creare un modello geologico statico tridimensionale (3-D) e volumetrico per il sito di stoccaggio e il complesso di stoccaggio. 2. Creazione di un modello o una serie di modelli terrestri geologici statici e tridimensionali del complesso di stoccaggio da selezionare, compresa la roccia di copertura e le aree collegate per via idraulica e i fluidi, utilizzando simulazioni al computer della roccia serbatoio. 3. Utilizzo di un modello dinamico, comprendente varie simulazioni dell’iniezione di CO2 nel sito di stoccaggio a vari intervalli di tempo utilizzando uno o più modelli terrestri geologici statici e tridimensionali nel simulatore al computer del complesso di stoccaggio costruito nella fase 2. All’interno di tale modello dinamico (fase 3) dovranno in particolare essere valutati: • i pericoli di fuoriuscita del materiale stoccato , • l’esposizione potenziale dell’ambiente e dell’uomo • gli effetti della esposizione a concentrazioni elevate di C02 nella biosfera compresi i suoli , i sedimenti marini e le acque bentoniche (asfissia, ipercapnia cioè l’eccesso di CO2 nel sangue) e alla riduzione del pH in tali ambienti a seguito della fuoriuscita di CO2. La valutazione deve esaminare anche gli effetti di altre sostanze eventualmente presenti nei flussi di CO2 che fuoriescono (impurità presenti nel flusso di iniezione o sostanze nuove che si formano con lo stoccaggio di CO2) . Tali effetti devono essere esaminati a varie scale temporali e spaziali ed essere associati a fuoriuscite di CO2 di diversa entità . • la valutazione deve comprendere la sicurezza e l’ integrità del sito a breve e a lungo termine, compresa la valutazione del rischio di fuoriuscita alle condizioni di utilizzo proposte, e gli impatti su ambiente e salute nello scenario peggiore. La caratterizzazione del rischio deve basarsi sulla valutazione dei pericoli, dell‘esposizione e degli effetti e deve comprendere una valutazione delle fonti di incertezza individuate durante le fasi di caratterizzazione e valutazione del sito di stoccaggio e, ove fattibile , una descrizione delle possibilità di ridurre l’incertezza . A conclusione del processo di caratterizzazione/valutazione sopra descritto una formazione geologica è scelta come sito di stoccaggio solo se, alle condizioni di uso proposte, non vi è un rischio significativo di fuoriuscita e se non sussistono rischi rilevanti per l’ambiente o la salute.

AUTORIZZAZIONI ALLO STOCCAGGIO Gli Stati membri provvedono affinché la gestione dei siti di stoccaggio avvenga solo previo rilascio di un’autorizzazione allo stoccaggio, affinché vi sia un unico gestore per ogni sito di stoccaggio e affinché sul sito non siano consentiti utilizzi incompatibili. 99 di 137


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CONDIZIONI PER LA PRECEDENZA AL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI DA CHI HA NELLO STESSO SITO LA LICENZA DI ESPLORAZIONE 1. l’esplorazione di tale sito sia stata ultimata, 2. le condizioni stabilite nella licenza di esplorazione siano state rispettate 3. la domanda di autorizzazione allo stoccaggio sia presentata durante il periodo di validità della licenza di esplorazione. CONTENUTO DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALLO STOCCAGGIO 1. nome e indirizzo del potenziale gestore; 2. prove della competenza tecnica del potenziale gestore; 3. caratterizzazione del sito e del complesso di stoccaggio e valutazione della sicurezza di stoccaggio secondo la procedura di caratterizzazione/valutazione in precedenza esaminata; 4. quantitativo totale di CO2 da iniettare e stoccare, come pure fonti e metodi di trasporto, composizione dei flussi di CO2, tassi e pressioni di iniezione, nonché ubicazione degli impianti di iniezione; 5. descrizione dei provvedimenti intesi ad evitare irregolarità importanti; 6. proposta di piano di monitoraggio ; 7. proposta di piano sui provvedimenti correttivi in caso di fuoriuscite e irregolarità importanti; 8. proposta di piano provvisorio per la fase post-chiusura ; 9. informazioni dello studio di impatto ambientale ex Direttiva 85/337/CEE (VIA su progetti); 10. prove che la garanzia finanziaria o altro mezzo equivalente richiesti avranno validità ed efficacia prima che abbiano inizio le operazioni di iniezione. CONDIZIONI PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI ALLO STOCCAGGIO Oltre al rispetto delle prescrizioni e obblighi della presente Direttiva , per ottenere la autorizzazione occorre anche : • che il gestore sia finanziariamente solido, affidabile e disponga delle competenze tecniche necessarie ai fini della gestione e del controllo del sito e siano previsti formazione e sviluppo tecnici e professionali del gestore e di tutto il personale • che in caso di più siti di stoccaggio nella stessa unità idraulica, le potenziali interazioni di pressione sono tali che entrambi i siti possono rispettare simultaneamente le prescrizioni della presente direttiva • che l’Autorità competente al rilascio della autorizzazione abbia esaminato i pareri provenienti dalla Commissione UE. In particolare secondo l’articolo 10 della presente Direttiva gli Stati membri mettono a disposizione della Commissione le domande di autorizzazione, e ogni altro documento connesso, entro un mese dalla loro ricezione. Entro quattro mesi dalla ricezione dei progetti di autorizzazione allo stoccaggio, la Commissione può esprimere un parere non vincolante sulle stesse. Se decide di non esprimere un parere, la Commissione ne informa gli Stati membri entro un mese dalla presentazione del progetto di autorizzazione e ne indica i motivi

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CONTENUTO AUTORIZZAZIONE STOCCAGGIO 1. il nome e l’indirizzo del gestore; 2. l’ubicazione e la delimitazione precise del sito di stoccaggio e del complesso di stoccaggio, e dati sull’unità idraulica; 3. le prescrizioni in materia di gestione dello stoccaggio, il quantitativo totale di CO2 consentito ai fini dello stoccaggio geologico, i limiti di pressione per le rocce serbatoio e i tassi e le pressioni di iniezione massimi; 4. i requisiti per la composizione del flusso di CO2 e per la procedura di valutazione dell’accettabilità del flusso di CO2 ed eventualmente altre prescrizioni in materia di iniezione e stoccaggio, intese in particolare a evitare irregolarità importanti; 5. il piano di monitoraggio approvato, l’obbligo di mettere in atto il piano, le disposizioni per il suo aggiornamento e le istruzioni in materia di comunicazione ; 6. l’obbligo di informare l’autorità competente in caso di fuoriuscite o di irregolarità importanti, il piano approvato sui provvedimenti correttivi e l’obbligo di mettere in atto tale piano in caso di fuoriuscite o di irregolarità importanti ; 7. le condizioni per la chiusura e il piano provvisorio approvato per la fase postchiusura; 8. le disposizioni per la modifica, il riesame, l’aggiornamento e la revoca dell’autorizzazione allo stoccaggio ; 9. l’obbligo di costituire e mantenere la garanzia finanziaria o qualsiasi altro mezzo equivalente . MODIFICA, RIESAME, AGGIORNAMENTO E REVOCA DELL’AUTORIZZAZIONE ALLO STOCCAGGIO L’articolo 11 della Direttiva disciplina l’ipotesti di modifica, riesame , aggiornamento e revoca della autorizzazione allo stoccaggio. In particolare riesame , aggiornamento , revoca da parte dell’Autorità competente possono verificarsi : 1. se riceve comunicazione o è messa a conoscenza di qualsiasi fuoriuscita o irregolarità importante ; 2. se le comunicazioni contenute nella relazione annuale del gestore o le ispezioni ambientali organizzate dalla Autorità competente , mettono in evidenza il mancato rispetto delle condizioni fissate nelle autorizzazioni o rischi di fuoriuscite o di irregolarità importanti; 3. se è conoscenza di altre inadempienze del gestore rispetto alle condizioni dell’autorizzazione; 4. qualora risulti necessario in base ai più recenti risultati scientifici e progressi tecnologici; ovvero 5. fatti salvi i punti di cui sopra, cinque anni dopo il rilascio dell’autorizzazione e in seguito ogni dieci anni.

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OBBLIGHI IN FASE DI GESTIONE DEL SITO DI STOCCAGGIO: GESTIONE FLUSSO DI CO2 Rispetto dei criteri e della procedura di ammissione del flusso di CO2, questo ultimo inteso come un flusso di sostanze derivanti dai processi di cattura di CO2 . A tal fine, non è consentito aggiungere rifiuti o altro materiale a scopo di smaltimento. Altre sostanze presenti accidentalmente diverso dal biossido di carbonio devono essere in limiti non pericolosi per ambiente e salute, rispettosi delle leggi vigenti e che non mettano in crisi la integrità del sito di stoccaggio. Il gestore deve comunque fornire una analisi della composizione dei flussi da inserire in apposito registro da tenere a disposizione della autorità competente ( disciplinato dall’articolo 25 della presente Direttiva). OBBLIGHI IN FASE DI GESTIONE DEL SITO DI STOCCAGGIO: MONITORAGGIO Il piano di monitoraggio (predisposto secondo i criteri dell’allegato II alla presente Direttiva) contenuto nella domanda di autorizzazione è finalizzato: 1. a paragonare il comportamento effettivo di CO2 e dell’acqua di formazione nel sito di stoccaggio con il comportamento ricavato dai modelli; 2. rilevare irregolarità importanti; 3. rilevare migrazioni di CO2; 4. rilevare fuoriuscite di CO2; 5. rilevare effetti negativi significativi sull’ambiente circostante,in particolare sull’acqua potabile, sulla popolazione umana o sugli utilizzatori della biosfera circostante; 6. valutare l’efficacia degli eventuali provvedimenti correttivi adottati in caso di fuoriuscite e irregolarità importanti ; 7. aggiornare la valutazione della sicurezza e dell’integrità del complesso di stoccaggio nel breve e nel lungo termine, compresa la valutazione intesa a determinare se il CO2 stoccato sarà completamente confinato in via permanente. OBBLIGHI IN FASE DI GESTIONE DEL SITO DI STOCCAGGIO: RELAZIONE ANNUALE DEL GESTORE Secondo la periodicità fissata dall’autorità competente, e almeno una volta all’anno, il gestore presenta all’autorità competente: 1. tutti i risultati del monitoraggio effettuato comprese informazioni sulla tecnologia di monitoraggio utilizzata; 2. i quantitativi e le proprietà dei flussi di CO2 , con indicazione della relativa composizione, conferiti e iniettati durante il periodo di riferimento, inseriti nell’apposito registro del sito di stoccaggio ; 3. prova della costituzione e del mantenimento della garanzia finanziaria ; 4. ogni altra informazione che l’autorità competente ritenga utile per valutare il rispetto delle condizioni dell’autorizzazione allo stoccaggio e ampliare le conoscenze sul comportamento di CO2 nel sito di stoccaggio. OBBLIGHI IN FASE DI GESTIONE DEL SITO DI STOCCAGGIO: FUORIUSCITE O IRREGOLARITÀ NELLA GESTIONE DEL SITO Il gestore deve comunicare immediatamente, all’Autorità competente, i casi di fuoriuscite o di irregolarità importanti . Il gestore deve adottare i provvedimenti correttivi coerenti con l’apposito piano presentato in sede di domanda di autorizzazione al sito di stoccaggio. L’autorità competente può esigere in qualsiasi 102 di 137


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momento che il gestore adotti i provvedimenti correttivi necessari nonché provvedimenti relativi alla tutela della salute umana. Tali provvedimenti possono essere supplementari o diversi rispetto a quelli descritti nel piano sui provvedimenti correttivi. L’autorità competente può altresì, in qualsiasi momento, adottare direttamente provvedimenti correttivi. Se il gestore non adotta i provvedimenti correttivi necessari, l’autorità competente adotta direttamente tali provvedimenti.

TRASFERIMENTO DI RESPONSABILITÀ Se la chiusura del sito di stoccaggio rispetta quanto previsto dall’articolo 17 e soprattutto le condizioni dell’articolo 18 della presente Direttiva , tutti gli obblighi sono trasferiti all’autorità competente che interviene di sua iniziativa o su richiesta del gestore, SANZIONI Gli Stati membri definiscono le norme sulle sanzioni in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate in base alla presente direttiva e adottano tutte le misure necessarie per garantirne l’attuazione. Le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano le relative disposizioni alla Commissione entro il 25 giugno 2011 e provvedono poi a notificare immediatamente le eventuali modificazioni successive. MODIFICA ALLEGATO DELLA DIRETTIVA 85/337/CEE SULLE CATEGORIE DI OPERE/PROGETTI SOTTOPOSTI A VIA La nuova Direttiva modifica l’allegato I alla Direttiva 85/337 ( elenco categorie di opere obbligatoriamente sottoponibili a Valutazione di Impatto Ambientale) prevedendo la VIA obbligatoria , oltre che per i gasdotti e oleodotti (di diametro superiore a 800 mm e di lunghezza superiore a 40 km) anche a quelli ( con le stesse soglie dimensionali) per il trasporto dei flussi di biossido di carbonio (CO2) ai fini dello stoccaggio geologico, comprese le relative stazioni di spinta intermedie. Sempre la nuova Direttiva sottopone a VIA (integrando appositamente l’allegato I alla Direttiva 85/337) obbligatoria : 1. i Siti di stoccaggio di cui alla presente Direttiva, relativa allo stoccaggio geologico di biossido di carbonio 2. Impianti per la cattura di flussi di CO2 provenienti da impianti che rientrano nel presente allegato, o impianti di cattura nei quali il quantitativo complessivo annuo di CO2 catturato è pari ad almeno 1,5 megatonnellate, ai fini dello stoccaggio geologico a norma della presente Direttiva. Infine la nuova Direttiva modifica l’allegato II alla Direttiva 85/337 ( elenco categorie di opere sottoponibili a VIA previa procedura di verifica all’interno degli Stati membri) introduce anche la categorie: 1. Impianti per la cattura di flussi di CO2 provenienti da impianti che non rientrano nell’allegato I della presente direttiva ai fini dello stoccaggio geologico a norma della presente Direttiva . 2. Installazioni di oleodotti e gasdotti e condutture per il trasporto di flussi di CO2 ai fini dello stoccaggio geologico (progetti non compresi nell’allegato I)

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MODIFICA DIRETTIVA 2000/60/CE La nuova Direttiva modifica la Direttiva 2000/60/CE (che istituisce una quadro per l’azione comunitaria in materia di acque). In particolare secondo la modifica introdotta le Autorità competente degli stati membri possono autorizzare ( in deroga al divieto generale di scarico diretto di inquinanti nelle acque sotterranee) di cui alla lettera j paragrafo 3 articolo 11 della Direttiva 2000/60/CE : l’iniezione, a fini di stoccaggio, di flussi di biossido di carbonio in formazioni geologiche che per motivi naturali sono definitivamente inadatte ad altri scopi, a condizione che l’iniezione sia effettuata a norma della presente Direttiva o sia esclusa dall’ambito di applicazione di tale Direttiva . MODIFICA DIRETTIVA 2001/80 La nuova Direttiva modifica la Direttiva 2001/80 (concernente la limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati dai grandi impianti di combustione) . In particolare viene aggiunta un nuovo articolo (il 9bis) a detta Direttiva 2001/80 , secondo il quale Gli Stati membri provvedono affinché i gestori di tutti gli impianti di combustione con una produzione di energia elettrica stimata pari o superiore a 300 megawatt che ottengono la licenza edilizia o, in assenza di tale procedura, la licenza di esercizio iniziale dopo l’entrata in vigore della presente Direttiva, abbiano accertato che le seguenti condizioni siano soddisfatte: 1. disponibilità di siti di stoccaggio appropriati, 2. fattibilità tecnica ed economica di strutture di trasporto, 3. possibilità tecnica ed economica di installare a posteriori le strutture per la cattura di CO2 Se le condizioni di cui sopra sono soddisfatte, l’autorità competente provvede a che sia riservata un’area sufficiente all’interno del sito per installare le strutture necessarie alla cattura e alla compressione di CO2. L’autorità competente determina se le condizioni sono soddisfatte sulla base della valutazione di cui al paragrafo 1 e di altre informazioni disponibili, in particolare per quanto riguarda la tutela dell’ambiente e della salute umana. MODIFICA DIRETTIVA 2004/35 La nuova Direttiva modifica la Direttiva 2004/35 (sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e e riparazione del danno ambientale) . In particolare viene aggiunta una nuova voce all’allegato III alla Direttiva 2004/35 relativa all’elenco di attività professionali che possano produrre un danno ambientale ai sensi di detta Direttiva del 2004. La nuova voce è : Gestione dei siti di stoccaggio a norma della presente Direttiva .

MODIFICA DIRETTIVA 2006/12 La nuova Direttiva modifica la Direttiva 2006/12 (relativa ai rifiuti) , in realtà questa Direttiva è stata abrogata dalla nuova Direttiva 2008/98 anche se la abrogazione ha effetto a partire dal 12/12/2010 sul punto vedi regime transitorio nel commento alla Direttiva 2008/98: http://www.amministrativo.it/ambiente/osservatorio.php?num=1134&categoria=Rifiuti.

Comunque dal punto di vista della modifica di cui si tratta apportata dalla nuova Direttiva in esame poco cambia tra Direttiva del 2006 e nuova Direttiva del 2008. La modifica infatti riguarda una 104 di 137


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integrazione all’elenco degli ambiti di esclusione dalla Direttiva sui rifiuti relativamente a quello degli effluenti gassosi emessi in atmosfera . La integrazione prevede che vengano esclusi dalla normativa sui rifiuti anche il biossido di carbonio catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni geologiche a norma della presente Direttiva o escluso dall’ambito di applicazione di questa ultima. Ora ai sensi delle due Direttive sui rifiuti ( del 2006 e la nuova del 2008) in entrambe gli effluenti gassosi (e quindi ora il biossido di carbonio da centri di stoccaggio) era ed è escluso dalla loro applicazione. MODIFICA REGOLAMENTO 1013/2006 La nuova Direttiva modifica il Regolamento (CE) 1013/2006 ( relativo alle spedizioni dei rifiuti). In particolare la nuova Direttiva aggiunge alle attività escluse dall’ambito di applicazione del predetto Regolamento anche le spedizioni di CO2 ai fini dello stoccaggio geologico a norma della presente direttiva . MODIFICA ALLA DIRETTIVA 2008/1 La nuova Direttiva modifica la Direttiva 2008/1 (sulla prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento) . In particolare viene inserita una nuova all’elenco dell’allegato I della Direttiva 2008/1 contenente le attività soggette alla Autorizzazione Integrata Ambientale ( AIA) . La nuova voce è Cattura di flussi di CO2 provenienti da impianti che rientrano nella applicazione della Direttiva 2008/1 ai fini dello stoccaggio geologico secondo le norme della presente Direttiva.

RECEPIMENTO Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 25 giugno 2011.

MISURE TRANSITORIE Gli Stati membri provvedono a che i seguenti siti di stoccaggio rientranti nell’ambito di applicazione della presente direttiva siano gestiti in conformità alle prescrizioni di quest’ultima entro il 25 giugno 2012: 1. siti di stoccaggio utilizzati conformemente alla normativa vigente al 25 giugno 2009; 2. siti di stoccaggio autorizzati conformemente a detta normativa prima del o al 25 giugno 2009, a condizione che i siti siano utilizzati non oltre un anno dopo tale data. Non si applicano ai casi suddetti le seguenti parti della presente Direttiva: • articolo 4: modalità scelta del sito di stoccaggio • articolo 5: obbligo licenza di esplorazione • punto 3 articolo 7 : obbligo di inserire nel contenuto della domanda di autorizzazione allo stoccaggio, della caratterizzazione del sito di stoccaggio e della valutazione della sicurezza dello stoccaggio • punto 2 articolo 8 e 10 : parere della Commissione UE prima di autorizzare lo stoccaggio

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SEZIONE 2 PARTE II : NORMATIVA NAZIONALE Sintesi della Normativa Nazionale descritta nella Sezione 2 Parte II Con i documenti e i provvedimenti descritti nella presente sezione del presente dossier sono approvati: 1. Finanziamento del Fondo rotativo per il finanziamento delle misure finalizzate all'attuazione del Protocollo di Kyoto. Il provvedimento stabilisce altresì: modalità di ripartizione risorse del Fondo, i soggetti pubblici e privati che possono ricevere i finanziamenti, le misure che sono finanziabili, i requisiti dei finanziamenti agevolabili, le tipologia di costo ammissibili, regole di cumulabilità con altri incentivi e finanziamenti, disciplina della istruttoria per il rilascio dei finanziamenti , tempi e modalità di realizzazione delle azioni finanziate, modalità di verifica e controllo sull’attuazione delle misure finanziate 2. Le linee guida nazionali per le modalità di monitoraggio e comunicazione delle emissioni di gas a effetto . In particolare le suddette linee disciplinano : - modalità di sottoscrizione del piano di monitoraggio da parte del gestore (firma digitale e certificazione da apposito certificatore accreditato) - modalità di trasmissione del piano secondo le modalità indicate nella sezione del sito del Ministero dell’Ambiente dedicata alla attuazione della direttiva scambio quote gas serra 3. Viene promosso un piano operativo al fine di promuovere la ricerca e la sperimentazione nel settore energetico, con particolare riferimento allo sviluppo del nucleare di nuova generazione e delle tecnologie per la cattura e il confinamento dell'anidride carbonica emessa dagli impianti termoelettrici. Con apposito Regolamento UE viene finanziato il progetto di stoccaggio per l’impianto di Porto Tolle per la cattura e stoccaggio del carbonio.

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Fondo finanziamento misure di attuazione del Protocollo di Kyoto Decreto Ministero Ambiente 25 novembre 2008 Disciplina delle modalità di erogazione dei finanziamenti a tasso agevolato ai sensi dell'articolo 1, comma 1110-1115, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 - Fondo Rotativo per il finanziamento delle misure finalizzate all'attuazione del Protocollo di Kyoto. (09A04250) (GU n. 92 del 21-4-2009 - Suppl. Ordinario n.58) TESTO DECRETO 25 NOVEMBRE 2008 efficienzaenergetica.acs.enea.it/doc/dm_25-11-08.pdf IL FONDO ROTATIVO o FONDO KYOTO Secondo il comma 1110 articolo 1 della legge finanziaria 2007 ( legge 296/2007) per il finanziamento delle misure finalizzate all'attuazione del Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Kyoto l'11 dicembre 1997, reso esecutivo dalla legge 1o giugno 2002, n. 120, previste dalla delibera CIPE n. 123 del 19 dicembre 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 68 del 22 marzo 2003, e successivi aggiornamenti, è istituito un Fondo rotativo. Per un commento vedi apposito capitolo sul Fondo Rotativo all’interno del doc : http://www.amministrativo.it/ambiente/osservatorio.php?num=569&categoria=Effetto %20Serra . DOTAZIONE DEL FONDO KYOTO Ai sensi del comma 1113 articolo 1 della legge finanziaria 2007(legge 296/2006) che lo ha istituito, affluiscono al Fondo Kyoto le seguenti risorse: a) nel 2007: 200 milioni di euro, risorse a valere sull'annualità 2007 e impegnate con Decreto DEC/ RAS/1932/2007 del 21 dicembre 2007; b) nel 2008: 200 milioni di euro; c) nel 2009: 200 milioni di euro; d) le rate di rimborso dei finanziamenti agevolati, per questi ultimi si intende il capitale concedibile a prestito a valere sulle risorse del Fondo Kyoto secondo le modalità previste dal presente decreto. Le risorse di cui al sopra sono rese disponibili dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con le modalità statuite nella convenzione da stipularsi con la Cassa depositi e prestiti Spa come già previsto dal comma 1115 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. RIPARTIZIONE DELLE RISORSE La dotazione del Fondo Kyoto è utilizzata secondo cicli di programmazione annuale. La ripartizione avviene per tipologia di misura e per territorio. La ripartizione tiene conto della popolazione e dei consumi energetici regionali. In caso i finanziamenti non sono utilizzati possono essere, in via prioritaria, rimodulati, nell'ambito della stessa Regione, in base alle richieste ritenute ammissibili o sulle eventuali altre misure.

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SOGGETTI CHE POSSONO RICEVERE I FINANZIAMENTI A seconda delle misure possono essere : 1. <<imprese»: tutti i soggetti, comprese le ESCo (Società di servizi energetici), le imprese agricole e forestali, le imprese che esercitano servizi di pubblica utilità, le imprese che esercitano abitualmente e continuativamente attività commerciale, industriale e nel settore dei servizi, comunque soggette all'imposizione dell'imposta sul valore aggiunto, sia sotto forma individuale che societaria; 2. «persona fisica»: tutti i soggetti aventi capacità giuridica diversi da quelli da imprese e persone giuridiche private (vedi punti 1 e 3) che non esercitano abitualmente e continuativamente attività commerciale o comunque soggetta all'imposizione dell'imposta sul valore aggiunto; 3. «persona giuridica privata»: tutti i soggetti diversi da quelli dei punti 1 e 2 , a cui è riconosciuta la personalità giuridica ai sensi della normativa vigente, comprese le fondazioni e le associazioni con personalità giuridica; 4. «soggetti pubblici»: regioni, province, comuni, comunità montane e gli altri soggetti a cui la legge riconosce la personalità giuridica pubblica, incluse le associazioni, le unioni e i consorzi tra enti locali, le agenzie regionali o locali per il risparmio energetico nonché gli istituti universitari e gli istituti di ricerca compresi i loro consorzi; 5. condominii»: condominii, ai sensi del Libro III, Titolo VII, Capo II del codice civile, comprendenti almeno dieci unità abitative; LE MISURE FINANZIABILI a) «Misura microcogenerazione diffusa»: installazione di impianti di microcogenerazione ad alto rendimento elettrico e termico come definiti dal dlgs 20/2007 ( attuazione Direttiva UE sulla promozione della cogenerazione: produzione energia e calore) , alimentati a gas naturale, biomassa vegetale solida, biocombustibili vegetali liquidi, biogas e in co-combustione gas naturalebiomassa (solida, liquida, gassosa); b) «Misura rinnovabili»: installazione di impianti di piccola taglia per l'utilizzazione delle fonti rinnovabili per la generazione di elettricità o calore; c) «Misura motori elettrici»: sostituzione dei motori elettrici industriali con potenza nominale superiore a 90 kWe con motori ad alta efficienza; d) «Misura usi finali»: risparmio energetico e incremento dell'efficienza negli usi finali dell'energia; e) «Misura protossido di azoto»: eliminazione delle emissioni di protossido di azoto dai processi industriali e in agricoltura; f) «Misura ricerca»: progetti pilota di ricerca e sviluppo di nuove tecnologie e di nuove fonti di energia a basse emissioni o ad emissioni zero di gas ad effetto serra. g) misura gestione forestale sostenibile REQUISITI DEGLI INVESTIMENTI AGEVOLABILI Possono essere agevolati esclusivamente nuovi investimenti, la cui effettiva realizzazione non abbia avuto avvio in data precedente a quella di entrata in vigore del presente decreto (22/4/2009). Gli investimenti agevolabili, ad esclusione di quelli riferiti alla «Misura ricerca» e alla «Misura gestione forestale sostenibile», ai sensi del presente decreto devono possedere le seguenti caratteristiche: a) <<Misura microcogenerazione diffusa»: sono ammessi investimenti per singolo intervento, in impianti di nuova costruzione, con potenza nominale fino a 50 kWe che utilizzano quali fonti energetiche le seguenti: gas naturale, biomassa vegetale solida, biocombustibili liquidi di origine vegetale, biogas e in co-combustione gas naturale-biomassa; 108 di 137


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b) «Misura rinnovabili»: sono ammessi investimenti per singolo intervento, in impianti di nuova costruzione di piccola taglia per l'utilizzo di singola fonte rinnovabile: impianti eolici con una potenza nominale installata compresa tra 1 kWp e 200 kWp; impianti idroelettrici con una potenza nominale installata compresa tra 1kWp e 200 kWp; impianti solari termici con superficie d'apertura non superiore a 200 m2; impianti termici a biomassa vegetale solida (pellets o cippato) di potenza nominale termica (kWt) compresa tra 50 kWt e 450 kWt; impianti fotovoltaici integrati o parzialmente integrati negli edifici con una potenza nominale compresa tra 1 kWp e 40 kWp; a) «Misura motori elettrici»: sono ammessi investimenti per la sostituzione di motori con potenza nominale superiore a 90 kWe con apparecchiature ad alta efficienza; b) «Misura usi finali»: sono ammessi investimenti per singolo intervento: • sull'involucro di edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari esistenti, riguardanti strutture opache verticali, orizzontali o inclinate, chiusure trasparenti comprensive di infissi e vetri, chiusure apribili e assimilabili quali porte e vetrine anche se non apribili, delimitanti il volume riscaldato, verso l'esterno e verso vani non riscaldati; • I) per la climatizzazione diretta tramite teleriscaldamento da impianti di cogenerazione di potenza nominale fino a 500 kWe alimentati da gas naturale, biomassa vegetale solida, biocombustibili vegetali liquidi, biogas e in cocombustione gas naturale-biomassa. Tale intervento e' ammissibile solo se contempla sia la realizzazione dell'impianto di cogenerazione che la realizzazione della rete di teleriscaldamento ad esso abbinata, inclusi gli allacciamenti agli edifici; II) per la climatizzazione degli edifici da impianti geotermici a bassa entalpia fino a 1 MWt; III) impianti di cogenerazione di potenza nominale fino a 5 MWe alimentati da gas naturale, biomassa vegetale solida, biocombustibili vegetali liquidi, biogas e in co-combustione gas naturale-biomassa; c) «Misura protossido di azoto»: sono ammessi investimenti sui cicli produttivi delle imprese che producono acido adipico e delle imprese agro-forestali. Sono possibili ulteriori criteri di valutazione regionali nei limiti dell'art. 1, comma 1112, della legge finanziaria 2007 (legge 296/2006). Questo comma 1112 stabilisce le misure da finanziare prioritariamente : a) installazione di impianti di microcogenerazione diffusa ad alto rendimento elettrico e termico; b) installazione di impianti di piccola taglia per l'utilizzazione delle fonti rinnovabili per la generazione di elettricità e calore; c) sostituzione dei motori elettrici industriali con potenza superiore a 45 kW con motori ad alta efficienza; d) incremento dell'efficienza negli usi finali dell'energia nei settori civile e terziario; e) eliminazione delle emissioni di protossido di azoto dai processi industriali; f) progetti pilota di ricerca e sviluppo di nuove tecnologie e di nuove fonti di energia a basse emissioni o ad emissioni zero. TIPOLOGIE DI COSTO AMMISSIBILI Ad eccezione della «Misura ricerca» e della «Misura gestione forestale sostenibile», con riferimento all'investimento complessivo, concorrono alla determinazione del finanziamento agevolato, esclusivamente, le seguenti tipologie di costi:

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a) Progettazione di sistema ivi compresa l'eventuale realizzazione di diagnosi energetica e studi di fattibilità strettamente necessari per la progettazione degli interventi. Tali costi sono riconosciuti nella misura massima dell'8% del totale generale dei costi ammissibili di cui all'allegato e). b) Costi delle apparecchiature comprensivo delle forniture di materiali e dei componenti strettamente necessari alla realizzazione dell'intervento. c) Costi delle infrastrutture comprese le opere edili strettamente necessarie alla realizzazione dell'impianto, i costi di allacciamento alla rete, ovvero nel caso della «Misura usi finali», i costi strettamente necessari al montaggio e assemblaggio delle tecnologie installabili. d) Costi di installazione, compresi avviamento e collaudo. Sono esclusi i costi di esercizio (ad esempio: personale, combustibili e manutenzione ordinaria). L’articolo 8 del presente decreto determina anche i costi unitari massimi ammissibili . CUMULABILITA' Le agevolazioni di cui al presente decreto sono cumulabili con agevolazioni contributive o finanziarie previste da altre normative comunitarie, nazionali e regionali entro le intensità di aiuto massime consentite dalla vigente normativa dell'Unione europea, salvo quanto stabilito dall'art. 2, comma 152, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. In questo ultimo caso ci si riferisce agli incentivi previsti la produzione di energia elettrica da impianti alimentati da fonti rinnovabili, entrati in esercizio in data successiva al 31 dicembre 2008, a condizione che i medesimi impianti non beneficino di altri incentivi pubblici di natura nazionale, regionale, locale o comunitaria in conto energia, in conto capitale o in conto interessi con capitalizzazione anticipata. ISTRUTTORIA AMMISSIBILITA’ INCENTIVI ERARIALI Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare affida alla CDP S.p.A., tra le altre attività di gestione del Fondo Kyoto, la cura della fase di raccolta e istruttoria delle istanze di ammissione ai benefici erariali . La procedura per l'ammissione ai benefici erariali, per ciascuna misura o gruppo di misure, si articola nelle seguenti fasi: a) domanda di ammissione; b) istruttoria preliminare, tecnica ed economico-finanziaria: le tre sub-fasi di cui si compone l'istruttoria devono essere considerate separate, distinte e consequenziali, con valutazione specifica a conclusione di ogni singola sub-fase; la suddetta valutazione si concluderà con un'ammissione alla fase successiva ovvero con una non ammissione e conseguente diniego del beneficio erariale; c) concessione o diniego. La CDP Spa sviluppa un sistema informativo per la gestione delle domande e dei progetti finanziati al fine di poter trattare i dati in maniera aggregata per ogni regione. La CDP S.p.A., a chiusura della fase istruttoria, predispone ed invia al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed al Ministero dello sviluppo economico un elenco delle domande ammissibili, distinte per soggetto, misura e territorio, corredato di relazione esplicativa sintetica. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sulla base dell'elenco e della relazione trasmessa dalla CDP S.p.A. ai sensi del comma precedente, emana il decreto di ammissione all'agevolazione, trasmettendolo alla CDP S.p.A. che provvede alla relativa notifica al soggetto beneficiario.

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TEMPI E MODALITA' DI REALIZZAZIONE DEGLI INVESTIMENTI AMMESSI I lavori di realizzazione dell'investimento devono terminare a seconda delle diverse misure da un minimo di 6 a un massimo di 24 mesi dalla data di perfezionamento del contratto di finanziamento agevolato. Le proroghe sono ammissibili non oltre i 180 giorni. Sono ammesse varianti in corso d’opera secondo i limiti stabiliti dal presente decreto. VERIFICHE, CONTROLLI E ISPEZIONI La Direzione generale per la ricerca ambientale e lo sviluppo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e la Direzione generale dell'energia e delle risorse minerarie del Ministero dello sviluppo economico verificano a campione la regolare esecuzione delle iniziative finanziate nonché la loro conformità al progetto presentato, incluse le eventuali varianti approvate; verificano, altresì, il rispetto dei tempi e delle modalità degli investimenti ammessi. A tal fine, possono essere eseguiti sopralluoghi in corso d'opera e verifiche tecniche nell'arco della realizzazione dell'investimento. Le Regioni e Province autonome che si sono avvalse della facoltà prevista ai comma 7 e 8 dell'art. 4 del presente decreto, per quanto di propria competenza, svolgono attività di verifica e controllo. La facoltà di cui ai commi citati dell’articolo 4 del presente decreto si riferisce alla possibilità che su indicazione delle Regioni e delle Province autonome, la CDP S.p.A. possa avvalersi, per alcune misure particolari, del presente articolo, degli enti di sviluppo regionali competenti per materia, ovvero delle società finanziarie regionali . Le misure particolari sono: «Misura microcogenerazione diffusa , «Misura rinnovabili, «Misura usi finali » . Tali enti regionali si occuperanno per le suddette misure, e se le regioni eserciteranno la suddetta facoltà : Ammissione ai benefici erariali; Modalità di presentazione delle domande; Istruttoria; Decreto di ammissione all'agevolazione; Tempi e modalità di realizzazione degli investimenti ammessi; Casi di decadenza o revoca; Recupero somme. MONITORAGGIO, DIVULGAZIONE DEI RISULTATI E ATTIVITA' DI INFORMAZIONE Al fine di consentire alla Direzione generale per la ricerca ambientale e lo sviluppo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare una valutazione di efficacia dell'utilizzo delle risorse del Fondo Kyoto, nonché degli effetti aggregati conseguiti a seguito della realizzazione degli investimenti con le stesse finanziati, la CDP S.p.A. elabora e trasmette al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed al Ministero dello sviluppo economico report semestrali di monitoraggio finanziario dei finanziamenti agevolati. Le Regioni e le Province autonome che si avvalgono della facoltà sopra esaminata , provvedono a trasmettere alla CDP SpA, con cadenza semestrale, report di monitoraggio finanziario dei finanziamenti agevolati concessi. CONTENUTO ALLEGATI a) Moduli di domanda di ammissione all'agevolazione: a1) Persone fisiche; a2) Imprese; a3) Persone giuridiche; a4) Condominii; a5) Soggetti pubblici; ( VEDI MODIFICA MODULO CON RETTIFICA IN GURI: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=200905-11&task=dettaglio&numgu=107&redaz=09A05260&tmstp=1242064036373; b) Parametri e dichiarazioni relativi all'affidabilità economico-finanziaria: b1) Persone fisiche; b2) Imprese; b3) Persone giuridiche private; b4) Condominii;

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c) Prescrizioni minime per misura: c1) Microcogenerazione; c2) Eolico; c3) Mini-idroelettrico; c4) Termico Biomasse; c5) Solare termico; c6) Efficienza usi finali; c7) Fotovoltaico; d) Tabella voci di costi unitari massimi ammissibili; e) Tabella costi ammissibili; f) Dichiarazione «de minimis» ( per rispettare i limiti europei in materia di finanziamenti pubblici), fanno parte integrante del presente decreto.

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Linee guida nazionali sul monitoraggio e comunicazione gas serra Deliberazione Comitato Nazionale di Gestione e attuazione della Direttiva 2003/87/CE - 10 aprile 2009 Disposizioni di attuazione della decisione della Commissione europea 2007/589/CE istitutiva delle linee guida per il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio. (Deliberazione n. 14/2009). (09A06273) (GU n. 127 del 4-6-2009 ) TESTO DELLA DELIBERAZIONE 10 APRILE 2009-09-13 http://gazzette.comune.jesi.an.it/2009/127/1.htm OGGETTO DELLA DELIBERAZIONE Sono approvate le disposizioni di attuazione della decisione della Commissione europea 2007/589/CE del 18 luglio 2007 che istituisce le linee guida per il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della direttiva 2003/87/CE . • Per un esame della Decisione 2007/589/CE vedi il commento: • •

http://www.amministrativo.it/ambiente/osservatorio.php?num=812&categoria=Effetto%20Serra

Per il testo della Decisione 2007/589/CE vedi : eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:229:0001:0085:IT:PDF –

Per il testo della presente Deliberazione vedi: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2009-0604&task=dettaglio&numgu=127&redaz=09A06273&tmstp=1244451776857

La presente Deliberazione disciplina nel quadro di quanto previsto dalla Decisione 2007/589/CE : - modalità di sottoscrizione del piano di monitoraggio da parte del gestore (firma digitale e certificazione da apposito certificatore accreditato) - modalità di trasmissione del piano secondo le modalità indicate nella sezione del sito del Ministero dell’Ambiente dedicata alla attuazione della direttiva scambio quote gas serra vedi modalità operative: http://www.minambiente.it/index.php?id_sezione=1897 - Modalità di approvazione del Piano di monitoraggio e del suo aggiornamento In particolare l’allegato alla Deliberazione si articola in sezioni corrispondenti alla Decisione 2007/589/CE ed ai suoi allegati. In particolare gli elementi di interpretazione riguardano i seguenti aspetti principali: a. Classificazione dimensionale degli impianti b. Combinazione livelli minimi per i flussi di fonti importanti c. Garanzie offerte da sistemi di gestione ambientale certificati d. Espressione volumetrica dei combustibili gassosi e. Metodologie semplificate per i combustibili commerciali f. Monitoraggio delle emissioni derivanti dalla combustione di gas naturale g. Espressione dei fattori di emissione h. Accreditamento laboratori di analisi i. Modalità di campionamento e frequenze di analisi j. Valutazione quantitativa dell’incertezza k. Utilizzo di analizzatori e gascromatografi in linea l. Temporanea inapplicabilità della metodologia di livello standard m. Frazione di biomassa 113 di 137


Dott. Marco Grondacci ricercatore in diritto e processi decisionali a rilevanza ambientale FONDAZIONE TOSCANA SOSTENIBILE – ONLUS Via San Bartolomeo 17 San Miniato (PISA) http://www.ftsnet.it/ Telefono ufficio : 0187/871195 Cellulare: 347 0935524 e-mail : marco.grondacci@aliceposta.it - sito : http://www.amministrativo.it/Ambiente/

n. Valori italiani di PCI, fattori di emissione e fattori di ossidazione standard o. Metodologia di calcolo per il settore ceramica e laterizi: fattore di emissione p. Metodologia di calcolo per il settore calce q. Metodologia settore raffinazione r. Traduzione Italiana della Decisione 2007/589/CE Per il testo dell’allegato vedi: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2009-0604&task=dettaglio&numgu=127&redaz=09A06273&tmstp=1244454625068

OBBLIGO GESTORI IMPIANTI CON AUTORIZZAZIONE AD EMETTERE GAS SERRA AD ADEGUARSI ALLE PRESENTE LINEE GUIDA I gestori degli impianti in possesso dell'autorizzazione a emettere gas serra effettuano il monitoraggio delle emissioni di gas a effetto serra secondo le disposizioni di cui alla decisione della Commissione 2007/589/CE sopra riportata ,integrate dalle disposizioni di attuazione della presente Deliberazione a seguito dell'approvazione del piano di monitoraggio di cui al paragrafo successivo del presente commento . I gestori hanno facoltà di applicare le disposizioni della decisione della Commissione europea 2007/589/CE a partire dal 1/1/2009. PIANO DI MONITORAGGIO Contiene tra l'altro informazioni sulla metodologia di monitoraggio applicata dal 1° gennaio 2009 alla data di invio del piano di monitoraggio . OBBLIGHI GESTORI RELATIVAMENTE AL PIANO DI MONITORAGGIO IN POSSESSO DELLA AUTORIZZAZIONE AD EMETTERE GAS SERRA O DELLA PRESENTAZIONE DI DOMANDA PER L’AUTORIZZAZIONE I gestori degli impianti in possesso dell'autorizzazione a emettere gas serra o che, alla data di pubblicazione della presente deliberazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana non sono in possesso dell'autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra, ma hanno presentato relativa domanda, trasmettono a questo Comitato il piano di monitoraggio, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione della presente deliberazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ( dal 4/6/2009) . OBBLIGHI GESTORI RELATIVAMENTE AL PIANO DI MONITORAGGIO SENZA AUTORIZZAZIONE E SENZA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA I gestori degli impianti ricadenti nel campo di applicazione del decreto legislativo n. 216/2006 e successive modifiche e integrazioni e che, alla data di pubblicazione della presente deliberazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, non sono in possesso dell'autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra e che non hanno presentato relativa domanda, trasmettono a questo Comitato il piano di monitoraggio , entro novanta giorni dalla data di pubblicazione della presente deliberazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (dal 4/6/2009) oppure all'atto della presentazione della domanda di autorizzazione. ASSENZA DI OBBLIGHI PER I GESTORI IN CHIUSURA DI IMPIANTO I gestori degli impianti che, al novantesimo giorno dalla pubblicazione della presente deliberazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, hanno presentato domanda di chiusura totale dell'impianto non sono tenuti a trasmettere il piano di monitoraggio 114 di 137


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MODALITA’ APPROVAZIONE PIANO DI MONITORAGGIO Il Comitato valuta la completezza e la correttezza della documentazione pervenuta se del caso, provvede a richiedere le necessarie integrazioni, altresì ad effettuare sopralluoghi in impianto, ai fini dell'approvazione del piano di monitoraggio. Le comunicazioni con il gestore sono effettuate sulla base delle modalità indicate nella sezione dedicata all'attuazione della direttiva 2003/87/CE del sito : http://www.minambiente.it/index.php?id_sezione=1897 Il Comitato provvede all'approvazione del piano di monitoraggio secondo le modalità indicate nella sezione dedicata all'attuazione della direttiva 2003/87/CE del sito http://www.minambiente.it/index.php?id_sezione=1897 , e valuta la necessità di procedere all'aggiornamento dell'autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra, nonché fornire eventuali prescrizioni sulle modalità di rendicontazione e comunicazione delle emissioni di gas ad effetto serra per il periodo antecedente all'approvazione del piano di monitoraggio stesso. EFFETTI DELLA APPROVAZIONE DEL PIANO DI MONITORAGGIO A seguito dell'approvazione , il gestore effettua il monitoraggio delle emissioni di gas a effetto serra secondo il piano di monitoraggio come approvato da questo Comitato .

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Promozione progetti cattura CO2 Legge 23 luglio 2009, n. 99 "Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia" (GURI n. 176 del 31 luglio 2009 - Supplemento ordinario n. 136 ) TESTO DELLA LEGGE 99/2009 http://www.parlamento.it/parlam/leggi/09099l.htm PROMOZIONE PROGETTI CATTURA C02 (ARTICOLO 38 DELLA L.99/2009) Al fine di promuovere la ricerca e la sperimentazione nel settore energetico, con particolare riferimento alle tecnologie per la cattura e il confinamento dell'anidride carbonica emessa dagli impianti termoelettrici, è stipulata un'apposita convenzione tra l'Agenzia per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa, il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nella quale sono individuate le risorse della stessa Agenzia disponibili per la realizzazione del piano operativo al fine di promuovere la ricerca e la sperimentazione nel settore energetico, con particolare riferimento allo sviluppo del nucleare di nuova generazione e delle tecnologie per la cattura e il confinamento dell'anidride carbonica emessa dagli impianti termoelettrici, per ciascun anno del triennio. La convenzione è approvata con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Per i fini di cui al presente comma il CIPE, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, provvede all'approvazione di un piano operativo che, definisce obiettivi specifici, priorità, modalità di utilizzo delle risorse e tipologia dei soggetti esecutori. Il piano di cui sopra persegue , tra le altre le seguenti finalità: a) realizzazione di progetti dimostrativi sulla cattura e sullo stoccaggio definitivo del biossido di carbonio emesso dagli impianti termoelettrici nonchè realizzazione, anche in via sperimentale, dello stoccaggio definitivo del biossido di carbonio in formazioni geologiche profonde e idonee, anche a fini di coltivazione, con sostegno finanziario limitato alla copertura dei costi addizionali per lo sviluppo della parte innovativa a maggiore rischio del progetto. b) partecipazione ai progetti per la promozione delle tecnologie «a basso contenuto di carbonio» secondo quanto previsto dall'Accordo di collaborazione Italia-USA sui cambiamenti climatici del luglio 2001 e dalla Dichiarazione congiunta sulla cooperazione per la protezione dell'ambiente tra l'Agenzia per la protezione dell'ambiente degli Stati Uniti d'America e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. CENTRO STOCCAGGIO CO2 MINIERE DEL SULCIS Il comma 4 dell’articolo 38 della presente legge modifica il decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80 che all’articolo 11 prevedeva allo scopo di ridurre i costi di fornitura dell'energia elettrica alle imprese e in generale ai clienti finali sfruttando risorse del bacino carbonifero del Sulcis, che la regione Sardegna, in coerenza con gli indirizzi e le priorita' del sistema energetico regionale, assegnasse una concessione integrata per la gestione della miniera di carbone del Sulcis e la produzione di energia elettrica. La modifica ora introdotta prevede che alla gestione della miniera e alla produzione di elettricità si aggiunga la cattura e lo stoccaggio dell'anidride carbonica prodotta da dette attività.

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Finanziamento UE progetti stoccaggio CO2 italiani Regolamento (CE) n. 663/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 che istituisce un programma per favorire la ripresa economica tramite la concessione di un sostegno finanziario comunitario a favore di progetti nel settore dell’energia (GUE n. 200/L del 31/7/2009) TESTO DEL REGOLAMENTO http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:L:2009:200:SOM:IT:HTML Il presente regolamento istituisce uno strumento finanziario denominato programma energetico europeo per la ripresa (European Energy Programme for Recovery, «EEPR»), per lo sviluppo di progetti nel settore dell’energia nella Comunità che contribuiscano, dando un impulso finanziario, alla ripresa economica, alla sicurezza dell’approvvigionamento energetico e alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra. Il presente regolamento istituisce sottoprogrammi per promuovere il conseguimento dei predetti obiettivi in particolare nei settori dell’energia eolica in mare e della cattura e dello stoccaggio del carbonio. L’Italia rientra con propri progetti finanziabili , nell’ambito delle attività di cui ai suddetti sottoprogrammi, solo per l’impianto di Porto Tolle per la cattura e stoccaggio del carbonio.

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PARTE III ULTIME NOVITA’ NORMATIVA IN MATERIA DI ENERGIA NUCLEARE E FONTI FOSSILI – VERSO UN MODELLO ENERGETICO CENTRALISTA E NUCLEARISTA Sintesi dei provvedimenti descritti nella Parte III Con i documenti e i provvedimenti descritti nella presente sezione del presente dossier sono approvati: 1. Nuova procedura autorizzatoria per i rigassificatori che limita ulteriormente il potere degli enti locali in materia di localizzazione di tali impianti ma conferma la necessità della Intesa con la Regione che costituisce variante agli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica . 2. Viene delegato al Governo , nel rispetto delle norme in tema di valutazione di impatto ambientale e di pubblicità delle relative procedure e dei criteri direttivi della stessa legge delega, il potere di emanare uno o più decreti legislativi di riassetto normativo recanti la disciplina della localizzazione nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia elettrica nucleare, di impianti di fabbricazione del combustibile nucleare, dei sistemi di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi, nonchè dei sistemi per il deposito definitivo dei materiali e rifiuti radioattivi e per la definizione delle misure compensative da corrispondere e da realizzare in favore delle popolazioni interessate. 3. Nelle controversie di fronte agli organi di giustizia amministrativa viene prevista , quando abbiano ad oggetto procedure di progettazione - approvazione e realizzazione delle opere infrastrutture e insediamenti produttivi concernenti il settore dell'energia nucleare e relative attività di espropriazione - occupazione e asservimento , una procedura accelerata. 4. Il gestore della rete di trasmissione nazionale assicura la precedenza all'energia elettrica prodotta da impianti che utilizzano, nell'ordine: • fonti energetiche rinnovabili • energia nucleare prodotta sul territorio nazionale • sistemi di cogenerazione • fonti nazionali di energia combustibile primaria, queste ultime per una quota massima annuale non superiore al quindici per cento di tutta l'energia primaria necessaria per generare l'energia elettrica consumata. 5. Il gestore della rete di trasmissione nazionale assicura la precedenza all'energia elettrica 6. Viene prevista la istituzione di una Agenzia per la sicurezza nucleare che avrà le funzioni e i compiti di autorità nazionale per la regolamentazione tecnica, il controllo e l'autorizzazione ai fini della sicurezza delle attività concernenti gli impieghi pacifici dell'energia nucleare, la gestione e la sistemazione dei rifiuti radioattivi e dei materiali nucleari provenienti sia da impianti di produzione di elettricità sia da attività mediche ed industriali, la protezione dalle radiazioni, nonchè le funzioni e i compiti di vigilanza sulla 118 di 137


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costruzione, l'esercizio e la salvaguardia degli impianti e dei materiali nucleari, comprese le loro infrastrutture e la logistica 7. Viene approvata una nuova Direttiva UE finalizzata a garantire che gli stati membri adottino adeguati provvedimenti in ambito nazionale per un elevato livello di sicurezza nucleare al fine di proteggere i lavoratori e la popolazione dai pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti degli impianti nucleari. In particolare il quadro nazionale dovrà le responsabilità per quanto riguarda: • l’adozione di requisiti nazionali di sicurezza nucleare. La determinazione delle modalità di adozione e dei relativi strumenti di applicazione restano di competenza degli Stati membri; • la predisposizione di un sistema di concessione di licenze e di divieto di esercizio degli impianti nucleari senza licenza; • la predisposizione di un sistema di supervisione della sicurezza nucleare; • azioni di garanzia dell’esecuzione, comprese la sospensione dell’esercizio e la modifica o revoca di una licenza • la fornitura di mezzi e poteri ad un’autorità di regolamentazione competente in materia di sicurezza nucleare degli impianti nucleari 8. Viene delegato il Governo ad autorizzare, nominando appositi commissari straordinari, gli interventi relativi alla trasmissione e alla distribuzione dell'energia, nonché, d'intesa con le regioni e le province autonome interessate, gli interventi relativi alla produzione dell'energia, da realizzare con capitale prevalentemente o interamente privato, per i quali ricorrono particolari ragioni di urgenza in riferimento allo sviluppo socio-economico e che devono essere effettuati con mezzi e poteri straordinari. 9. Viene approvata una nuova procedura di semplificazione per l’autorizzazione di elettrodotti in quanto dichiarati attività di preminente interesse statale . In particolare si riduce fortemente il ruolo della Intesa con la Regione nel caso di conflitto con la Regione territorialmente interessata, ciò si applica anche agli impianti termoelettrici sopra i 300 MW. 10. Si prevede la giurisdizione esclusiva del TAR Lazio per le controversie , anche in relazione alla fase cautelare e alle eventuali questioni risarcitorie, comunque attinenti alle procedure e ai provvedimenti dell'amministrazione pubblica o dei soggetti alla stessa equiparati concernenti la produzione di energia elettrica da fonte nucleare, i rigassificatori, i gasdotti di importazione, le centrali termoelettriche di potenza termica superiore a 400 MW nonchè quelle relative ad infrastrutture di trasporto ricomprese o da ricomprendere nella rete di trasmissione nazionale o rete nazionale di gasdotti. In conclusione gli interventi normativi descritti nella presente sezione promuovono una visione centralista e poco trasparente delle decisioni in materia energetica in aperto contrasto con gli indirizzi , anche della Corte Costituzionale, derivante dalla riforma del Titolo V della Costituzione nelle materie: energia, ambiente e territorio. Quello che viene avanzato da tutti i provvedimenti qui descritti è un vero e proprio nuovo modello energetico fondato prevalentemente su nuclerare e fonti fossili con un ruolo di mero contorno delle fonti rinnovabili e soprattutto fondato sulla rimozione delle autonomie locali e della partecipazione dei cittadini già sperimentato con il modello della gestione della emergenza rifiuti in Campania.

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Rigassificatori : nuova procedura di autorizzazione semplificata Legge 23 luglio 2009, n. 99 "Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia" (GURI n. 176 del 31 luglio 2009 - Supplemento ordinario n. 136 ) TESTO LEGGE 99/2009 (VEDI COMMI 31-33 DELL’ARTICOLO 27) http://www.parlamento.it/parlam/leggi/09099l.htm PROCEDURE DI AUTORIZZAZIONE PER LA COSTRUZIONE E L'ESERCIZIO DI TERMINALI DI RIGASSIFICAZIONE DI GAS NATURALE LIQUEFATTO) Ci risiamo ! Ennesima norma balneare per accelerare la autorizzazione dei rigassificatori . Da notare che ormai siamo , dopo la legge del 1991 , alla quarta modifica della normativa che disciplina i rigassificatori finalizzata alla accelerazione delle autorizzazioni di questi impianti…… un eccesso di burocratismo semplificatorio . Infatti le norme che si sono succedute non sono state quasi mai coordinate con le precedenti ne tanto meno con la normativa ambientale ed urbanistica collegata , per non parlare che il legislatore in questo caso si è pure dimenticato della riforma federalista del titolo V della Costituzione cercando di recuperare in modo pasticciato come vedremo tra poco e come si è già scritto nel commentare le precedenti norme . Insomma semplifica per complicare la vita a tutti perfino agli stessi gestori/costruttori dei rigassificatori esistenti e nuovi che hanno ormai dei dubbi su quale sia il percorso amministrativo più utile per i loro fini ( ne esistono ormai tre di cui uno transitorio !). La nuova legge di cui scriverò tra poco infatti , come è avvenuto in passato non abroga completamente ne la procedura del 1991 e regolamento successivo (dpr 420/1994) , ne quella semplificata del 2000 (articolo 8 legge 340/2000) che si applica ancora ai procedimenti corso salvo che i soggetti committenti dei nuovi rigassificatori non scelgano la nuova procedura ora approvata entro trenta giorni dalla entrata in vigore della nuova legge. Veniamo comunque alla nuova legge . Si tratta di alcuni commi (da 31 a 33) dell’articolo 27 della presente legge che sostituisce completamente l'articolo 46 del DL 159/2007, convertito, con modificazioni, dalla Legge 222/2007 . Per un commento di queste precedente versione vedi: http://www.amministrativo.it/ambiente/osservatorio.php?num=172&categoria=VIA%20VAS

In realtà come vedremo non ci sono grandissime novità acceleratorie rispetto alla normativa precedente perché come è noto qualsiasi disciplina acceleratoria in materia di rigassificatori deve comunque rispettare sia la normativa comunitaria ambientale in materia ad esempio di VIA ( Valutazione di Impatto Ambientale) che la Costituzione italiana e la relativa giurisprudenza della Corte Costituzionale sui poteri regionali nelle materie della urbanistica e delle politiche energetiche. In sostanza la nuova norma cambia poco rispetto alla normativa esistente proprio perché bloccata dai suddetti vincoli sovraordinati alla legislazione ordinaria nazionale. 1. si continua ad applicare la Valutazione di Impatto Ambientale che deve precedere la autorizzazione vera e propria . Anzi su questo punto la VIA torna ad essere ( grazie anche e soprattutto alla giurisprudenza della Corte di Giustizia della UE che sul punto ha più volte contestato la normativa italiana in contrasto con la Direttiva europea sulla VIA) un 120 di 137


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procedimento distinto da quello della autorizzazione definitiva mentre nella legge del 2000 il giudizio di VIA era diventato un nulla osta interno al procedimento autorizzatorio. I termini per concludere il procedimento da 180 che erano diventano 200 La parte urbanistica è forse quella più significativamente modificata. Infatti nella normativa precedente la eventuale variante al Piano urbanistico comunale doveva comunque passare dalla approvazione del Consiglio Comunale territorialmente competente. Con la nuova legge la autorizzazione all’impianto sostituisce la concessione demaniale e il permesso di costruire, ma anche qui, in coerenza con principi addirittura costituzionali, si afferma che “Per il rilascio della autorizzazione, ai fini della verifica della conformità urbanistica dell'opera, è fatto obbligo di richiedere il parere motivato degli enti locali nel cui territorio ricadono le opere da realizzare”. Resta l’obbligo di Intesa con la Regione , anzi l’Intesa con la Regione resta decisiva anche sotto il profilo urbanistico , perché , si legge nella normativa appena approvata che “l’Intesa con la regione costituisce variazione degli strumenti urbanistici vigenti o degli strumenti di pianificazione e di coordinamento comunque denominati o sopraordinati alla strumentazione vigente in ambito comunale”. Quindi senza l’Intesa con la Regione non si va da nessuna parte , appunto ! La nuova legge conferma anche la precedente procedura accelerata nel caso di rigassificatori in aree portuali . Nel senso che l’autorizzazione al rigassificatore costituisce variante al Piano Regolatore del Porto se approvata di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti . Non deve trarre in inganno il fatto che il comma che tratta di questo tema non faccia riferimento alla Intesa con la Regione . Infatti questo comma rinvia per la procedura in generale al comma 1 che è quello che contiene la disciplina per i rigassificatori sia che si trovino in area portuale che in altre aree; ebbene in entrambi i casi occorre la Intesa con la Regione, come d'altronde era previsto dalla precedente normativa. Alla nuova procedura non si applica la semplificazione, introdotta sempre dalla nuova legge, in caso di mancata Intesa con la Regione . Infatti questa semplificazione si applica solo per gli elettrodotti (vedi: http://www.amministrativo.it/ambiente/osservatorio.php? num=1339&categoria=Elettrosmog ) ma non per i rigassificatori . Comunque la nuova procedura della Intesa introdotta per impianti diversi dai rigassificatori prevede un maggior coinvolgimento della Regione proprio in coerenza con quanto previsto dalla Costituzione in materia di energia nei rapporti stato regioni nonché dalla legge quadro in materia di energia ( legge 239/2004).

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Nucleare : legge delega di riordino del settore Legge 23 luglio 2009, n. 99 "Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia" (GURI n. 176 del 31 luglio 2009 - Supplemento ordinario n. 136 ) TESTO LEGGE 99/2009 http://www.parlamento.it/parlam/leggi/09099l.htm DELEGA AL GOVERNO IN MATERIA NUCLEARE L’articolo 25 della presente legge delega il Governo ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ( 15/8/2009), nel rispetto delle norme in tema di valutazione di impatto ambientale e di pubblicità delle relative procedure, uno o più decreti legislativi di riassetto normativo recanti la disciplina della localizzazione nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia elettrica nucleare, di impianti di fabbricazione del combustibile nucleare, dei sistemi di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi, nonchè dei sistemi per il deposito definitivo dei materiali e rifiuti radioattivi e per la definizione delle misure compensative da corrispondere e da realizzare in favore delle popolazioni interessate. Vedi come normativa nazionale di riferimento precedente : http://www.amministrativo.it/ambiente/ osservatorio.php?num=1087&categoria=Nucleare CRITERI PER L’ESERCIZIO DELLA DELEGA La delega di cui sopra è esercitata nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi: a) previsione della possibilità di dichiarare i siti aree di interesse strategico nazionale, soggette a speciali forme di vigilanza e di protezione; b) definizione di elevati livelli di sicurezza dei siti, che soddisfino le esigenze di tutela della salute della popolazione e dell'ambiente; c) riconoscimento di benefìci diretti alle persone residenti, agli enti locali e alle imprese operanti nel territorio circostante il sito, con oneri a carico delle imprese coinvolte nella costruzione o nell'esercizio degli impianti e delle strutture, alle quali è fatto divieto di trasferire tali oneri a carico degli utenti finali; d) previsione delle modalità che i titolari di autorizzazioni di attività devono adottare per la sistemazione dei rifiuti radioattivi e dei materiali nucleari irraggiati e per lo smantellamento degli impianti a fine vita; e) acquisizione di dati tecnico-scientifici predisposti da enti pubblici di ricerca, ivi incluso l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), e università; f) determinazione delle modalità di esercizio del potere sostitutivo del Governo in caso di mancato raggiungimento delle necessarie intese con i diversi enti locali coinvolti, secondo quanto previsto dall'articolo 120 della Costituzione; g) previsione che la costruzione e l'esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica nucleare e di impianti per la messa in sicurezza dei rifiuti radioattivi o per lo smantellamento di impianti nucleari a fine vita e tutte le opere connesse siano considerati attività di preminente interesse statale e, come tali, soggette ad autorizzazione unica rilasciata, su istanza del soggetto richiedente e previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il 122 di 137


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Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; h) previsione che l'autorizzazione unica sia rilasciata a seguito di un procedimento unico al quale partecipano le amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei princìpi di semplificazione e con le modalità di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241; l'autorizzazione deve comprendere la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza delle opere, l'eventuale dichiarazione di inamovibilità e l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio dei beni in essa compresi; l'autorizzazione unica sostituisce ogni provvedimento amministrativo, autorizzazione, concessione, licenza, nulla osta, atto di assenso e atto amministrativo, comunque denominati, ad eccezione delle procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di valutazione ambientale strategica (VAS) cui si deve obbligatoriamente ottemperare, previsti dalle norme vigenti, costituendo titolo a costruire ed esercire le infrastrutture in conformità del progetto approvato; i) previsione che le approvazioni relative ai requisiti e alle specifiche tecniche degli impianti nucleari, già concesse negli ultimi dieci anni dalle Autorità competenti di Paesi membri dell'Agenzia per l'energia nucleare dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (AEN-OCSE) o dalle autorità competenti di Paesi con i quali siano definiti accordi bilaterali di cooperazione tecnologica e industriale nel settore nucleare, siano considerate valide in Italia, previa approvazione dell'Agenzia per la sicurezza nucleare; l) previsione che gli oneri relativi ai controlli di sicurezza e di radioprotezione, che devono comunque assicurare la massima trasparenza nei confronti dei cittadini e delle amministrazioni locali, siano a titolo oneroso a carico degli esercenti le attività nucleari e possano essere svolti, in tempi certi e compatibili con la programmazione complessiva delle attività, avvalendosi anche del supporto e della consulenza di esperti di analoghe organizzazioni di sicurezza europee; m) individuazione degli strumenti di copertura finanziaria e assicurativa contro il rischio di prolungamento dei tempi di costruzione per motivi indipendenti dal titolare dell'autorizzazione unica; n) previsione delle modalità attraverso le quali i produttori di energia elettrica nucleare dovranno provvedere alla costituzione di un fondo per il «decommissioning»; o) previsione di opportune forme di informazione diffusa e capillare per le popolazioni, e in particolare per quelle coinvolte, al fine di creare le condizioni idonee per l'esecuzione degli interventi e per la gestione degli impianti; p) previsione di sanzioni per la violazione delle norme prescrittive previste nei decreti legislativi; q) previsione, nell'ambito delle risorse di bilancio disponibili allo scopo, di una opportuna campagna di informazione alla popolazione italiana sull'energia nucleare, con particolare riferimento alla sua sicurezza e alla sua economicità. MODALITA’ GESTIONE CONTENZIOSI DI FRONTE AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA Nei giudizi davanti agli organi di giustizia amministrativa che comunque riguardino le procedure di progettazione, approvazione e realizzazione delle opere, infrastrutture e insediamenti produttivi concernenti il settore dell'energia nucleare e relative attività di espropriazione, occupazione e asservimento si applicano le disposizioni di cui all'articolo 246 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. In particolare secondo detto articolo 246 si applica la procedura di cui all’articolo 23bis della legge 1034/1971 ( istituzione dei TAR) . Secondo questa procedura: • termini processuali sono ridotti della metà salvo quelli di proposta del ricorso. • in caso di ordinanza di accoglimento della sospensiva viene fissata la udienza di merito alla prima udienza successiva al termine di trenta giorni dalla data di deposito di detta ordinanza. 123 di 137


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accelerazione per la decisione di merito del TAR nel caso di accoglimento della sospensiva da parte del Consiglio di stato rigettata in precedenza dal TAR. Il termine di trenta giorni decorre dalla data di ricevimento della ordinanza da parte della segreteria del TAR che ne dà avviso alle parti. • 15 giorni di tempo alle parti per depositare documenti , dal deposito o da ricevimento delle ordinanze e possono depositare memorie entro i successivi dieci giorni. • Con le ordinanze di cui sopra , in caso di estrema gravità e urgenze, il TAR o il Consiglio di Stato possono disporre le opportune misure cautelari enunciando i profili che ad un sommario esame inducono a una ragionevole probabilità sul buon esito del ricorso. • Il termine per la proposizione dell'appello avverso la sentenza del tribunale amministrativo regionale pronunciata nei giudizi di cui al comma 1 è di trenta giorni dalla notificazione e di centoventi giorni dalla pubblicazione della sentenza. A quanto sopra l’articolo 246 del dlgs 163/2006 aggiunge quanto segue: • Non occorre domanda di fissazione dell'udienza di merito, che ha luogo entro quarantacinque giorni dalla data di deposito del ricorso. • In sede di pronuncia del provvedimento cautelare, si tiene conto delle probabili conseguenze del provvedimento stesso per tutti gli interessi che possono essere lesi, nonché del preminente interesse nazionale alla sollecita realizzazione dell'opera, e, ai fini dell'accoglimento della domanda cautelare, si valuta anche la irreparabilità del pregiudizio per il ricorrente, il cui interesse va comunque comparato con quello del soggetto aggiudicatore alla celere prosecuzione delle procedure. • La sospensione o l'annullamento dell'affidamento non comporta la caducazione del contratto già stipulato, e il risarcimento del danno eventualmente dovuto avviene solo per equivalente. Infine secondo il comma 1 articolo 41 della presente legge sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e attribuite alla competenza del tribunale amministrativo regionale del Lazio, con sede in Roma, tutte le controversie, anche in relazione alla fase cautelare e alle eventuali questioni risarcitorie, comunque attinenti alle procedure e ai provvedimenti dell'amministrazione pubblica o dei soggetti alla stessa equiparati concernenti la produzione di energia elettrica da fonte nucleare. ELETTRICITA’ DA FONTE NUCLEARE PRIORITARIAMENTE TRASMESSA NELLA RETE NAZIONALE L’articolo 25 della presente legge modifica il comma 4 dell’articolo 11 del dlgs 79/1999 (Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica) . Secondo il modificato comma 4 articolo 11 dlgs 79/1999 Il gestore della rete di trasmissione nazionale assicura la precedenza all'energia elettrica prodotta da impianti che utilizzano, nell'ordine: 1. fonti energetiche rinnovabili 2. energia nucleare prodotta sul territorio nazionale 3. sistemi di cogenerazione 4. fonti nazionali di energia combustibile primaria, queste ultime per una quota massima annuale non superiore al quindici per cento di tutta l'energia primaria necessaria per generare l'energia elettrica consumata.

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DEFINIZIONE TECNOLOGIE DEGLI IMPIANTI NUCLEARI DA REALIZZARE L’articolo 26 della presente legge rinvia ad una delibera del CIPE, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge con la quale dovranno essere definite le tipologie degli impianti per la produzione di energia elettrica nucleare che possono essere realizzati nel territorio nazionale. La delibera è approvata previo parere della Conferenza unificata Stato – Regioni – Città , su proposta del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentite le Commissioni parlamentari competenti, sono. La Conferenza unificata si esprime entro sessanta giorni dalla richiesta, trascorsi i quali il parere si intende acquisito. Con delibera del CIPE, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, sono individuati, senza nuovi o maggiori oneri nè minori entrate a carico della finanza pubblica, i criteri e le misure atti a favorire la costituzione di consorzi per la costruzione e l'esercizio degli impianti nucleari, formati da soggetti produttori di energia elettrica e da soggetti industriali anche riuniti in consorzi. RIDEFINIZIONE COMPITI E STRUTTURA SOCIETARIA DELLA SOGIM SpA Per la Sogim SpA(vedi: http://www.amministrativo.it/ambiente/osservatorio.php? num=111&categoria=Nucleare), istituita per gestire il processo di smantellamento dei siti nucleari esistenti prima del referendum anti nucleare i commi 8 e 9 dell’articolo 27 della presente legge prevedono che con atto di indirizzo strategico del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell'economia e delle finanze sono ridefiniti i compiti e le funzioni di detta società, prevedendo le modalità per disporre il conferimento di beni o rami di azienda della società Sogin Spa ad una o più società, partecipate dallo Stato in misura non inferiore al 20 per cento, operanti nel settore energetico. Ai fini dell'attuazione dell'atto di indirizzo strategico e fino alla sua completa esecuzione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge (15/8/2009), si provvede alla nomina di un commissario e di due vicecommissari per la società Sogin Spa, mantenendo in capo ad essa in fase transitoria gli attuali compiti, dipendenze e fonti di finanziamento, che saranno ridefiniti al fine di assicurare una maggiore efficienza nel settore. Il consiglio di amministrazione della società Sogin Spa in carica alla data di entrata in vigore della presente legge decade alla medesima data. AGENZIA PER LA SICUREZZA NUCLEARE) L’articolo 29 della presente legge istituisce l'Agenzia per la sicurezza nucleare. L'Agenzia svolge le funzioni e i compiti di autorità nazionale per la regolamentazione tecnica, il controllo e l'autorizzazione ai fini della sicurezza delle attività concernenti gli impieghi pacifici dell'energia nucleare, la gestione e la sistemazione dei rifiuti radioattivi e dei materiali nucleari provenienti sia da impianti di produzione di elettricità sia da attività mediche ed industriali, la protezione dalle radiazioni, nonchè le funzioni e i compiti di vigilanza sulla costruzione, l'esercizio e la salvaguardia degli impianti e dei materiali nucleari, comprese le loro infrastrutture e la logistica. L'Agenzia è composta dalle strutture dell'attuale Dipartimento nucleare, rischio tecnologico e industriale dell'ISPRA e dalle risorse dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA), attualmente preposte alle attività di competenza dell'Agenzia che le verranno associate. Può avvalersi, previa la stipula di apposite convenzioni, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, della collaborazione delle agenzie regionali per l'ambiente. L'Agenzia è la sola autorità nazionale responsabile per la sicurezza nucleare e la radioprotezione. In particolare: a) le autorizzazioni rilasciate da amministrazioni pubbliche in riferimento alle attività sulla energia nucleare sono soggette al preventivo parere obbligatorio e vincolante dell'Agenzia;

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b) l'Agenzia ha la responsabilità del controllo e della verifica ambientale sulla gestione dei rifiuti radioattivi; c) l'Agenzia svolge ispezioni sugli impianti nucleari nazionali e loro infrastrutture, per tutelare popolazioni e ambiente e verificare che le condizioni di esercizio siano rispettate; d) gli ispettori dell'Agenzia, nell'esercizio delle loro funzioni, sono legittimati ad accedere agli impianti e ai documenti e a partecipare alle prove richieste; e) ai fini della verifica della sicurezza e delle garanzie di qualità, l'Agenzia richiede ai soggetti responsabili del progetto, della costruzione e dell'esercizio degli impianti nucleari, nonchè delle infrastrutture pertinenziali, la trasmissione di dati, informazioni e documenti; f) l'Agenzia emana e propone regolamenti, standard e procedure tecniche e pubblica rapporti sulle nuove tecnologie e metodologie, anche in conformità alla normativa comunitaria e internazionale in materia di sicurezza nucleare e di radioprotezione; g) l'Agenzia può imporre prescrizioni e misure correttive, diffidare i titolari delle autorizzazioni e, in caso di inosservanza dei propri provvedimenti, o in caso di mancata ottemperanza da parte dei medesimi soggetti alle richieste di esibizione di documenti ed accesso agli impianti o a quelle connesse all'effettuazione dei controlli, ovvero nel caso in cui le informazioni o i documenti acquisiti non siano veritieri, irrogare, salvo che il fatto costituisca reato, sanzioni amministrative pecuniarie non inferiori nel minimo a 25.000 euro e non superiori nel massimo a 150 milioni di euro, nonchè disporre la sospensione delle attività di cui alle autorizzazioni e proporre alle autorità competenti la revoca delle autorizzazioni medesime. h) l'Agenzia informa il pubblico con trasparenza circa gli effetti sulla popolazione e sull'ambiente delle radiazioni ionizzanti dovuti alle operazioni degli impianti nucleari ed all'utilizzo delle tecnologie nucleari, sia in situazioni ordinarie che straordinarie; i) l'Agenzia definisce e controlla le procedure che i titolari dell'autorizzazione all'esercizio o allo smantellamento di impianti nucleari o alla detenzione e custodia di materiale radioattivo devono adottare per la sistemazione dei rifiuti radioattivi e dei materiali nucleari irraggiati e lo smantellamento degli impianti a fine vita nel rispetto dei migliori standard internazionali, fissati dall'Agenzia internazionale dell'energia atomica (AIEA); l) l'Agenzia ha il potere di proporre ad altre istituzioni l'avvio di procedure sanzionatorie. Per l'esercizio delle attività connesse ai compiti ed alle funzioni dell'Agenzia, gli esercenti interessati sono tenuti al versamento di un corrispettivo da determinare, sulla base dei costi effettivamente sostenuti per l'effettuazione dei servizi, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari. I componenti del Consiglio dell’Agenzia non possono essere nominati senza parere favorevole delle competenti Commissioni parlamentari. A pena di decadenza il presidente, i membri dell'Agenzia e il direttore generale non possono esercitare, direttamente o indirettamente, alcuna attività professionale o di consulenza, essere amministratori o dipendenti di soggetti pubblici o privati nè ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura, ivi compresi gli incarichi elettivi o di rappresentanza nei partiti politici, nè avere interessi diretti o indiretti nelle imprese operanti nel settore. I dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono collocati fuori ruolo o in aspettativa, in ogni caso senza assegni, per l'intera durata dell'incarico. Per almeno dodici mesi dalla cessazione dell'incarico, il presidente, i membri dell'Agenzia e il direttore generale non possono intrattenere, direttamente o indirettamente, rapporti di collaborazione, di consulenza o di impiego con le imprese operanti nel settore di competenza, nè con le relative associazioni. La violazione di tale divieto è punita, salvo che il fatto costituisca reato, con una sanzione amministrativa pecuniaria pari ad 126 di 137


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un'annualità dell'importo del corrispettivo percepito. All'imprenditore che abbia violato tale divieto si applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari allo 0,5 per cento del fatturato e, comunque, non inferiore a euro 150.000 e non superiore a euro 10 milioni, e, nei casi più gravi o quando il comportamento illecito sia stato reiterato, la revoca dell'atto autorizzativo. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono individuate le risorse di personale dell'organico del Dipartimento nucleare, rischio tecnologico e industriale dell'ISPRA, che verranno trasferite all'Agenzia nel limite di 50 unità. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico sono individuate le risorse di personale dell'organico dell'ENEA e di sue società partecipate, che verranno trasferite all'Agenzia nel limite di 50 unità. Entro tre mesi dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 15 e secondo i criteri da esso stabiliti, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, è approvato il regolamento che definisce l'organizzazione e il funzionamento interni dell'Agenzia. Fino alla data di pubblicazione del regolamento di cui al comma 16, le funzioni trasferite all'Agenzia per la sicurezza nucleare per effetto del presente articolo continuano ad essere esercitate dal Dipartimento nucleare, rischio tecnologico e industriale dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici Vedi Autorità prevista dalla nuova Direttiva sulla sicurezza nucleare: http://www.amministrativo.it/ ambiente/osservatorio.php?num=1377&categoria=Nucleare PROMOZIONE NUCLEARE DI NUOVA GENERAZIONE Al fine di promuovere la ricerca e la sperimentazione nel settore energetico, con particolare riferimento allo sviluppo del nucleare di nuova generazione è stipulata un'apposita convenzione tra l'Agenzia per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa, il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nella quale sono individuate le risorse della stessa Agenzia disponibili per la realizzazione del piano operativo finalizzato a promuovere la ricerca e la sperimentazione nel settore energetico, con particolare riferimento allo sviluppo del nucleare di nuova generazione e delle tecnologie per la cattura e il confinamento dell'anidride carbonica emessa dagli impianti termoelettrici, per ciascun anno del triennio. La convenzione è approvata con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Per i fini di cui sopra il CIPE, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, provvede all'approvazione di un piano operativo che definisce obiettivi specifici, priorità, modalità di utilizzo delle risorse e tipologia dei soggetti esecutori. Il piano di cui sopra persegue tra le altre le finalità di una partecipazione attiva, con ricostruzione della capacità di ricerca e di sviluppo di ausilio alla realizzazione sia di apparati dimostrativi sia di futuri reattori di potenza, ai programmi internazionali sul nucleare denominati «Generation IV International Forum» (GIF), «Global Nuclear Energy Partnership» (GNEP), «International Project on Innovative Nuclear Reactors and Fuel Cycles» (INPRO), «Accordo bilaterale ItaliaUSA di cooperazione energetica», «International Thermonuclear Experimental Reactor» (ITER) e «Broader Approach», ad accordi bilaterali, internazionali di cooperazione energetica e nucleare anche finalizzati alla realizzazione sia di apparati dimostrativi sia di futuri reattori di potenza, nonchè partecipazione attiva ai programmi di ricerca, con particolare attenzione a quelli comunitari,

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nel settore del trattamento e dello stoccaggio del combustibile esaurito, con specifica attenzione all'area della separazione e trasmutazione delle scorie.

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Nuova direttiva sulla sicurezza degli impianti nucleari Direttiva 2009/71/EURATOM del Consiglio del 25 giugno 2009 che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza nucleare degli impianti nucleari (GUE n. 172/L del 2/7/2009) TESTO DELLA DIRETTIVA http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:L:2009:172:SOM:IT:HTML OBIETTIVI La presente direttiva ha i seguenti obiettivi: a) stabilire un quadro comunitario al fine di mantenere e promuovere il continuo miglioramento della sicurezza nucleare e della relativa regolamentazione; b) assicurare che gli Stati membri adottino adeguati provvedimenti in ambito nazionale per un elevato livello di sicurezza nucleare al fine di proteggere i lavoratori e la popolazione dai pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti degli impianti nucleari. In particolare per sicurezza nucleare, secondo la presente Direttiva, si intende il conseguimento di adeguate condizioni di esercizio, la prevenzione di incidenti e l’attenuazione delle loro conseguenze, al fine di assicurare la protezione dei lavoratori e della popolazione dai pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti degli impianti nucleari. AMBITO DI APPLICAZIONE La presente direttiva si applica a qualsiasi impianto nucleare civile che operi in base a licenza come disciplinata dalla presente Direttiva. La presente Direttiva fa salva la direttiva 96/29/Euratom. Per impianto nucleare , secondo la presente Direttiva, si intende : a) un impianto di arricchimento, un impianto di fabbricazione di combustibile nucleare, una centrale nucleare, un impianto di riprocessamento, un reattore di ricerca, una struttura per lo stoccaggio del combustibile irraggiato; e b) strutture per lo stoccaggio dei rifiuti radioattivi ubicate nello stesso sito e direttamente connesse agli impianti nucleari di cui alla lettera a). RESPONSABILITA’ IN MATERIA DI SICUREZZA NUCLEARE DA GARANTIRE NEL QUADRO LEGISLATIVO NAZIONALE Il quadro nazionale deve stabilire le responsabilità per quanto riguarda: a) l’adozione di requisiti nazionali di sicurezza nucleare. La determinazione delle modalità di adozione e dei relativi strumenti di applicazione restano di competenza degli Stati membri; b) la predisposizione di un sistema di concessione di licenze e di divieto di esercizio degli impianti nucleari senza licenza; c) la predisposizione di un sistema di supervisione della sicurezza nucleare; d) azioni di garanzia dell’esecuzione, comprese la sospensione dell’esercizio e la modifica o revoca di una licenza.

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AUTORITÀ DI REGOLAMENTAZIONE COMPETENTE Gli Stati membri istituiscono e forniscono i mezzi a un’autorità di regolamentazione competente in materia di sicurezza nucleare degli impianti nucleari. Vedi legge 99/2009: http://www.amministrativo.it/ambiente/osservatorio.php?num=1344&categoria=Nucleare TITOLARI DELLE LICENZE Gli Stati membri provvedono affinché la responsabilità primaria per la sicurezza degli impianti nucleari resti in capo ai titolari delle licenze. Tale responsabilità non può essere delegata. Gli Stati membri provvedono affinché il quadro nazionale vigente imponga ai titolari delle licenze, sotto la supervisione dell’autorità di regolamentazione competente, di valutare e verificare periodicamente nonché di migliorare costantemente, nella misura ragionevolmente possibile, la sicurezza nucleare dei loro impianti nucleari in modo sistematico e verificabile. Le valutazioni di cui sopra includono l’accertamento dell’esistenza di misure per la prevenzione di incidenti e per la mitigazione delle relative conseguenze, compresa la veri fica delle barriere fisiche e delle procedure amministrative di protezione adottate dal titolare della licenza il cui mancato funzionamento causerebbe per i lavoratori e la popolazione esposizioni significative alle radiazioni ionizzanti. Gli Stati membri provvedono affinché il quadro nazionale vigente imponga ai titolari delle licenze di istituire e attuare sistemi di gestione che attribuiscano la dovuta priorità alla sicurezza nucleare e che siano regolarmente controllati dall’autorità di regolamentazione competente. Gli Stati membri provvedono affinché il quadro nazionale vigente imponga ai titolari delle licenze di prevedere e mantenere adeguate risorse finanziarie e umane per adempiere agli obblighi di cui sopra. INFORMAZIONE DEL PUBBLICO Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni riguardanti la regolamentazione della sicurezza nucleare siano rese accessibili ai lavoratori e al pubblico. Sono altresì tenuti a provvedere affinché l’autorità di regolamentazione competente informi il pubblico nei settori di sua competenza. Le informazioni sono rese accessibili al pubblico conformemente alle legislazioni nazionali e agli obblighi internazionali, purché ciò non pregiudichi altri interessi, quali, in particolare, la sicurezza, riconosciuti dalle legislazioni nazionali o da obblighi internazionali. ATTUAZIONE Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 22 luglio 2011.

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Interventi urgenti per le reti e la produzione di energia Testo coordinato del Decreto Legge 1 luglio 2009, n. 78 Testo del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, (nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 150 del 1 luglio 2009), coordinato con la legge di conversione 3 agosto 2009, n. 102 (in questo stesso supplemento ordinario alla pag. 1), recante: «Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini». (09A09731) (GU n. 179 del 4-8-2009 - Suppl. Ordinario n.140) TESTO DECRETO LEGGE COORDINATO CON LEGGE DI CONVERSIONE 102/2009 http://www.parlamento.it/parlam/leggi/09102l.htm INTERVENTI URGENTI PER LE RETI E LA PRODUZIONE DI ENERGIA L’articolo 4 del presente decreto legge il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro per la semplificazione normativa, individua gli interventi relativi alla trasmissione e alla distribuzione dell'energia, nonché, d'intesa con le regioni e le province autonome interessate, gli interventi relativi alla produzione dell'energia, da realizzare con capitale prevalentemente o interamente privato, per i quali ricorrono particolari ragioni di urgenza in riferimento allo sviluppo socio-economico e che devono essere effettuati con mezzi e poteri straordinari. NOMINA COMMISSARI PER GLI INTERVENTI URGENTI Per la realizzazione degli interventi di cui al paragrafo precedente del presente commento sono nominati uno o più Commissari straordinari del Governo, ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (disciplina attività di governo); la relativa deliberazione del Consiglio dei Ministri è adottata con le stesse modalità di cui al paragrafo precedente. POTERI DEI COMMISSARI Ciascun Commissario, sentiti gli enti locali interessati, emana gli atti e i provvedimenti, nonché cura tutte le attività, di competenza delle amministrazioni pubbliche, occorrenti all'autorizzazione e all'effettiva realizzazione degli interventi, nel rispetto delle disposizioni comunitarie, avvalendosi ove necessario dei poteri di sostituzione e di deroga previsti dall’articolo 13 della legge 135/1997 (disposizioni urgenti per favorire l'occupazione). In particolare secondo questo articolo , in caso di non rispetto dei termini per realizzare progetti e interventi , il commissario provvede in sostituzione degli organi ordinari o straordinari, avvalendosi delle relative strutture. In caso di competenza regionale, i provvedimenti necessari ad assicurare la tempestiva esecuzione sono comunicati dal commissario straordinario al presidente della regione che, entro quindici giorni dalla ricezione, può disporne la sospensione, anche provvedendo diversamente; trascorso tale termine e in assenza di sospensione, i provvedimenti del commissario sono esecutivi. Per l'attuazione degli interventi i commissari straordinari provvedono in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto comunque della normativa comunitaria sull'affidamento di appalti di lavori, servizi e forniture, della normativa in materia di tutela ambientale e paesaggistica, di tutela del patrimonio storico, artistico e monumentale, nonché dei principi generali dell'ordinamento. 131 di 137


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Elettrodotti : nuova procedura autorizzatoria semplificata

Legge 23 luglio 2009, n. 99 "Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia" (GURI n. 176 del 31 luglio 2009 - Supplemento ordinario n. 136 ) TESTO LEGGE 99/2009 http://www.parlamento.it/parlam/leggi/09099l.htm SEMPLIFICAZIONE PROCEDURE AUTORIZZAZIONE ELETTRODOTTI : PREMESSA LA LETTURA COORDINATA DELLA NUOVA LEGGE CON LA NORMATIVA PREVIGENTE IN MATERIA Il comma 24 dell’articolo 27 della presente legge ridisciplina la normativa semplificatoria delle procedure di autorizzazione degli elettrodotti facenti parte della rete nazionale di trasporto dell'energia elettrica modificando la disciplina precedente ex comma 26 della legge 239/2004 ( vedi http://www.amministrativo.it/ambiente/osservatorio.php?num=1254&categoria=Elettrosmog ).

Le due suddette normative hanno modificato in successione temporale l’originale articolo 1sexies del Legge 290/2003 ( conversione in legge DL 239/2003 ) . Con l’ultima modifica la procedura autorizzatoria semplificate per i suddetti elettrodotti è descritta nei successivi paragrafi. Prima di affrontare la descrizione di detta procedura occorre precisare che il comma 25 articolo 27 della presente legge ha esteso la procedura accelerata per la costruzione , l'esercizio degli impianti di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici, gli interventi di modifica o ripotenziamento, anche agli interventi di sviluppo e adeguamento della rete elettrica di trasmissione nazionale necessari all'immissione in rete dell'energia prodotta . Questa procedura è prevista da una legge del 2002: http://www.amministrativo.it/ambiente/osservatorio.php?num=1323&categoria=VIA%20VAS AUTORIZZAZIONE UNICA - EFFICACIA - COMPETENZE 1. La costruzione e l'esercizio degli elettrodotti facenti parte della rete nazionale di trasporto dell'energia elettrica sono attività di preminente interesse statale e sono soggetti a un'autorizzazione unica comprendente tutte le opere connesse e le infrastrutture indispensabili all'esercizio degli stessi La suddetta autorizzazione è rilasciata dal Ministero delle attività produttive di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e previa intesa con la regione o le regioni interessate La autorizzazione sostituisce autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso comunque denominati previsti dalle norme vigenti e comprende ogni opera o intervento necessari alla risoluzione delle interferenze con altre infrastrutture esistenti, costituendo titolo a costruire e ad esercire tali infrastrutture, opere o interventi, in conformità al progetto approvato. OGGETTO DELLA PROCEDURA Oltre che agli elettrodotti facenti parte della rete nazionale di trasporto dell’energia elettrica la procedura qui descritta si applica alle reti elettriche di interconnessione con l'estero con livello

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di tensione pari o superiore a 150 kV qualora per esse vi sia un diritto di accesso a titolo prioritario, e si applicano alle opere connesse e alle infrastrutture per il collegamento alle reti nazionali di trasporto dell'energia delle centrali termoelettriche di potenza superiore a 300 MW termici, già autorizzate in conformità alla normativa vigente. CONTENUTI PRESCRITTIVI DELLA AUTORIZZAZIONE L'autorizzazione ha i seguenti contenuti prescrittivi: a) indica le prescrizioni e gli obblighi di informativa posti a carico del soggetto proponente per garantire il coordinamento e la salvaguardia del sistema energetico nazionale e la tutela ambientale, nonchè il termine entro il quale l'iniziativa è realizzata; b) comprende la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dell'opera, l'eventuale dichiarazione di inamovibilità e l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio dei beni in essa compresi, conformemente al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità. Qualora le opere di cui al comma 1 comportino variazione degli strumenti urbanistici, il rilascio dell'autorizzazione ha effetto di variante urbanistica. PROCEDURA RILASCIO AUTORIZZAZIONE L'autorizzazione è rilasciata a seguito di un procedimento unico svolto entro il termine di centottanta giorni. Per i procedimenti relativamente ai quali non sono prescritte le procedure di valutazione di impatto ambientale, il procedimento unico deve essere concluso entro il termine di centoventi giorni dalla data di presentazione della domanda. Il procedimento può essere avviato sulla base di un progetto preliminare o analogo purché evidenzi, con elaborato cartografico, le aree potenzialmente impegnate sulle quali apporre il vincolo preordinato all'esproprio, le eventuali fasce di rispetto e le necessarie misure di salvaguardia. Dalla data della comunicazione dell'avviso dell'avvio del procedimento ai comuni interessati, è sospesa ogni determinazione comunale in ordine alle domande di permesso di costruire nell'ambito delle aree potenzialmente impegnate, fino alla conclusione del procedimento autorizzativo. In ogni caso la misura di salvaguardia perde efficacia decorsi tre anni dalla data della comunicazione dell'avvio del procedimento. Per il rilascio dell'autorizzazione, ai fini della verifica della conformità urbanistica dell'opera, è fatto obbligo di richiedere il parere motivato degli enti locali nel cui territorio ricadano le opere della presente procedura. Il rilascio del parere non può incidere sul rispetto del termine entro il quale è prevista la conclusione del procedimento. L'istruttoria si conclude una volta acquisita la VIA o, nei casi previsti, acquisito l'esito della verifica di assoggettabilità a VIA. PROCEDURA PER MANCATA INTESA CON LA REGIONE In caso di mancata definizione dell'intesa con la regione o le regioni interessate per il rilascio dell'autorizzazione, entro i novanta giorni successivi al termine dei 180 giorni complessivi di durata del procedimento unico, si provvede al rilascio della stessa previa intesa da concludere in un apposito comitato interistituzionale, i cui componenti sono designati, in modo da assicurare una composizione paritaria, rispettivamente dai Ministeri dello sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle infrastrutture e dei trasporti e dalla regione o dalle regioni interessate. Per il funzionamento di tale Comitato si rinvia ad un apposito decreto ministeriale 133 di 137


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Ove non si pervenga ancora alla definizione dell'intesa, entro i sessanta giorni successivi al termine di cui al primo periodo, si provvede all'autorizzazione con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, integrato con la partecipazione del presidente della regione o delle regioni interessate, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. REGIME TRANSITORIO Le disposizioni dell’articolo 1sexies come sopra descritte si applicano, su istanza del proponente, anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione eccetto i procedimenti per i quali sia completata la procedura di VIA, ovvero il relativo procedimento risulti in fase di conclusione. INTERVENTI SENZA AUTORIZZAZIONE Non richiedono alcuna autorizzazione gli interventi di manutenzione su elettrodotti esistenti, consistenti nella riparazione, nella rimozione e nella sostituzione di componenti di linea, quali, a titolo esemplificativo, sostegni, conduttori, funi di guardia, catene, isolatori, morsetteria, sfere di segnalazione, impianti di terra, con elementi di caratteristiche analoghe, anche in ragione delle evoluzioni tecnologiche. INTERVENTI CON DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITA’ Sono realizzabili mediante denuncia di inizio attività gli interventi sugli elettrodotti che comportino varianti di lunghezza non superiore a metri lineari 1.500 e che utilizzino il medesimo tracciato, ovvero se ne discostino per un massimo di 40 metri lineari, e componenti di linea, quali, a titolo esemplificativo, sostegni, conduttori, funi di guardia, catene, isolatori, morsetteria, sfere di segnalazione, fondazioni, impianti di terra, aventi caratteristiche analoghe, anche in ragione delle evoluzioni tecnologiche. Sono altresì realizzabili mediante denuncia di inizio attività varianti all'interno delle stazioni elettriche che non comportino aumenti della cubatura degli edifici. Tali interventi sono realizzabili mediante denuncia di inizio attività a condizione che non siano in contrasto con gli strumenti urbanistici vigenti e rispettino le norme in materia di elettromagnetismo e di progettazione, costruzione ed esercizio di linee elettriche, nonchè le norme tecniche per le costruzioni. La denuncia di inizio attività costituisce parte integrante del provvedimento di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio dell'opera principale. REGIME DI INIZIO ATTIVITA’ PER VARIANTE AL PROGETTO DEFINITIVO Le varianti da apportare al progetto definitivo approvato, sia in sede di redazione del progetto esecutivo sia in fase di realizzazione delle opere, ove non assumano rilievo sotto l'aspetto localizzativo, sono sottoposte al regime di inizio attività già previsto al comma 4-sexies. Non assumono rilievo localizzativo le varianti di tracciato contenute nell'ambito del corridoio individuato in sede di approvazione del progetto ai fini urbanistici. In mancanza di diversa individuazione costituiscono corridoio di riferimento a fini urbanistici le fasce di rispetto previste dalla normativa in materia di elettromagnetismo. Non assumono rilievo localizzativo, inoltre, le varianti all'interno delle stazioni elettriche che non comportino aumenti della cubatura degli edifici.

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VARIANTI AL PIANO DI ESPROPRIO Le eventuali modificazioni del piano di esproprio connesse alle varianti di tracciato prive di rilievo localizzativo sono approvate ai fini della dichiarazione di pubblica utilità dall'autorità espropriante ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e non richiedono nuova apposizione del vincolo preordinato all'esproprio. VARIANTI A RILIEVO LOCALIZZATIVO Ove assumano rilievo localizzativo, le varianti sono approvate dal Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il consenso dei presidenti delle regioni e province autonome interessate. Sono fatte salve le norme in tema di pubblicità VIA ELETTRODOTTI AEREI L’articolo 40 della presente legge modifica l’allegato III alla parte II del dlgs 152/2006 (che elenca le opere soggette a VIA regionale) stabilendo che sono soggetti alla valutazione di impatto ambientale solo gli elettrodotti aerei.

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Giurisdizione esclusiva per gli impianti energetici

Legge 23 luglio 2009, n. 99 "Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia" (GURI n. 176 del 31 luglio 2009 - Supplemento ordinario n. 136 ) TESTO LEGGE 99/2009 http://www.parlamento.it/parlam/leggi/09099l.htm GIURISDIZIONE ESCLUSIVA TAR LAZIO SU CONTROVERSIE IN MATERIA DI IMPIANTI ENERGETICI L’articolo 41 della presente legge prevede che vengano devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e attribuite alla competenza del tribunale amministrativo regionale del Lazio, con sede in Roma, tutte le controversie, anche in relazione alla fase cautelare e alle eventuali questioni risarcitorie, comunque attinenti alle procedure e ai provvedimenti dell'amministrazione pubblica o dei soggetti alla stessa equiparati concernenti la produzione di energia elettrica da fonte nucleare, i rigassificatori, i gasdotti di importazione, le centrali termoelettriche di potenza termica superiore a 400 MW nonchè quelle relative ad infrastrutture di trasporto ricomprese o da ricomprendere nella rete di trasmissione nazionale o rete nazionale di gasdotti. Le suddette questioni sono rilevate di ufficio , nel senso che d’ufficio viene rilevato il trasferimento della causa al Tar Lazio se rientra nelle fattispecie di ci sopra. PROCEDURE ACCELERATE DI FRONTI ALLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA L’articolo 41 della presente legge prevede altresì che per le suddette controversie si applichi al procedura accelerata di cui all’articolo 23bis della legge 1034/1971 ( istituzione dei TAR) . Secondo questa procedura: • termini processuali sono ridotti della metà salvo quelli di proposta del ricorso. • in caso di ordinanza di accoglimento della sospensiva viene fissata la udienza di merito alla prima udienza successiva al termine di trenta giorni dalla data di deposito di detta ordinanza. • accelerazione per la decisione di merito del TAR nel caso di accoglimento della sospensiva da parte del Consiglio di stato rigettata in precedenza dal TAR. Il termine di trenta giorni decorre dalla data di ricevimento della ordinanza da parte della segreteria del TAR che ne dà avviso alle parti. • 15 giorni di tempo alle parti per depositare documenti , dal deposito o da ricevimento delle ordinanze e possono depositare memorie entro i successivi dieci giorni. • Con le ordinanze di cui sopra , in caso di estrema gravità e urgenze, il TAR o il Consiglio di Stato possono disporre le opportune misure cautelari enunciando i profili che ad un sommario esame inducono a una ragionevole probabilità sul buon esito del ricorso. • Il termine per la proposizione dell'appello avverso la sentenza del tribunale amministrativo regionale pronunciata nei giudizi di cui al comma 1 è di trenta giorni dalla notificazione e di centoventi giorni dalla pubblicazione della sentenza. APPLICAZIONE COMPETENZE E PROCEDURE AI PROCESSI IN CORSO Le norme sopra descritte si applicano anche ai processi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e l'efficacia delle misure cautelari emanate da un'autorità giudiziaria diversa dal TAR Lazio , permane fino alla loro modifica o revoca da parte del tribunale amministrativo regionale del 136 di 137


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Lazio, con sede in Roma, dinanzi al quale la parte interessata ha l'onere di riassumere il ricorso e l'istanza cautelare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

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